Bonus mobili: i dubbi da sciogliere sulla detrazione fiscale del 50%
Servizio Studi del Senato: necessarie informazioni specifiche sull’arco temporale entro cui effettuare le spese e sulle modalità di pagamento
24/06/2013 - Entra nel vivo questa settimana la discussione in Commissione al Senato sul disegno di legge di conversione del DL 63/2013
che, oltre al recepimento della direttiva 2010/31/UE sul rendimento
energetico degli edifici, proroga le detrazioni fiscali del 65% (ex 55%)
per la riqualificazione energetica e del 50% sulle ristrutturazioni,
estendendo quest’ultima all’acquisto di mobili.
L’articolo 16 del DL 63/2013, al comma 2, prevede, per i contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% sulle ristrutturazioni - fino ad massimo di spesa di 96.000 euro, tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013 - una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, calcolata su un ammontare massimo di 10.000 euro, deve essere ripartita in dieci rate annuali (leggi tutto).
Il testo di legge non dà, per il momento, informazioni specifiche sull’arco temporale entro cui le spese per l’acquisto dei mobili devono essere effettuate, né evidenzia chiaramente a quali ristrutturazioni si faccia riferimento. A sollevare questi dubbi è il Servizio Studi del Senato, nel Dossier che accompagna ogni disegno di legge.
Visto il richiamo effettuato al comma 1 relativo alle ristrutturazioni, i tecnici di Palazzo Madama ipotizzano che si tratti delle ristrutturazioni che hanno avuto inizio il 26 giugno 2012, data di avvio del bonus del 50% sulle ristrutturazioni ma - aggiungono - potrebbe trattarsi astrattamente anche delle ristrutturazioni avviate dopo il 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del DL 63/2013.
Sottolineano, inoltre, che la norma non sembra imporre vincoli circa le modalità di pagamento (non richiedendo esplicitamente il ‘bonifico parlante’ come previsto in casi analoghi), ma limitandosi a parlare di ‘spese documentate’.
Per provare a capirci qualcosa in più, il Servizio Studi richiama una norma analoga di 4 anni fa, quella introdotta dal DL 5/2009, che prevedeva una detrazione del 20% delle spese per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, televisori e computer, finalizzati all’arredo dell’immobile in ristrutturazione. In quel caso la legge diceva esplicitamente che la detrazione, fino ad un massimo di spesa di 10.000 e recuperabile in cinque anni, si applicava alle spese sostenute tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009, in presenza di lavori di ristrutturazione iniziati dopo il 1° luglio 2008 (leggi tutto).
Rispetto all’agevolazione del 2009 - si legge ancora nel Dossier - quella di oggi prevede una tipologia di spese ammesse più ristretta (solo per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, e non anche per l’acquisto di elettrodomestici A+, apparecchi televisivi e computer).
Inoltre, mentre nel 2009 si specificava che la detrazione era riconosciuta a fronte delle spese documentate i cui pagamenti erano effettuati con le stesse modalità previste per le spese di ristrutturazione edilizia (in particolare utilizzando il ‘bonifico parlante’), il DL 63/2013 si limita a parlare, come visto, di “spese documentate”.
In conclusione, è necessario che il Parlamento in sede di conversione in legge, o l’Agenzia delle Entrate, chiariscano gli aspetti procedurali poco chiari della nuova detrazione. (riproduzione riservata)
di Rossella Calabrese
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