Il legislatore ha introdotto una non trascurabile semplificazione operativa in materia di determinazione
del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione
ordinaria su beni di proprietà dell'impresa
, che
trova applicazione dal 2012, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare. In particolare,
l'articolo 3, comma 16-
quater
, del D.L. 16/2012, ha abrogato la disposizione contenuta nel comma 6,
dell'articolo 102 del Tuir, che complicava il
calcolo del plafond delle manutenzioni deducibili
, imponendo
il ragguaglio del costo fiscale dei cespiti acquistati e ceduti in corso d'anno in proporzione alla durata di
possesso.
Oggi, le spese ordinarie di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono
deducibili nel limite del 5% del costo complessivo de
i beni risultante dal registro dei beni ammortizzabili
all'inizio dell'esercizio
che, pertanto, include l'intero valore dei cespiti ceduti in corso d'anno, in quanto
presenti all'inizio del periodo di imposta, mentre non considera affatto il costo dei beni acquistati
successivamente nel corso dell'esercizio.
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