Il Fermo Amministrativo e le Ganasce Fiscali
Natura e definizione dell'atto, Equitalia e il recupero dei crediti
Definizione
E' l’atto
attraverso il quale enti e amministrazioni, nel recuperare un credito,
si avvalgono di un concessionario con potere coercitivo che dispone il
fermo o blocco di un bene mobile del debitore (ganasce fiscali). Trova origine dall’art.69
R.D. 18.11.23 n.2440 in materia di Contabilità Generale dello Stato,
artt. 50 e 60 D.P.R. 29/09/73 n.602 al titolo “Riscossione Coattiva”,
art.214 e successivi del nuovo Codice della Strada.
Il Fermo Amministrativo può quindi essere conseguenza
del non pagamento entro i termini di una cartella esattoriale relativa a
tasse o debiti tributari dovuti e non pagati (contributi INPS, IVA,
IRPEF, Tarsu, bollo auto, etc.), o accessorio ad una determinata
sanzione prevista dal Codice della Strada per la quale ad esempio, è
necessario il ritiro della carta di circolazione.I Soggetti del Fermo Amministrativo
Il debitore.L’organo verso il quale siamo debitori e dal quale provengono i cosiddetti avvisi bonari, comunicazioni a tutela del contribuente coi quali ci viene segnalata l’esistenza di un debito, la sua natura, l’ammontare, i termini entro cui pagare o fare ricorso laddove lo riteniamo ingiusto. L’avviso bonario, potendo ancora decidersi il da fare, non è coercitivo.
Trascorsi i termini, l’inerzia del debitore fa subentrare il terzo soggetto.
L’agente della riscossione. L’ente o amministrazione sarà costretto ad incaricare l’agente o concessionario della riscossione (Equitalia) al recupero del credito, il quale utilizzerà ogni mezzo, e non sono pochi, per raggiungere lo scopo. Le azioni di questo soggetto sono coercitive. In questo caso si dice che la somma viene iscritta a ruolo (nel senso che al recupero se ne occuperà l’agente della riscossione coi suoi poteri e non più il soggetto cui fa capo il debito), cui segue la cartella esattoriale con la quale si intima il pagamento della somma dovuta con l’indicazione del provvedimento che sarà avviato in caso di ripetuta inerzia del debitore. Tra questi, il fermo amministrativo e le ganasce fiscali.
I Regolamenti di Equitalia e il Preavviso di Fermo
Anche se non previsto dalla legge, solitamente l’iscrizione viene preceduta da un preavviso di fermo (atto non formale) così come raccomandato dall’Agenzia delle Entrate, per cui unico obbligo a carico del concessionario della riscossione è la comunicazione dell’iscrizione del fermo al debitore sopra cui ricade.Esistono dei regolamenti interni disposti da Equitalia al fine di omogenizzare le procedure dei vari agenti di riscossione e che fissano l’importo minimo di debito sotto il quale non è possibile agire. Questo è di 50 euro. Contro i regolamenti non si può agire in quanto si tratta di regole interne di condotta non imposte dalla legge, che vogliono coordinare al meglio l’operato di tutti gli esattori (Cerit, Serit, Gerit, etc.).
Scopo del preavviso di fermo è scongiurare il fermo, informando il debitore che si è dato avvio alla procedura. Il preavviso contiene il termine di 20 giorni entro il quale pagare la somma dovuta, più tasse e spese accessorie.
Sanzione accessoria di una multa da Codice della Strada
Se il Fermo è accessorio a multa per infrazione del codice della strada, la disponibilità del veicolo sopra cui graverà l’iscrizione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) subirà una limitazione fino alla cancellazione, in particolare:- la carta di circolazione viene trattenuta dalle forze dell’ordine e il veicolo in questione viene dato in custodia al suo proprietario che dovrà custodirlo in luogo privato e non di pubblico passaggio, non potendovi circolare. Se si tratta di moto o ciclomotore, questo sarà sequestrato e custodito presso i locali dalle forze dell’ordine. Il proprietario che viene sorpreso a circolare col veicolo suddetto, pur non costituendo l’infrazione reato, sarà sanzionato con una multa compresa tra euro 714 ed euro 2.859 oltre la requisizione immediata del veicolo;
- il veicolo non può essere demolito (se non per danni gravi), esportato o radiato dal P.R.A.;
- se venduto successivamente ad iscrizione del fermo amministrativo la cancellazione non può avvenire e il veicolo non può circolare. In questo caso, il compratore ignaro, può intraprendere azione di rimborso del danno contro il venditore.
Lo stesso vale laddove il fermo sia stato iscritto per errore dal concessionario per somme non dovute.
La Cancellazione del Fermo
Nel caso di pagamento integrale della somma dovuta, è possibile fare richiesta di cancellazione e il concessionario, entro 20 giorni, darà comunicazione alla direzione regionale delle entrate di riferimento. Questa emetterà l’atto di revoca del fermo amministrativo inviandolo all’interessato che potrà utilizzarlo per fare richiesta di cancellazione recandosi ad un qualsiasi ufficio provinciale del P.R.A. Nessuna spesa è prevista a carico del debitore così come disposto dall'articolo 7, comma 2 del "Decreto Sviluppo" legge 12/07/2011.Oltre al provvedimento di revoca in originale, occorrerà presentare il certificato di proprietà il cui retro vale come nota di richiesta. Nel caso in cui non si compili il retro del certificato di proprietà come nota di richiesta, occorrerà in aggiunta, presentare il modello NP-3.
Le novità del Decreto Sviluppo
Il Fermo Amministrativo, producendo il blocco dell'auto o di altro bene mobile iscritto al P.R.A., limitando la possibilità di utilizzo dell'autoveicolo, rischia di diventare fortemente penalizzante soprattutto nei confronti di chi, col proprio autoveicolo ci lavora. In questo senso, il Decreto Sviluppo, oggi convertito nella legge 12 luglio 2011, stabilisce che il Fermo e quindi le Ganasce Fiscali, debbano essere precedute dall'invio per mezzo posta ordinaria di due solleciti di pagamento e che tra i due solleciti devono intercorrere almeno sei mesi. La tutela del contribuente viene così rafforzata, avendo lo stesso, tutto il tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo.Documenti Utili:
Modulo di ricorso avverso Fermo Amministrativo dell'Auto
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