La Tassazione degli Immobili all’Estero: IVIE
Tra le imposte entrate in vigore nel 2012, l’IVIE (Imposta
sul valore degli immobili situati all’estero) è sicuramente tra quelle
passate più nel dimenticatoio del contribuente italiano, ma potrebbe
riservare non poche sorprese se non la si conosce per tempo. In pratica
si tratta di una sorta di IMU d’oltreconfine, ideata dal nostro
legislatore per parificare l’imposizione fiscale sul possesso degli
immobili anche nei casi in cui il possesso avvenga oltre i nostri
confini.
A definire le ultime modalità applicative della tassa sulle case all’estero è
stata proprio la legge di stabilità 2013, la quale ha stabilito che, a
partire dal periodo d’imposta 2012, i soggetti che possiedono immobili
all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’IVIE. Sono tenuti al pagamento dell’imposta:
- i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
- i locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (l’obbligo sussiste dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto).
CARATTERISTICHE DELL’IMPOSTA
Esattamente come previsto dalla disciplina dell’IMU, la nuova IVIE è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).
L’ammontare dell’imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili. Se non superiore a 200 euro,
l’imposta non è dovuta. In tal caso, il contribuente non è tenuto
neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della
dichiarazione dei redditi (modello Unico 2013), fermo restando l’obbligo
di compilazione del quadro RW (relativo all’indicazione di attività
finanziarie detenute all’estero).
Per calcolare il limite che dà diritto
all’esenzione, si deve fare riferimento all’imposta determinata sul
valore complessivo dell’immobile, a prescindere da quote e periodo di
possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per l’eventuale
credito d’imposta riconosciuto nel caso in cui sia stata eventualmente
versata una tassa patrimoniale nello Stato estero in cui è situato
l’immobile.
COME EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE
Per evitare doppia imposizione sullo stesso immobile, è possibile dedurre dall’imposta dovuta un credito pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
E’ possibile trovare all’interno delle istruzioni di Unico 2012 un
quadro dettagliato di tutte le imposte estere fruibili, se versate
nell’anno ad ottenere il credito d’imposta. Mentre, per gli immobili
situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti
allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni, dalla somma dovuta si
detraggono, prioritariamente, le imposte patrimoniali effettivamente
pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell’anno di
riferimento.
IL VALORE DELL’IMMOBILE
Il valore dell’immobile da prendere in considerazione per il calcolo dell’imposta è costituito, generalmente, dal costo
risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il
costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi
dalla proprietà.
Se l’immobile è stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione. In mancanza di tali valori, occorre tener conto del valore di mercato, rilevabile nel luogo in cui si trova l’immobile.
Per quanto riguarda gli immobili
acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato
nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri
atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.
Se l’immobile si trova in un Paese
dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico
europeo che garantisce un adeguato scambio di informazioni, il valore è
prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel
Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte
di natura patrimoniale e reddituale. In mancanza del valore catastale,
si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in
assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato
l’immobile.
LE AGEVOLAZIONI
Se l’immobile estero è adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze si applica l’aliquota ridotta dello 0,4%. Inoltre, dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l’importo di 200 euro, rapportato al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato a tale uso.
Se l’unità immobiliare è utilizzata come
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la stessa
destinazione si verifica. Infine, per gli anni 2012 e 2013, oltre
all’importo di 200 euro, è prevista un’ulteriore detrazione di 50 euro
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni. È necessario,
però, che il figlio dimori abitualmente e risieda anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo
complessivo di questa ulteriore detrazione non può essere superiore a
400 euro.
IL VERSAMENTO
Per il versamento, la liquidazione,
l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso
relativi al nuovo tributo, si applicano le disposizioni previste per
l’imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese quelle riguardanti
le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.
Un’ultima nota importante da evidenziare riguarda tutti
coloro che hanno pagato l’Ivie per l’anno d’imposta 2011, obbligo
inizialmente previsto dalla D.L. 201/2011, i quali possono considerare i
versamenti effettuati come acconto per il periodo d’imposta 2012.
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