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martedì 11 giugno 2013

La Tassazione degli Immobili all’Estero: IVIE

La Tassazione degli Immobili all’Estero: IVIE

Tra le imposte entrate in vigore nel 2012, l’IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero) è sicuramente tra quelle passate più nel dimenticatoio del contribuente italiano, ma potrebbe riservare non poche sorprese se non la si conosce per tempo. In pratica si tratta di una sorta di IMU d’oltreconfine, ideata dal nostro legislatore per parificare l’imposizione fiscale sul possesso degli immobili anche nei casi in cui il possesso avvenga oltre i nostri confini.
A definire le ultime modalità applicative della tassa sulle case all’estero è stata proprio la legge di stabilità 2013, la quale ha stabilito che, a partire dal periodo d’imposta 2012, i soggetti che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare lIVIE. Sono tenuti al pagamento dell’imposta:
  • i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
  • i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
  • i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • i locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (l’obbligo sussiste dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto).

CARATTERISTICHE DELL’IMPOSTA
Esattamente come previsto dalla disciplina dell’IMU, la nuova IVIE è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).
L’ammontare dell’imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili. Se non superiore a 200 euro, l’imposta non è dovuta. In tal caso, il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi (modello Unico 2013), fermo restando l’obbligo di compilazione del quadro RW (relativo all’indicazione di attività finanziarie detenute all’estero).
Per calcolare il limite che dà diritto all’esenzione, si deve fare riferimento all’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile, a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per l’eventuale credito d’imposta riconosciuto nel caso in cui sia stata eventualmente versata una tassa patrimoniale nello Stato estero in cui è situato l’immobile.
COME EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE
Per evitare doppia imposizione sullo stesso immobile, è possibile dedurre dall’imposta dovuta un credito pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. E’ possibile trovare all’interno delle istruzioni di Unico 2012 un quadro dettagliato di tutte le imposte estere fruibili, se versate nell’anno ad ottenere il credito d’imposta. Mentre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla somma dovuta si detraggono, prioritariamente, le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell’anno di riferimento.
IL VALORE DELL’IMMOBILE
Il valore dell’immobile da prendere in considerazione per il calcolo dell’imposta è costituito, generalmente, dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.
Se l’immobile è stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione. In mancanza di tali valori, occorre tener conto del valore di mercato, rilevabile nel luogo in cui si trova l’immobile.
Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.
Se l’immobile si trova in un Paese dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che garantisce un adeguato scambio di informazioni, il valore è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale. In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
LE AGEVOLAZIONI
Se l’immobile estero è adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze si applica l’aliquota ridotta dello 0,4%. Inoltre, dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l’importo di 200 euro, rapportato al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato a tale uso.
Se l’unità immobiliare è utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la stessa destinazione si verifica. Infine, per gli anni 2012 e 2013, oltre all’importo di 200 euro, è prevista un’ulteriore detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni. È necessario, però, che il figlio dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo di questa ulteriore detrazione non può essere superiore a 400 euro.
IL VERSAMENTO
Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi al nuovo tributo, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.
Un’ultima nota importante da evidenziare riguarda tutti coloro che hanno pagato l’Ivie per l’anno d’imposta 2011, obbligo inizialmente previsto dalla D.L. 201/2011, i quali possono considerare i versamenti effettuati come acconto per il periodo d’imposta 2012.

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