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mercoledì 12 giugno 2013

Agenzie di viaggio, Iva speciale

Agenzie di viaggio, Iva speciale


Agenzie di viaggio, Iva speciale


Iva speciale ad ampio raggio per le agenzie di viaggio: il regime del margine è applicabile non solo nei confronti del viaggiatore, ma anche quando l'acquirente del pacchetto turistico è un'altra impresa, in particolare un'altra agenzia. È il parere sostenuto dall'Avvocato generale presso la Corte di giustizia Ue nelle conclusioni del 6 giugno 2013, nel procedimento C-236/11 promosso da un ricorso della Commissione europea, che ha chiesto alla corte di condannare per inadempimento l'Italia (e altri sette stati membri) per violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva Iva.

La questione riguarda il recepimento delle disposizioni contenute negli artt. 306 e seguenti della direttiva 2006/112/Ce, che prevedono un regime Iva speciale per le operazioni delle agenzie di viaggio, consistenti nell'organizzazione e vendita di pacchetti turistici, nella misura in cui esse agiscano in nome proprio e «nei confronti del viaggiatore». Caratteristica del regime speciale è quella di considerare i vari servizi che l'agenzia di viaggio acquista presso i diversi fornitori a diretto vantaggio del cliente (prestazioni alberghiere, trasporti), come un'unica prestazione resa al viaggiatore, assoggettata a Iva nello stato membro in cui ha sede l'agenzia.

La base imponibile di tale prestazione è il margine realizzato dall'agenzia, determinato per differenza tra il costo sostenuto (comprensivo di Iva) per l'acquisto dei vari servizi e il prezzo richiesto al cliente. Secondo la commissione, queste disposizioni non sarebbero correttamente osservate in Italia (e in Spagna, Polonia, Repubblica Ceca, Grecia, Francia, Finlandia e Portogallo), perché l'art. 74-ter del dpr 633/72, che recepisce il regime speciale, ne prevede l'applicazione anche quando il viaggio è venduto a una persona diversa dal viaggiatore, mentre la commissione ritiene che possa applicarsi solo quando il cliente è il viaggiatore. L'avvocato generale ha proposto alla Corte di respingere il ricorso, ritenendo che le finalità del regime speciale siano meglio conseguite permettendone l'applicazione anche se chi acquista il pacchetto turistico è un'altra agenzia. 


 Di Franco Ricca FONTE.ITALIAOGGI

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