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martedì 11 giugno 2013

Ivie e Ivafe alla cassa con Unico fino al 17 giugno 2013


Domanda

Sono un cittadino residente in Italia; ho acquistato nel 2011 un piccolo appartamento in Germania. Per la gestione dell'immobile, ho intenzione di aprire
un conto corrente estero, da utilizzare per le spese correnti (spese condominiali, utenze eccetera). Vorrei dunque sapere
quali sono gli obblighi, da un punto di vista fiscale italiano, relativi all'immobile e al conto corrente estero; in particolare, vorrei sapere se questi investimenti sono soggetti a tassazione in Italia e se vanno indicati nel modello Unico.

Risposta

I contribuenti italiani, tra gli adempimenti dichiarativi di questo periodo, devono prestare particolare attenzione agli obblighi derivanti da eventuali investimenti esteri. Gli obblighi in questione si ricollegano principalmente a due tipologie: da una parte, quelli connessi al "monitoraggio fiscale" previsto dal Dl 167/90, attinenti la compilazione del modulo RW, sostanzialmente immutati da un ventennio e solo ora forse in procinto di una riscrittura (si veda a lato), dall'altra parte, quelli connessi alle due nuove imposte patrimoniali sugli immobili (Ivie) e sugli investimenti di natura finanziaria (Ivafe) detenuti all'estero, introdotte dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, (cosiddetto decreto Monti o "Salva Italia"). Si tratta, a ben vedere, di due aspetti interessati da reciproci profili di correlazione, essendo basati sullo stesso presupposto oggettivo (il possesso di investimenti all'estero) e soggettivo (da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia), sebbene le relative modalità dichiarative non siano totalmente coincidenti ed obblighino il contribuente a duplicare le informazioni in sede di dichiarazione (si veda a lato) Ivie e Ivafe rappresentano la contropartita "estera" delle imposte italiane sugli immobili e sulle attività finanziarie detenuti in Italia: Imu e imposta di bollo. Le disposizioni normative e di prassi finora emanate in materia sono il provvedimento attuativo del direttore delle agenzie delle Entrate del 5 giugno 2012, e la circolare del 2 luglio 2012 n. 28/E.
Gli immobili
Riguardo all'Ivie, si tratta di un'imposta sugli immobili all'estero, detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale: pertanto, sono soggetti ad imposta anche gli immobili detenuti a titolo di usufrutto o altri diritti analoghi previsti negli ordinamenti esteri. Per la base imponibile, invece, è necessario distinguere a secondo che l'immobile si trovi in uno Stato Ue (o in Islanda o in Norvegia) oppure no. Nel primo caso, il valore è quello catastale, ove esistente, intendendosi per tale quello preso a base per la determinazione delle imposte patrimoniali (o in mancanza reddituali) ivi dovute. Qualora, in luogo di tali valori, lo Stato estero utilizzi valori espressivi del reddito medio ordinario (per intenderci, un valore simile alla nostra rendita catastale) il valore catastale potrà esser calcolato moltiplicando tale valore medio per i coefficienti stabiliti ai fini Imu. Per maggiore dettaglio, si può far riferimento alla tabella allegata alla circolare 28/E, citata, dalla quale emerge che il valore catastale è ad esempio previsto in Austria, Germania, Lussemburgo od Olanda, ma non anche in Irlanda, Belgio o Francia in cui sarà invece possibile ricorrere al criterio alternativo. Nel secondo caso, ovvero qualora non sia disponibile un valore catastale, la base imponibile è costituita dal costo risultante dell'atto di acquisto (il cosiddetto costo "storico" dell'immobile), dal costo di costruzione come risultante dalla relativa documentazione, ovvero dal valore indicato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione (ovvero in atti analoghi previsti dagli ordinamenti esteri), nonché, in mancanza, quello sostenuto dal "de cuius" o dal donante. Solo in assenza di tali valori (o della relativa documentazione), la determinazione della base imponibile può rappresentare un'attività più complessa, in quanto è necessario ricorrere al valore di mercato, come risultante dalla media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale.
L'abitazione principale
Definita dunque la base imponibile, l'imposta va dunque calcolata applicando l'aliquota ordinaria pari allo 0,76%, ovvero dello 0,4% se l'immobile è utilizzato come abitazione principale nello Stato estero. In quest'ultimo caso, spetta inoltre una detrazione pari a 200 euro, al quale va aggiunta una pari a 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente in tale abitazione (fino al raggiungimento di una detrazione massima di 400 euro). È importante sottolineare che l'imposta non è comunque dovuta se l'ammontare dell'imposta "lorda" (cioè calcolata prima di operare le predette detrazioni) non supera 200 euro e che in ogni caso resta salvo l'obbligo di assoggettare a tassazione ordinaria eventuali redditi "diversi" derivanti dalla locazione.
Il conto corrente
Riguardo al conto corrente estero, invece, lo stesso rileverà ai fini della seconda imposta patrimoniale indicata in premessa, l'Ivafe, dovuta in relazione a tutte le attività finanziarie estere o detenute all'estero (anche se l'emittente è italiana). Rientrano nell'ambito oggettivo dell'imposta, ad esempio, partecipazioni, obbligazioni e titoli di Stato, valute estere, depositi, contratti a contenuto finanziario o polizze assicurative stipulati con controparti estere, contratti derivati o ogni altra attività da cui possano derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, fatta eccezione per quelle detenute presso un intermediario italiano e per le quali sia stata già applicata l'imposta di bollo. Sono invece escluse le stock option, qualora non cedibili, ovvero le forme di previdenza complementare gestite da enti di diritto estero. La base imponibile è costituita dal valore di mercato, rilevato al 31 dicembre (ovvero alla data di cessione), anche utilizzando la documentazione fornita dall'intermediario estero, ovvero il valore di quotazione, se si tratta di strumenti negoziati in mercati regolamentati. Solo in via residuale, qualora manchi o non sia possibile determinare il valore di mercato, è necessario utilizzare il costo di acquisto. Definita dunque la base imponibile, l'imposta va calcolata applicando l'aliquota base dello 0,1% (che passerà allo 0,15% dal 2013), fatta eccezione per i conti correnti e i libretti di risparmio, che - analogamente a quanto accade in Italia - sono soggetti a imposta fissa, pari a 34,20 euro, salvo il valore medio di giacenza annuo (considerando tutti quelli detenuti presso lo stesso intermediario) non sia superiore a cinquemila euro.
Da ultimo, è importante sottolineare che entrambe le imposte vanno calcolate in proporzione alla quota di possesso annua e al periodo di detenzione nel corso dell'anno (mesi per l'Ivie, giorni per l'Ivafe). Inoltre, per entrambe le imposte è riconosciuto un credito per le imposte patrimoniali eventualmente già pagate nello Stato estero. Sotto un profilo dichiarativo, occorre indicare gli immobili e le attività finanziarie, calcolando le relative imposte, compilando le sezioni XV-A (Ivie) e XV-B (Ivafe) del quadro RM del modello Unico.

 

A cura di
Fabrizio Cancelliere fonte sole24ore

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