I contribuenti italiani, tra
gli adempimenti dichiarativi di questo periodo, devono prestare
particolare attenzione agli obblighi derivanti da eventuali investimenti
esteri. Gli obblighi in questione si ricollegano principalmente a due
tipologie: da una parte, quelli connessi al "monitoraggio fiscale"
previsto dal Dl 167/90, attinenti la compilazione del modulo RW,
sostanzialmente immutati da un ventennio e solo ora forse in procinto di
una riscrittura (si veda a lato), dall'altra parte, quelli connessi
alle due nuove imposte patrimoniali sugli immobili (Ivie) e sugli
investimenti di natura finanziaria (Ivafe) detenuti all'estero,
introdotte dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, (cosiddetto
decreto Monti o "Salva Italia"). Si tratta, a ben vedere, di due aspetti
interessati da reciproci profili di correlazione, essendo basati sullo
stesso presupposto oggettivo (il possesso di investimenti all'estero) e
soggettivo (da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia),
sebbene le relative modalità dichiarative non siano totalmente
coincidenti ed obblighino il contribuente a duplicare le informazioni in
sede di dichiarazione (si veda a lato) Ivie e Ivafe rappresentano la
contropartita "estera" delle imposte italiane sugli immobili e sulle
attività finanziarie detenuti in Italia: Imu e imposta di bollo. Le
disposizioni normative e di prassi finora emanate in materia sono il
provvedimento attuativo del direttore delle agenzie delle Entrate del 5
giugno 2012, e la circolare del 2 luglio 2012 n. 28/E.
Gli immobili
Riguardo all'Ivie, si tratta di un'imposta sugli immobili
all'estero, detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale:
pertanto, sono soggetti ad imposta anche gli immobili detenuti a titolo
di usufrutto o altri diritti analoghi previsti negli ordinamenti esteri.
Per la base imponibile, invece, è necessario distinguere a secondo che
l'immobile si trovi in uno Stato Ue (o in Islanda o in Norvegia) oppure
no. Nel primo caso, il valore è quello catastale, ove esistente,
intendendosi per tale quello preso a base per la determinazione delle
imposte patrimoniali (o in mancanza reddituali) ivi dovute. Qualora, in
luogo di tali valori, lo Stato estero utilizzi valori espressivi del
reddito medio ordinario (per intenderci, un valore simile alla nostra
rendita catastale) il valore catastale potrà esser calcolato
moltiplicando tale valore medio per i coefficienti stabiliti ai fini
Imu. Per maggiore dettaglio, si può far riferimento alla tabella
allegata alla circolare 28/E, citata, dalla quale emerge che il valore
catastale è ad esempio previsto in Austria, Germania, Lussemburgo od
Olanda, ma non anche in Irlanda, Belgio o Francia in cui sarà invece
possibile ricorrere al criterio alternativo. Nel secondo caso, ovvero
qualora non sia disponibile un valore catastale, la base imponibile è
costituita dal costo risultante dell'atto di acquisto (il cosiddetto
costo "storico" dell'immobile), dal costo di costruzione come risultante
dalla relativa documentazione, ovvero dal valore indicato nella
dichiarazione di successione o nell'atto di donazione (ovvero in atti
analoghi previsti dagli ordinamenti esteri), nonché, in mancanza, quello
sostenuto dal "de cuius" o dal donante. Solo in assenza di tali valori
(o della relativa documentazione), la determinazione della base
imponibile può rappresentare un'attività più complessa, in quanto è
necessario ricorrere al valore di mercato, come risultante dalla media
dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o società
operanti nel settore immobiliare locale.
L'abitazione principale
Definita dunque la base imponibile, l'imposta va dunque calcolata
applicando l'aliquota ordinaria pari allo 0,76%, ovvero dello 0,4% se
l'immobile è utilizzato come abitazione principale nello Stato estero.
In quest'ultimo caso, spetta inoltre una detrazione pari a 200 euro, al
quale va aggiunta una pari a 50 euro per ogni figlio di età non
superiore a 26 anni dimorante e residente in tale abitazione (fino al
raggiungimento di una detrazione massima di 400 euro). È importante
sottolineare che l'imposta non è comunque dovuta se l'ammontare
dell'imposta "lorda" (cioè calcolata prima di operare le predette
detrazioni) non supera 200 euro e che in ogni caso resta salvo l'obbligo
di assoggettare a tassazione ordinaria eventuali redditi "diversi"
derivanti dalla locazione.
Il conto corrente
Riguardo al conto corrente estero, invece, lo stesso rileverà ai
fini della seconda imposta patrimoniale indicata in premessa, l'Ivafe,
dovuta in relazione a tutte le attività finanziarie estere o detenute
all'estero (anche se l'emittente è italiana). Rientrano nell'ambito
oggettivo dell'imposta, ad esempio, partecipazioni, obbligazioni e
titoli di Stato, valute estere, depositi, contratti a contenuto
finanziario o polizze assicurative stipulati con controparti estere,
contratti derivati o ogni altra attività da cui possano derivare redditi
di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera,
fatta eccezione per quelle detenute presso un intermediario italiano e
per le quali sia stata già applicata l'imposta di bollo. Sono invece
escluse le stock option, qualora non cedibili, ovvero le forme di
previdenza complementare gestite da enti di diritto estero. La base
imponibile è costituita dal valore di mercato, rilevato al 31 dicembre
(ovvero alla data di cessione), anche utilizzando la documentazione
fornita dall'intermediario estero, ovvero il valore di quotazione, se si
tratta di strumenti negoziati in mercati regolamentati. Solo in via
residuale, qualora manchi o non sia possibile determinare il valore di
mercato, è necessario utilizzare il costo di acquisto. Definita dunque
la base imponibile, l'imposta va calcolata applicando l'aliquota base
dello 0,1% (che passerà allo 0,15% dal 2013), fatta eccezione per i
conti correnti e i libretti di risparmio, che - analogamente a quanto
accade in Italia - sono soggetti a imposta fissa, pari a 34,20 euro,
salvo il valore medio di giacenza annuo (considerando tutti quelli
detenuti presso lo stesso intermediario) non sia superiore a cinquemila
euro. Da ultimo, è importante sottolineare che entrambe le imposte
vanno calcolate in proporzione alla quota di possesso annua e al periodo
di detenzione nel corso dell'anno (mesi per l'Ivie, giorni per
l'Ivafe). Inoltre, per entrambe le imposte è riconosciuto un credito per
le imposte patrimoniali eventualmente già pagate nello Stato estero.
Sotto un profilo dichiarativo, occorre indicare gli immobili e le
attività finanziarie, calcolando le relative imposte, compilando le
sezioni XV-A (Ivie) e XV-B (Ivafe) del quadro RM del modello Unico.
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