IVIE: Imu su case all'estero
Con l'entrata in vigore della Legge
di Stabilità 2013, il pagamento dell'Ivie, l'Imposta sul valore degli
immobili situati all'estero, slitta di un anno.
Che cos’è l’IVIE ?
Non
tutti sanno che la tassazione sulla casa colpisce non solo chi è
proprietario di immobili in Italia, ma anche chi possiede case
all’estero. Esiste infatti una sorta di Imu per le case all’estero, si
chiama IVIE,
imposta sul valore degli immobili situati all’estero, ed è già in vigore per cui bisognerà prenderla in considerazione nella prossima dichiarazione dei redditi.
Infatti l'articolo 19, comma 13 e seguenti del Dl 201/2011 come convertito dalla
Legge 214/2011
ha disciplinato l'imposizione fiscale sugli immobili prendendo in
considerazione esplicitamente anche quelli situati all’estero, destinati
a qualunque uso.
Con l'approvazione della
Legge di Stabilità 2013,
l'entrata in vigore dell'Ivie è slittata di un anno, per cui essa dovrà
essere pagata a partire dal primo luglio di quest'anno e riguarderà il
periodo d'imposta 2012.
Le imposte già versate per il periodo 2011, quindi, potranno essere considerate a titolo di
acconto per quanto spetti da pagare per il 2012.
Questa imposta colpisce tutti i
cittadini residenti in Italia
che possiedono o detengono per altri diritti, come l’usufrutto,
immobili all’estero, quindi non solo i cittadini italiani proprietari di
una casa all’estero, ma anche i
cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, con residenza nel nostro paese e che qui pagano le imposte.
Come si calcola l’IVIE ?
L’imposta si calcola in maniera
diversa dall’Imu.
Infatti l’importo si determina applicando un’
aliquota dello 0,76% alla base imponibile, rappresentata dal
valore dell’immobile,
da desumere dall’atto d’acquisto o da contratti oppure, se in questi il
valore non è riportato, calcolandone il valore di mercato in
considerazione del luogo dove si trova.
Solo nei paesi dell’Unione
Europea o nei paesi aderenti allo Spazio Economico europeo, si può
adottare come valore quello considerato per l’assolvimento delle imposte
locali, come per esempio il valore catastale.
In fase di approvazione della legge di Stabilità è stata inoltre estesa l’
aliquota ridotta dello 0,4%,
prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale, da coloro
che lavorano all’estero per lo Stato italiano o per un suo ente, e solo
limitatamente al periodo in cui questa prestazione lavorativa viene
svolta, a tutti gli altri cittadini.
Anche per l'Ivie, così come per l'Imu, si applicano le
detrazioni di 200 euro per la prima casa e di 50 euro per ogni figlio minore di 26 anni dimorante abitualmente nell’abitazione.
Se l’importo è inferiore a 200 euro l’imposta non deve essere versata.
Facciamo un
esempio considerando il caso di un immobile che abbia un valore di 100.000 euro.
100.000 x 0,76% = 760 euroDa questo valore si dovrà
dedurre il valore dell'imposta già versata nello Stato in cui è ubicato l'immobile.
Quest’anno si incomincerà quindi pagando la
quota dovuta per l’anno 2012, e la norma chiarisce che
è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
La scadenza per il pagamento è fissata al
9 luglio 2013.
Per quanto riguarda le
modalità di pagamento,
la legge rimanda alla normativa in materia di IRPEF per i versamenti,
la liquidazione, l’accertamento e la riscossione, le sanzioni, i
rimborsi e il contenzioso.
Dubbi relativi all’IVIE
Nonostante
il calcolo dell’imposta sia notevolmente più semplice dell’Imu, questo
tipo di tassazione comporta qualche perplessità, soprattutto in merito
alle case di proprietà dei cittadini straneri residenti in Italia.
Infatti
in alcuni casi appare evidente che risulta difficile risalire ad una
possibile proprietà in un paese straniero di un soggetto. Ma anche di
fronte ad un’accertata proprietà, potranno esserci i casi di
atti d’acquisto di difficile traduzione o non riportanti un prezzo, difficile da valutare in base ai valori di mercato.
Inoltre
appare anche iniquo imporre una tassazione a delle persone che sono in
Italia per lavoro e che, molto probabilmente, già nel loro paese
d’origine pagano un imposta per la casa dove vivono i loro familiari o
che è disabitata e che non rappresenta di certo una fonte di reddito.
Fino ad oggi per questi lavoratori regolari era sufficiente inserire la proprietà nella
sezione II del modulo RVV del Modello Unico, senza pagare alcuna imposta.
Oggi
queste persone potrebbero trovarsi invece nella situazione di dover
versare le tasse sul proprio immobile a due Stati, anche se la legge
prevede che il contribuente possa
dedurre un credito d’imposta,
fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore dell’eventuale
imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Senza
contare che gli Stati stranieri possono vedere come un’ingerenza il
fatto che l’italia vada ad imporre un prelievo fiscale sul loro
territorio e possono anche non riconoscere l’imposta perché basata su
concetti di
diritto reale differenti.
Un altro aspetto che va tenuto in considerazione e per il quale sono attese delle
circolari esplicative
da parte dell’Agenzia delle Entrate, è che molti immobili all’estero
sono stati acquistati tanti anni fa, per cui nell’atto di acquisto è
riportato un valore sensibilmente inferiore all’attuale valore di
mercato, e per di più in valuta estera.
Infine c’è da considerare che uno dei punti più deboli di questa tassazione è che l’imposta grava
solo sulle persone fisiche e non su quelle giuridiche, per cui in tal modo è possibile essere esclusi dal prelievo fiscale, intestando l’immobile a delle società.