IVA 2014: operazioni extra-territoriali nel volume d’affari
La
pubblicazione del modello IVA 2014 conferma l’obbligo di inclusione nel volume
d’affari delle operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto
territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72. Per tali
operazioni, riguardanti sia cessioni di beni che prestazioni di servizi, che
devono essere collocate nel rigo VE39,
la concorrenza alla formazione del volume d’affari dipende dall’obbligo di emissione della fattura, previsto dall’art. 21, co. 6-bis, del
DPR 633/72. Tale ultima disposizione, inserita dalla Legge n. 228/2012, con
effetto dal 1° gennaio 2013, ha introdotto l’obbligo di fatturazione per le
seguenti operazioni prive del presupposto territoriale Iva, ai sensi degli
artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72: cessioni di beni e prestazioni di
servizi (diverse da quelle esenti di cui all’art. 10, numeri a 1) a 4) e 9),
del DPR 633/72) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore
dell’imposta in altro Stato Ue, nel qual caso è necessario indicare nella
fattura l’annotazione “inversione contabile”; cessioni di beni e prestazioni di
servizi che si considerano effettuate al di fuori della Ue, indicando nel
documento la dicitura “operazione non soggetta”.
Prima
di analizzare i presupposti applicativi delle citate disposizioni, è necessario
evidenziare che l’obbligo di fatturazione in Italia richiede la previa verifica
della carenza del presupposto
territoriale dell’operazione posta in essere dal soggetto passivo
residente. Solo dopo aver dato risposta positiva a tale verifica (ossia
l’esclusione da Iva in Italia), e quindi aver qualificato l’operazione come
fuori campo Iva nel territorio dello Stato, il soggetto nazionale deve
verificare l’ulteriore eventuale obbligo di emissione della fattura e
conseguente rilevanza dell’operazione nella concorrenza del volume d’affari.
A
seguito della verifica “positiva” del requisito extra-territoriale
dell’operazione, è opportuno evidenziare che nell’ipotesi di operazioni effettuate “al di fuori della
Ue”, è richiesto esclusivamente di verificare la rilevanza territoriale
dell’operazione fuori dalla Ue, quale presupposto per l’emissione della fattura
(con l’indicazione “operazione non soggetta”) da parte del soggetto Iva
nazionale, e della sua confluenza nella determinazione del volume d’affari Iva,
a nulla rilevando la sorte
dell’operazione stessa nel Paese extraUe in cui si verifica la rilevanza
territoriale. In altre parole, l’obbligo di emissione della fattura può
sorgere a prescindere dalla residenza ai fini Iva della controparte e della sua
qualifica di soggetto passivo d’imposta, in quanto ciò che rileva è
esclusivamente la rilevanza territoriale dell’operazione al di fuori della Ue.
Diversamente,
per le operazioni effettuate con
soggetti passivi in altro Stato Ue, è necessario verificare, oltre alla
carenza del presupposto territoriale in Italia dell’operazione, della qualifica
di debitore d’imposta della controparte in altro Stato Ue, ossia della
circostanza dell’assoggettamento ad imposta nel Paese Ue in cui l’operazione ha
rilevanza ai fini Iva da parte dell’acquirente o committente Ue. Da ciò deriva
che il soggetto Iva nazionale dovrebbe indagare, con tutte le difficoltà pratiche
ed operative che si pongono caso per caso, sulla sorte dell’applicazione dell’imposta nel Paese Ue, da parte della
controparte, in cui l’operazione rileva ai fini Iva. E più in dettaglio, si
possono presentare, in linea generale, due situazioni:
· Stati Ue in cui sussiste un obbligo generalizzato
di inversione contabile (o
reverse charge) per tutte le operazioni, rilevanti territorialmente in quel
Paese Ue, ad opera del committente o acquirente soggetto passivo d’imposta (ad
esempio, la Francia). In tali ipotesi, il soggetto nazionale deve emettere
fattura fuori campo Iva in Italia (con la dicitura “inversione contabile”) ed
inserisce tale operazione nella determinazione del volume d’affari;
·
Stati Ue in
cui, al contrario, non sussiste
l’obbligo generalizzato di reverse charge da parte dell’acquirente o
committente ivi soggetto passivo d’imposta, nel qual caso il soggetto Iva
nazionale deve identificarsi ai fini Iva in quel paese ed applicare l’imposta
ivi prevista emettendo un documento con le regole in vigore in quel Paese. In
tal caso, non sussistendo la qualifica di debitore d’imposta in capo alla
controparte soggetto passivo d’imposta in altro Stato Ue, viene meno l’obbligo
di emissione della fattura, e della concorrenza dell’operazione nel volume d’affari,
da parte del soggetto Iva italiano.
È
appena il caso di precisare che in tale ultima ipotesi, il soggetto passivo Iva
nazionale dovrà identificarsi ai fini Iva nel Paese Ue in cui l’operazione
assume rilevanza territoriale, al fine di applicare l’imposta nel predetto
Stato.
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