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giovedì 31 luglio 2014

IVA 2014: operazioni extra-territoriali nel volume d’affari

IVA 2014: operazioni extra-territoriali nel volume d’affari



La pubblicazione del modello IVA 2014 conferma l’obbligo di inclusione nel volume d’affari delle operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72. Per tali operazioni, riguardanti sia cessioni di beni che prestazioni di servizi, che devono essere collocate nel rigo VE39, la concorrenza alla formazione del volume d’affari dipende dall’obbligo di emissione della fattura, previsto dall’art. 21, co. 6-bis, del DPR 633/72. Tale ultima disposizione, inserita dalla Legge n. 228/2012, con effetto dal 1° gennaio 2013, ha introdotto l’obbligo di fatturazione per le seguenti operazioni prive del presupposto territoriale Iva, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72: cessioni di beni e prestazioni di servizi (diverse da quelle esenti di cui all’art. 10, numeri a 1) a 4) e 9), del DPR 633/72) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in altro Stato Ue, nel qual caso è necessario indicare nella fattura l’annotazione “inversione contabile”; cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori della Ue, indicando nel documento la dicitura “operazione non soggetta”.
Prima di analizzare i presupposti applicativi delle citate disposizioni, è necessario evidenziare che l’obbligo di fatturazione in Italia richiede la previa verifica della carenza del presupposto territoriale dell’operazione posta in essere dal soggetto passivo residente. Solo dopo aver dato risposta positiva a tale verifica (ossia l’esclusione da Iva in Italia), e quindi aver qualificato l’operazione come fuori campo Iva nel territorio dello Stato, il soggetto nazionale deve verificare l’ulteriore eventuale obbligo di emissione della fattura e conseguente rilevanza dell’operazione nella concorrenza del volume d’affari.
A seguito della verifica “positiva” del requisito extra-territoriale dell’operazione, è opportuno evidenziare che nell’ipotesi di operazioni effettuate “al di fuori della Ue”, è richiesto esclusivamente di verificare la rilevanza territoriale dell’operazione fuori dalla Ue, quale presupposto per l’emissione della fattura (con l’indicazione “operazione non soggetta”) da parte del soggetto Iva nazionale, e della sua confluenza nella determinazione del volume d’affari Iva, a nulla rilevando la sorte dell’operazione stessa nel Paese extraUe in cui si verifica la rilevanza territoriale. In altre parole, l’obbligo di emissione della fattura può sorgere a prescindere dalla residenza ai fini Iva della controparte e della sua qualifica di soggetto passivo d’imposta, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la rilevanza territoriale dell’operazione al di fuori della Ue.
Diversamente, per le operazioni effettuate con soggetti passivi in altro Stato Ue, è necessario verificare, oltre alla carenza del presupposto territoriale in Italia dell’operazione, della qualifica di debitore d’imposta della controparte in altro Stato Ue, ossia della circostanza dell’assoggettamento ad imposta nel Paese Ue in cui l’operazione ha rilevanza ai fini Iva da parte dell’acquirente o committente Ue. Da ciò deriva che il soggetto Iva nazionale dovrebbe indagare, con tutte le difficoltà pratiche ed operative che si pongono caso per caso, sulla sorte dell’applicazione dell’imposta nel Paese Ue, da parte della controparte, in cui l’operazione rileva ai fini Iva. E più in dettaglio, si possono presentare, in linea generale, due situazioni:
·  Stati Ue in cui sussiste un obbligo generalizzato di inversione contabile (o reverse charge) per tutte le operazioni, rilevanti territorialmente in quel Paese Ue, ad opera del committente o acquirente soggetto passivo d’imposta (ad esempio, la Francia). In tali ipotesi, il soggetto nazionale deve emettere fattura fuori campo Iva in Italia (con la dicitura “inversione contabile”) ed inserisce tale operazione nella determinazione del volume d’affari;
·    Stati Ue in cui, al contrario, non sussiste l’obbligo generalizzato di reverse charge da parte dell’acquirente o committente ivi soggetto passivo d’imposta, nel qual caso il soggetto Iva nazionale deve identificarsi ai fini Iva in quel paese ed applicare l’imposta ivi prevista emettendo un documento con le regole in vigore in quel Paese. In tal caso, non sussistendo la qualifica di debitore d’imposta in capo alla controparte soggetto passivo d’imposta in altro Stato Ue, viene meno l’obbligo di emissione della fattura, e della concorrenza dell’operazione nel volume d’affari, da parte del soggetto Iva italiano.
È appena il caso di precisare che in tale ultima ipotesi, il soggetto passivo Iva nazionale dovrà identificarsi ai fini Iva nel Paese Ue in cui l’operazione assume rilevanza territoriale, al fine di applicare l’imposta nel predetto Stato.

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