Artt. 66 e 95 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - D.P.R. 9.06.2000, n. 277
- L. 23.12.2000, n. 388 - L. 23.12.1998, n. 448
L. 23.11.2000, n. 343 - L. 27.02.2002, n. 16 - L. 8.08.2002, n. 178 - D. Lgs. 26.10.1995, n. 504
Art. 1, cc. 103 e 106 L. 23.12.2005, n. 266 - Art. 33, c. 10 L. 12.11.2011, n. 183 - D. Interm. 13.03.2013, n. 92
Nota Ag. Dogane 17.04.2003, n. 2047 - Circ. Ag. Entrate 20.06.2003, n. 55/E
Art. 1, cc. 515, 516, 517 L. 30.12.2004, n. 311 - Nota Ag. Dogane 12.02.2008, n. 221/V
Nota Ag. Dogane 4.04.2008, n. 1207/V - Com. Stampa Ag. Entrate 30.05.2014
L’art. 66, c. 5 Tuir prevede una deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle
imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi. Per il 2013, tale deduzione è di
€ 56,00 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore o dai soci oltre il Comune in
cui ha sede l’impresa, ma nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti, e di € 92,00
per quelli effettuati oltre tale ambito. Anche per il periodo d’imposta 2013 è stata confermata
la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa,
pari a € 19,60.
Alle medesime imprese compete l’ulteriore deduzione, in misura forfetaria annua di € 154,94,
per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell’attività d’impresa, avente massa com
-
plessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.
Le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e as
-
similati sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 95, c. 3 del
Tuir. Ai sensi del c. 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in
luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate
dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di € 59,65 al
giorno, elevate a € 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Le deduzioni forfetarie non hanno rilevanza ai fini Irap; tuttavia, sono ammesse in deduzione
le indennità di trasferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a formare il
reddito del dipendente ai sensi dell’art. 51, c. 5 Tuir (art. 11, c. 1-bis D. Lgs. 446/1997).
L’Agenzia delle Entrate, con il
comunicato stampa 30.05.2014,
ha confermato che, anche nel
2014, le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare,
fino a un massimo di € 300 per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme
versate nel 2013 come
contributo Ssn sui premi di assicurazione per la responsabilità civile
per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa
complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Tali importi devono essere indicati
nel quadro RU del modello Unico.
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/0/35EEE4CB78EBBEC6C125746E002F3EFB/$FILE/r3338-1.pdf
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