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giovedì 31 luglio 2014

Dichiarazione IVA 2014: rigo VE39 e volume d’affari


Con il Provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2014 (Prot. N. 4869/2014) sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA 2014 e IVA base 2014 nonché le relative istruzioni. Di fatto, i nuovi modelli non presentano grandi novità rispetto a quelli dell’anno scorso. L’unica novità meritevole di analisi è l’introduzione del nuovo rigo VE39, che dall’anno d’imposta 2013 concorre alla formazione del volume d’affari (rigo VE40), nel quale dovranno essere inserite anche le operazioni escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale.

DAL 1° GENNAIO 2013 AMPLIATO L’OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA
Risulta opportuno ricordare che a decorrere dal 1° gennaio 2013, a seguito delle novità apportate all’art. 21 del DPR n. 633/1972 ad opera della Legge di Stabilità 2013, è stato ampliato l’obbligo di emissione della fattura per le operazioni territorialmente non rilevanti ai fini IVA, limitato fino al 31 dicembre 2012 alle sole prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972, rese nei confronti di committenti stabiliti in un altro Stato membro della UE (infatti, nella dichiarazione IVA dell’anno scorso solo tali prestazioni dovevano essere indicate all’interno del rigo VE39 ancorché non concorrevano alla formazione del volume d’affari).
Quindi, dal 1° gennaio 2013 sono oggetto di fatturazione anche le cessioni di beni e le prestazioni non territoriali ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/1972, ad eccezione di quelle di cui all’art. 10, nn. da 1) a 4) e 9) del DPR n. 633/1972, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato della UE ovvero nei confronti di soggetti extra UE.
NB: nelle ipotesi sopra individuate, la fattura dovrà riportare la dicitura “inversione contabile” quando il cessionario/committente è stabilito nell’UE, ovvero se extra UE la dicitura “operazione non soggetta”.

RIGO VE39: TIPOLOGIE DI OPERAZIONI DA INDICARE
A mero titolo esemplificativo andranno qui indicate le seguenti operazioni, ancorché escluse per mancanza del presupposto territoriale IVA (artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/1972):
  • cessioni di beni “estero su estero”, effettuate a soggetti passivi IVA “stabiliti” nella UE ovvero extra-UE, escluse da IVA ai sensi dell’art. 7-bis del DPR n. 633/1972. Si pensi ad esempio alla cessione di un bene su suolo tedesco (quindi, non cessione intra-UE) ad un soggetto passivo IVA “stabilito” in Germania;
  • prestazioni di servizi “generiche” effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA “stabiliti” nella UE ovvero extra-UE. Questa è l’ipotesi più frequente tra i contribuenti. Per meglio dire sono quelle prestazioni che sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese ove è “stabilito” il committente soggetto passivo IVA. Si pensi ad esempio alla consulenza di un avvocato a favore di una società americana. In tal caso la consulenza andrà fatturata (incidendo sul volume d’affari, e conseguentemente avrà riflessi anche sulla cassa) ancorché esclusa da IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972 riportando sulla fattura anche la dizione “operazione non soggetta”;
  • prestazioni di servizi su beni immobili di cui all’art. 7-quater del DPR n. 633/1972. Si pensi ad esempio l’architetto (soggetto passivo IVA in Italia) che progetta per una società “stabilita” in Italia, un immobile in Francia. In tal caso la fattura sarà fuori campo IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-quater del DPR n. 633/1972. Inoltre, in tale fattispecie la fattura dell’architetto non riporterà la dicitura “inversione contabile” ovvero “operazione non soggetta” in quanto la società è italiana.
NB: in tale rigo non vanno indicate le cessioni intracomunitarie di beni che invece confluiscono nel rigo VE30 (campo 1) ed indicate in modo puntuale nel campo 3 del medesimo rigo VE30.

VOLUME D’AFFARI (RIGO VE40)
Come già scritto precedentemente il nuovo rigo VE39 della dichiarazione IVA 2014 (anno d’imposta 2013) concorre alla formazione del volume d’affari.
Operativamente, si ha l’effetto di aumentare il volume d’affari dei contribuenti che effettuano tali operazioni con riflessi:
  1. sui limiti per le liquidazioni periodiche dell’imposta;
  2. l’accesso al nuovo regime per cassa;
  3. la richiesta del rimborso IVA ai sensi dell’art. 30 del      DPR n. 633/1972;
  4. ecc.
Si fa presente, comunque, che così come disposto a livello normativo, tali operazioni non hanno comunque effetto ai fini dello status di esportatore abituale in quanto le stesse sono escluse dal denominatore del rapporto di cui al DL 746/1983.

ESEMPIO
Verifica status di esportatore abituale 2014 – con utilizzo del metodo solare.
Dati anno 2013:
  • Rigo VE30 – campo 1 – Operazioni che concorrono alla formazione del plafond (operazioni non imponibili): Euro 200.000,00;
  • Rigo VE40 – Volume d’affari: Euro 2.200.000,00;
  • Rigo VE39 – Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies: Euro 400.000,00.
Al fine di verificare lo status di esportatore abituale, con il metodo solare, si deve verificare se il rapporto tra i corrispettivi/cessioni all’esportazione, delle operazioni a tali effetti assimilate, registrate nell’anno precedente ed il volume d’affari per l’anno precedente sia maggiore del 10%.
Nel caso in esame, inoltre, il volume d’affari dovrà essere diminuito delle operazioni escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale, quindi, si avrà:
VE30 / (VE40 – VE39): Euro 200.000 / (2.200.000 – 400.000) = 11,11% (esportatore abituale)
Nel caso in cui la norma non avesse previsto l’abbattimento del volume d’affari con le operazioni di cui all’art. VE39 si sarebbe arrivati ad un rapporto pari al 9,1%, conseguentemente il contribuente non avrebbe potuto beneficiare delle agevolazioni IVA previste per gli esportatori abituali.
NB: nel quadro VC (esportatori e operatori assimilati), colonna 3 (volume d’affari), righi da VC1 a VC12 non devono essere indicane le operazioni escluse da IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/1972.

RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/1972
  • Provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2014 (Prot. N. 4869/2014)
  • Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. Legge di Stabilità 2013)


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