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Attestazione del requisito idoneità finanziaria

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Ricorsi Tributari

domenica 13 luglio 2014

ESCLUSIONE IRAP AGENTI


Con 4 specifiche sentenze la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha chiuso la controversa questione dell’assoggettamento ad IRAP degli Agenti di Commercio e promotori finanziari.
Infatti, coloro che possono dimostrare di esercitare la propria attività senza un’autonoma organizzazione non sono tenuti al versamento dell’IRAP.
Oltre a condizionare la sorte dei contenziosi in essere e aprire la strada a nuove istanze di rimborso per gli anni pregressi, la recente giurisprudenza si riflette anche sulla non compilazione della Dichiarazione Irap.

Come noto, l’art. 2, D.Lgs. n. 446/97, stabilisce quale presupposto impositivo dell’IRAP “l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.

La formulazione generica di tale disposizione normativa ha determinato negli ultimi anni l’insorgenza di diverse controversie tra l’Amministrazione finanziaria ed i contribuenti con la conseguente emanazione di numerose pronunce giurisprudenziali in materia di IRAP.
Infatti, ancorché la Corte di Giustizia UE nel 2006 sia intervenuta affermando la legittimità di tale imposta, è rimasta aperta la questione relativa alla verifica del presupposto impositivo per i contribuenti che svolgono un’attività economica “senza organizzazione”.

Con particolare riguardo agli Agenti di Commercio ed ai promotori finanziari, esercenti appunto un’attività produttiva di reddito d’impresa, in passato la Corte di Cassazione ha emanato pronunce contrastanti, affermando talvolta l’assoggettamento al tributo, talvolta l’esenzione.

Si rammenta che in merito all’assoggettamento ad IRAP degli Agenti di Commercio e all’individuazione del requisito dell’autonoma organizzazione l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.06.2008, n. 45/E tenendo conto delle pronunce giurisprudenziali, ha affermato che l’autonoma organizzazione sussiste quando ricorre almeno uno dei seguenti elementi:

- impiego di dipendenti e collaboratori non occasionali;
- utilizzo di “beni strumentali eccedenti, per quantità o valore”, le necessità minime per l’esercizio dell’attività.

LA POSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 45/E ha affermato l’assoggettamento ad IRAP del reddito prodotto dagli agenti di commercio e dai promotori finanziari basandosi su quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione nella citata Sentenza n. 7899/2007 secondo la quale il reddito di un agente di commercio, che svolge attività commerciale ex art. 2195 C.c. è qualificabile come reddito d’impresa, con conseguente “automatica” sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

LE RECENTI PRONUNCE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
A fronte di 4 distinti ricorsi proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso specifiche sentenze di secondo grado sulla medesima questione dell’assoggettamento o meno ad IRAP dell’attività dell’agente di commercio / promotore finanziario, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le citate sentenze, hanno innanzitutto affermato che per verificare l’assoggettamento ad IRAP dei soggetti in esame è essenziale individuare se le attività ausiliarie ex art. 2195, C.c. siano qualificabili nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

In particolare la distinzione tra attività d’impresa e di lavoro autonomo si basa esclusivamente su elementi qualitativi: sono infatti incluse nel reddito d’impresa tutte le attività che hanno natura oggettivamente commerciale.

Va considerato che:
“… esiste tra «il territorio dell’impresa» e il «territorio del lavoro autonomo» un’area grigia, una linea mobile di confine, rappresentata dallo svolgimento delle attività ausiliarie di cui all’art. 2195, c.c., le quali, pur essendo ai fini delle imposte sul reddito considerate produttive di reddito d’impresa, possono essere (e spesso sono) svolte dal soggetto senza «organizzazione di capitali o lavoro altrui».

Pertanto, pur ribadendo che ai fini IIDD l’attività esercitata dall’agente di commercio / promotore finanziario è produttiva di reddito d’impresa, la Corte di Cassazione ritiene che tale qualificazione è necessariamente “trasferibile” in ambito IRAP.

Tenuto inoltre conto che:

- la normativa specifica relativa all’attività di agente di commercio / promotore finanziario non impone al soggetto di disporre di una particolare struttura per l’esercizio dell’attività;
- con particolare riguardo all’agente di commercio, la Direttiva comunitaria n. 86/653/CEE definisce la relativa attività quale “attività professionale” consistente in una prestazione d’opera per l’esercizio della quale non è necessaria una struttura d’impresa, e ciò a prescindere dall’assunzione del rischio per la conclusione del contratto e dal pagamento a provvigione. La presenza di tali elementi non determina necessariamente la trasformazione dell’attività professionale in attività d’impresa, come non lo determina l’obbligatorietà dell’iscrizione in un determinato ruolo;

la Cassazione, dopo aver specificato che:

“… anche con riferimento all’agente di commercio e al promotore finanziario deve essere ribadito il principio che la soggezione ad IRAP della loro attività è possibile solo nell’ipotesi nelle quali sussista il requisito dell’autonoma organizzazione…”

sancisce il seguente principio di diritto in materia di IRAP:

“…il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale, di lavoro altrui”.

GLI EFFETTI DELLA NUOVA INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE
Le recenti sentenze della Corte di Cassazione producono i seguenti effetti:
- condizionano la sorte dei contenziosi in essere, in quanto, in assenza di un’autonoma organizzazione, all’agente di commercio / promotore finanziario va riconosciuta la legittimità al non assoggettamento ad IRAP, con conseguente diritto ad ottenere il rimborso di quanto corrisposto;
- aprono la strada a nuove istanze di rimborso per gli anni pregressi;
- impongono una valutazione in sede di predisposizione del Mod. IRAP; infatti, se il contribuente è privo di un’autonoma organizzazione, secondo la Cassazione non è assoggettato ad imposta e pertanto non è tenuto né al versamento né alla compilazione della relativa dichiarazione;

RIEPILOGO DEI REQUISITI
Organizzazione: Attività di intermediazione svolta direttamente dall’Agente.
Beni Strumentali: il “minimo indispensabile”; ed è individuato nell’assenza di beni strumentali di valore consistente o nella circostanza che la loro presenza sia da ritenersi qualitativamente di minima importanza (es.: autovettura, pochi mobili d’ufficio, la fotocopiatrice, il telefono, il fax, il computer e il materiale di cancelleria)
Lavoro di terzi: assenza di dipendenti, collaboratori, sub-agenti, collaboratori a progetto, di lavoro altrui non meramente occasionale.
Modalità di individuazione dei requisiti.
Per l’individuazione degli elementi che determinano l’autonoma organizzazione, l’Agenzia delle Entrate dovrà considerare:
- Quadro RG dati riportati in dichiarazione dei redditi
- Studi di settore quadro A del personale addetto, rigo F29 dei beni strumentali

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Le possibili opzioni per la presentazione e pagamento Irap con il Mod.Unico:

·  Non compilare il modello IRAP: L’Agente potrà ricevere un accertamento che determinerà induttivamente la base imponibile e irrogherà una sanzione del 120% dell’imposta calcolata. (Il Ministero ha chiarito che la strada corretta per far valere l’esclusione è proprio quella di ometterne la presentazione)
·  Compilare il modello “a zero”: sanzione del 100% dell’imposta
·  Compilare il modello e non procedere al pagamento dell’imposta: scatterà un accertamento automatizzato art. 36-bis: sanzione del 30%

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