Le agevolazioni che la normativa concede (almeno fino a quando le
concede) :
IVA Ai
sensi dell’art. 74, comma 4, DPR 633/1972 gli autotrasportatori di cose
per conto terzi iscritti all'Albo di cui alla L. 298/1974, possono
essere autorizzati, con decreto del ministro delle Finanze, a eseguire
le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti trimestralmente
anziché mensilmente senza il pagamento degli interessi di cui all’art. 7
DPR 542/1999. Inoltre, per le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del
termine di cui all'articolo 21, comma 4, una sola fattura per più
operazioni di ciascun trimestre solare. Infine, in deroga a quanto
disposto dall'art. 23, comma 1, le fatture emesse per le prestazioni di
trasporto dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque
annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.
DEDUZIONI I.R.PE.F. TRASPORTI EFFETTUATI DALL’IMPRENDITORE
L’art.
66, comma 5, del TUIR prevede deduzione forfetaria dal reddito delle
imprese in contabilità semplificata: “per le imprese autorizzate
all’autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito è ridotto, a
titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di € 7,75 per i
trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in
cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni
confinanti e di € 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito“. Si
confermano anche per quest’anno gli importi già previsti nell’anno
precedente e cioè:
- € 19,60 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa;
- € 56,00 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno della Regione e delle Regioni confinanti;
- € 92,00 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre tale ambito.
Inoltre, per le stesse imprese compete anche una deduzione forfetaria annua di €154,94 per ciascun veicolo utilizzato nell’attività d’impresa di massa complessiva a pieno carico non superiore a tonn. 3,5.
DEDUZIONE I.R.PE.F. / I.RE.S. TRASFERTE DIPENDENTIAi
sensi dell’art. 95, comma 4, del TUIR, le imprese autorizzate
all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione analitica delle
spese sostenute dal proprio personale dipendente per trasferte fuori dal
territorio comunale, possono dedurre un importo giornaliero di € 59,65, elevato a € 95,80 per le trasferte all’estero,
oltre alle spese di viaggio e trasporto. La deduzione in esame spetta a
tutte le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci,
indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime di contabilità
adottato.
DEDUZIONE I.R.A.P. TRASFERTE DIPENDENTI In
generale, qualsiasi trasferta o deduzione forfettaria è indeducibile
ai fini i.r.a.p. (sia per i soggetti i.re.s. che per quelli i.r.pe.f.).
In deroga, per l’autotrasporto, spetta una deduzione per le trasferte
“ordinarie” dei dipendenti commisurata alle indennità riconosciute in
busta paga ai dipendenti (per la quota non tassata ai fini Irpef).
Dal momento che è del tutto improbabile che il datore di lavoro
corrisponda trasferte in busta paga eccedenti l’importo esente da
i.r.pe.f, nella quasi totalità dei casi la deduzione corrisponderà
alle intere trasferte annuali riconosciute in busta paga.
SPESE DI MANUTENZIONE
Ai
sensi dell’art. 102 del TUIR, alle imprese di autotrasporto è
consentito dedurre i costi di manutenzione e riparazione relativi agli
automezzi adibiti al trasporto merci c/terzi fino al limite del 25% del costo complessivo di tali beni
risultanti da libro cespiti all’inizio del periodo d’imposta.
L’eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre periodi d’imposta
successivi.
SPESE DI TELEFONIA Ai sensi dell’art. 102
del TUIR, alle imprese di autotrasporto è consentito dedurre
integralmente i costi di telefonia, limitatamente a un telefono per
veicolo.
CREDITO D’IMPOSTA SSN
Il Comunicato
stampa emesso lo scorso 26 marzo dall’Agenzia delle Entrate conferma per
il 2012 il credito d’imposta per il recupero di quanto versato al SSN a
favore degli autotrasportatori e la deduzione forfetaria. Le imprese di
autotrasporto merci posso usufruire di un credito d’imposta,
recuperabile nel 2012 fino a un massimo di € 300,00 per ciascun veicolo
e riguarda le somme versate nel 2011 come contributo al Servizio
Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità
civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore
adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non
inferiore a 11,5 tonnellate omologati ai sensi della Direttiva
91/542/CEE, rigo B (Euro 2), da riscontrare sulla carta di circolazione
del mezzo. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione
mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 6793.
CREDITO D’IMPOSTA ACCISE L'Agenzia
delle Dogane ha pubblicato sul suo sito il modello software per la
richiesta di recupero delle accise sul gasolio per autotrazione . Il periodo di riferimento va considerato in base alla
fattura di acquisto del gasolio, che comprova i consumi effettuati
dall’impresa. Rimangono esclusi da tale beneficio coloro che effettuano
trasporto merci, in c/proprio o in c/terzi, con mezzi di peso inferiore
alle 7,5 tonn., poiché al momento la Commissione UE non si è ancora
espressa. Il termine per la presentazione
della richiesta del rimborso deve avvenire entro il mese successivo alla
scadenza di ciascun trimestre solare; nel prospetto da allegare alla
domanda il chilometraggio da riportare è quello riferito al trimestre;
l’utilizzo del credito in compensazione, invece gli esercenti nazionali e
gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione
dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il credito in
compensazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello
in cui è sorto. Il recupero del beneficio può avvenire o sotto forma di
restituzione in denaro o come credito da utilizzare in compensazione con
il modello F24, entro l’anno solare cui il credito è sorto, utilizzando
il codice tributo 6740.
Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate
Attestazione del requisito idoneità finanziaria
ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari
mercoledì 23 luglio 2014
Autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'Albo : agevolazioni - deduzioni - spese forfettarie
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