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mercoledì 23 luglio 2014

Autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'Albo : agevolazioni - deduzioni - spese forfettarie

Le agevolazioni che la normativa concede (almeno fino a quando le concede) :

IVA Ai sensi dell’art. 74, comma 4, DPR 633/1972 gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'Albo di cui alla L. 298/1974, possono essere autorizzati, con decreto del ministro delle Finanze, a eseguire le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente senza il pagamento degli interessi di cui all’art. 7 DPR 542/1999. Inoltre, per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, comma 4, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Infine, in deroga a quanto disposto dall'art. 23, comma 1, le fatture emesse per le prestazioni di trasporto dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

DEDUZIONI I.R.PE.F. TRASPORTI EFFETTUATI DALL’IMPRENDITORE
L’art. 66, comma 5, del TUIR prevede deduzione forfetaria dal reddito delle imprese in contabilità semplificata: “per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di € 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti e di € 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito“. Si confermano anche per quest’anno gli importi già previsti nell’anno precedente e cioè:
€ 19,60 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa;
€ 56,00 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno della Regione e delle Regioni confinanti;
-  € 92,00 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre tale ambito.
Inoltre, per le stesse imprese compete anche una deduzione forfetaria annua di €154,94 per ciascun veicolo utilizzato nell’attività d’impresa di massa complessiva a pieno carico non superiore a tonn. 3,5.    

DEDUZIONE I.R.PE.F. / I.RE.S. TRASFERTE DIPENDENTIAi sensi dell’art. 95, comma 4, del TUIR, le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione analitica delle spese sostenute dal proprio personale dipendente per trasferte fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo giornaliero di € 59,65, elevato a € 95,80 per le trasferte all’estero, oltre alle spese di viaggio e trasporto. La deduzione in esame spetta a tutte le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime di contabilità adottato.    

DEDUZIONE I.R.A.P. TRASFERTE DIPENDENTI In generale, qualsiasi trasferta o deduzione forfettaria è indeducibile ai fini i.r.a.p. (sia per i soggetti i.re.s. che per quelli i.r.pe.f.). In deroga, per l’autotrasporto, spetta una deduzione per le trasferte “ordinarie” dei dipendenti commisurata alle indennità riconosciute in busta paga ai dipendenti (per la quota non tassata ai fini Irpef). Dal momento che è del tutto improbabile che il datore di lavoro corrisponda trasferte in busta paga eccedenti l’importo esente da i.r.pe.f, nella quasi totalità dei casi la deduzione corrisponderà alle intere trasferte annuali riconosciute in busta paga.

SPESE DI MANUTENZIONE
Ai sensi dell’art. 102 del TUIR, alle imprese di autotrasporto è consentito dedurre i costi di manutenzione e riparazione relativi agli automezzi adibiti al trasporto merci c/terzi fino al limite del 25% del costo complessivo di tali beni risultanti da libro cespiti all’inizio del periodo d’imposta. L’eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre periodi d’imposta successivi.

SPESE DI TELEFONIA Ai sensi dell’art. 102 del TUIR, alle imprese di autotrasporto è consentito dedurre integralmente i costi di telefonia, limitatamente a un telefono per veicolo.    

CREDITO D’IMPOSTA SSN 

Il Comunicato stampa emesso lo scorso 26 marzo dall’Agenzia delle Entrate conferma per il 2012 il credito d’imposta per il recupero di quanto versato al SSN a favore degli autotrasportatori e la deduzione forfetaria. Le imprese di autotrasporto merci posso usufruire di un credito d’imposta, recuperabile nel 2012 fino a un massimo di € 300,00 per ciascun veicolo e riguarda le somme versate nel 2011 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, rigo B (Euro 2), da riscontrare sulla carta di circolazione del mezzo. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 6793.    

CREDITO D’IMPOSTA ACCISE L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul suo sito il modello software per la richiesta di recupero delle accise sul gasolio per autotrazione . Il periodo di riferimento va considerato in base alla fattura di acquisto del gasolio, che comprova i consumi effettuati dall’impresa. Rimangono esclusi da tale beneficio coloro che effettuano trasporto merci, in c/proprio o in c/terzi, con mezzi di peso inferiore alle 7,5 tonn., poiché al momento la Commissione UE non si è ancora espressa.  Il termine per la presentazione della richiesta del rimborso deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare; nel prospetto da allegare alla domanda il chilometraggio da riportare è quello riferito al trimestre; l’utilizzo del credito in compensazione, invece gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto. Il recupero del beneficio può avvenire o sotto forma di restituzione in denaro o come credito da utilizzare in compensazione con il modello F24, entro l’anno solare cui il credito è sorto, utilizzando il codice tributo 6740.

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