Spesometro e agricoltori
Le istruzioni ministeriali al nuovo modello di spesometro omettono l’esclusione (per l’anno 2012) dall’adempimento per i produttori agricoli marginali, con volume d’affari non superiore a € 7.000.
Acquisti e cessioni da/verso produttori agricoli vanno comunicati -
Il provvedimento dell'Agenzia Entrate del 2 agosto 2013 e le istruzioni
ministeriali al nuovo modello del 10.10.2013, chiariscono che l'obbligo
di invio sussiste per gli acquisti e cessioni da e nei confronti di
produttori agricoli esonerati e richiama l'articolo 36 della Legge
179/2012, il quale impone l'obbligo dell'elenco clienti e fornitori anche per gli agricoltori esonerati e ciò al fine di monitorare la tracciabilità dei prodotti agricoli.
Successivamente la stessa Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 1 del 15 febbraio 2013, ha correttamente precisato che questo obbligo non sussiste per il 2012 in quanto la Legge 179 è entrata in vigore negli ultimi giorni del 2012. La decorrenza scatta solo dall’anno 2013.
Anche se nel provvedimento n.94908 del 2 agosto 2013 questo non viene precisato, l’obbligo sussiste dal 2013, senza alcun dubbio.
Gli agricoltori in regime di esonero o produttori agricoli marginali, dunque, con riferimento ai dati relativi all’annualità 2012 da comunicarsi, salvo proroghe, entro il 12/21 novembre 2013, dovranno ritenersi esonerati dall’adempimento. Una nuova conferma da parte dell’Agenzia è comunque attesa e opportuna.
La compilazione del modello in forma analitica - Per gli acquisti e le cessioni da e nei confronti di produttori agricoli esonerati (che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro), è obbligatoria la comunicazione analitica, che si ritiene possa coesistere con quella globale relativamente alle altre operazioni.
Le criticità sono molte, infatti un fornitore di prodotti agricoli non può conoscere il volume d'affari dei propri clienti, e tanto meno sapere quale regime contabile essi abbiano adottato.
Atteso che l’invio del modello va fatto a novembre 2013 in relazione alle operazioni 2012, non è agevole per i fornitori dei piccoli agricoltori indagare quale regime Iva abbiano applicato i loro clienti nello scorso anno.
D’altro canto, gli acquisti presso agricoltori esonerati sono più agevoli da individuare, in quanto viene emessa autofattura con imposta calcolata con le percentuali di compensazione.
La compilazione, in tal caso, prevede nel quadro FR la selezione della casella “Autofattura”.
Infatti, le istruzioni ministeriali specificano che nel rigo FR01, va barrata la casella, nel caso di:
- autofatture emesse per operazioni rientranti nella fattispecie disciplinata dagli articoli 7-bis e 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 in mancanza degli elementi identificativi del fornitore non residente;
- acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, dall’emissione della fattura;
- acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione, non avendo ricevuto la fattura da parte del fornitore o avendola ricevuta per un importo inferiore a quello reale, regolarizza con l’emissione di autofattura o di fattura integrativa e con il versamento della relativa imposta ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e dell’articolo 46, comma 5 del D.L. n. 331 del 1993.
La casella non può essere selezionata, invece, nel caso di documento riepilogativo e per operazioni in reverse charge.
I dubbi dal 2014 (per l’anno 2013) - Quando anche gli agricoltori esonerati avranno l'obbligo della comunicazione dei clienti e fornitori (dal 2013), essi non potranno effettuare l’invio in presenza di acquisti e cessioni effettuate nei confronti di soggetti che applicano il medesimo regime.
Per le cessioni effettuate da agricoltori in regime di esonero Iva deve, infatti, essere emessa l'autofattura a cura dell'acquirente. Nel caso in cui l'acquirente a sua volta sia un agricoltore esonerato, l'operazione deve intendersi fuori campo Iva e non viene emessa la fattura, ma una ricevuta.
Successivamente la stessa Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 1 del 15 febbraio 2013, ha correttamente precisato che questo obbligo non sussiste per il 2012 in quanto la Legge 179 è entrata in vigore negli ultimi giorni del 2012. La decorrenza scatta solo dall’anno 2013.
Anche se nel provvedimento n.94908 del 2 agosto 2013 questo non viene precisato, l’obbligo sussiste dal 2013, senza alcun dubbio.
Gli agricoltori in regime di esonero o produttori agricoli marginali, dunque, con riferimento ai dati relativi all’annualità 2012 da comunicarsi, salvo proroghe, entro il 12/21 novembre 2013, dovranno ritenersi esonerati dall’adempimento. Una nuova conferma da parte dell’Agenzia è comunque attesa e opportuna.
La compilazione del modello in forma analitica - Per gli acquisti e le cessioni da e nei confronti di produttori agricoli esonerati (che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro), è obbligatoria la comunicazione analitica, che si ritiene possa coesistere con quella globale relativamente alle altre operazioni.
Le criticità sono molte, infatti un fornitore di prodotti agricoli non può conoscere il volume d'affari dei propri clienti, e tanto meno sapere quale regime contabile essi abbiano adottato.
Atteso che l’invio del modello va fatto a novembre 2013 in relazione alle operazioni 2012, non è agevole per i fornitori dei piccoli agricoltori indagare quale regime Iva abbiano applicato i loro clienti nello scorso anno.
D’altro canto, gli acquisti presso agricoltori esonerati sono più agevoli da individuare, in quanto viene emessa autofattura con imposta calcolata con le percentuali di compensazione.
La compilazione, in tal caso, prevede nel quadro FR la selezione della casella “Autofattura”.
Infatti, le istruzioni ministeriali specificano che nel rigo FR01, va barrata la casella, nel caso di:
- autofatture emesse per operazioni rientranti nella fattispecie disciplinata dagli articoli 7-bis e 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 in mancanza degli elementi identificativi del fornitore non residente;
- acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, dall’emissione della fattura;
- acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione, non avendo ricevuto la fattura da parte del fornitore o avendola ricevuta per un importo inferiore a quello reale, regolarizza con l’emissione di autofattura o di fattura integrativa e con il versamento della relativa imposta ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e dell’articolo 46, comma 5 del D.L. n. 331 del 1993.
La casella non può essere selezionata, invece, nel caso di documento riepilogativo e per operazioni in reverse charge.
I dubbi dal 2014 (per l’anno 2013) - Quando anche gli agricoltori esonerati avranno l'obbligo della comunicazione dei clienti e fornitori (dal 2013), essi non potranno effettuare l’invio in presenza di acquisti e cessioni effettuate nei confronti di soggetti che applicano il medesimo regime.
Per le cessioni effettuate da agricoltori in regime di esonero Iva deve, infatti, essere emessa l'autofattura a cura dell'acquirente. Nel caso in cui l'acquirente a sua volta sia un agricoltore esonerato, l'operazione deve intendersi fuori campo Iva e non viene emessa la fattura, ma una ricevuta.
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