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martedì 21 gennaio 2014

Liquidazione Iva per i multiattività


Determinante la contabilità separata

Premessa – In caso di contemporaneo esercizio di più attività per cui siano previsti limiti diversi di ricavi, l'applicabilità o meno delle liquidazioni trimestrali si determina in modo diverso a seconda che la contabilità sia separata o unificata per tutte le attività.
Liquidazione Iva - L’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 542/99 consente alle imprese/lavoratori autonomi che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a determinati limiti di liquidare l’IVA trimestralmente maggiorando il saldo della liquidazione degli interessi dell’1%.
Periodicità - Il limite di volume d’affari il cui mancato superamento consente l’accesso alle liquidazioni IVA trimestrali è stato parificato alle soglie di ricavi relative alla tenuta della contabilità. I contribuenti che nell'anno precedente non hanno superato i limiti di euro 400.000 (euro 309.874,14 fino al 31.12.2011) per le attività di prestazione di servizi, ovvero euro 700.000 (euro 516.456,90 fino al 31.12.2011) per le altre attività hanno, quindi, la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento dell'Iva trimestrale anziché mensile. Per i lavoratori autonomi il limite di volume d’affari per l’effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali è pari a € 400.000.
Volume d’affari - Con riferimento alla periodicità delle liquidazioni IVA, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 13.2.2012, n. 15/E, è necessario continuare a verificare il volume d’affari realizzato nell’anno precedente. Per il 2014 va quindi fatto riferimento al volume d’affari 2013.
Prestazioni di servizi - Per individuare le attività di prestazioni di servizi va fatto riferimento al D.M. 17.1.92 in base al quale vanno considerate quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nell’art. 3, commi da 1 a 3, D.P.R. n. 633/72. In presenza di attività di prestazioni di servizi e altre attività è necessario distinguere le seguenti tre diverse ipotesi.
Contabilità unificata per tutte le attività esercitate - In caso di tenuta della contabilità unificata per tutte le attività esercitate se i corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati, va fatto riferimento, relativamente a tutte le attività esercitate, al limite di € 700.000, mentre se i corrispettivi delle diverse attività sono annotati distintamente ai fini delle liquidazioni trimestrali devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti: il volume d'affari delle attività di prestazioni di servizi non superi € 400.000 e il volume d'affari di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di € 700.000.
Contabilità separata per obbligo – In caso di tenuta della contabilità separata per obbligo ex art. 36, comma 2, D.P.R. n. 633/72 se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività, i predetti limiti vanno applicati autonomamente. Di conseguenza il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per un’attività e trimestrali per l'altra. Al contrario se una o più delle attività comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziate a seconda che per esse siano o meno annotati distintamente i corrispettivi.
Contabilità separata per opzione - Infine in caso di tenuta della contabilità separata per opzione ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. 633/72 è richiesto che il volume d'affari delle attività di prestazioni di servizi non superi € 400.000 e quello di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di € 700.000

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