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martedì 14 gennaio 2014

LEASING : BENEFICI IRES - DEDUCIBILITA' CANONI E MAXICANONE


La normativa fiscale


La scelta di acquistare un bene in leasing oppure tramite un mutuo (lease or borrow) deve avvenire raffrontando i risparmi fiscali derivanti dal leasing e la relativa dinamica temporale con i risparmi derivanti dall'acquisto diretto finanziato tramite un contratto di mutuo.
Per calcolare i vantaggi fiscali relativi dei due prodotti è indispensabile avere una buona conoscenza delle disposizioni tributarie in materia.
In particolare, occorre evidenziare come nel caso del leasing il beneficio fiscale accordato all'utilizzatore è relativo alla deducibilità dei canoni corrisposti e delle spese accessorie di acquisto del bene. Differentemente, nel caso di acquisto finanziato da un contratto di mutuo, il calcolo dei risparmi fiscali diventa più complesso, in quanto costituito dalla somma dei benefici derivanti dal bene (in particolare l'ammortamento del bene) e di quelli derivanti dal costo del finanziamento (in particolare gli oneri finanziari).

Nel caso del leasing, la deducibilità dei canoni e correlata ad una "durata minima" dell'operazione e al principio dell'inerenza del bene rispetto all'attività svolta.
Il caso "generale" prevede che la durata minima del contratto di leasing non sia inferiore ai 2/3 del periodo d'ammortamento ordinario (Legge finanziaria 2008), mentre, regole specifiche vengono introdotte per i contratti di leasing immobiliare.
Per inquadrare correttamente la deducibilità fiscale di un contratto di leasing occorre innanzitutto declinare le differenti tipologie di imposte pagate dalle società, ovvero le imposte dirette (Imposta sui redditi – IRES e Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP) e le imposte indirette, principalmente l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Relativamente all'IRES di competenza, ottenuta applicando all'utile ante imposte fiscale l'aliquota del 27,5%, il pagamento dei canoni di leasing e delle spese accessorie produce un immediato abbattimento della base imponibile e un risparmio d'imposte pari all'ammontare dei costi sostenuti moltiplicato per l'aliquota prevista (27,5%).
Fermo restando questo principio generale, particolari problemi di calcolo del risparmio fiscale si pongono nel caso in cui il contratto preveda la presenza di un maxicanone. In questo caso, infatti, il maxicanone non è deducibile "per cassa", pertanto, occorre calcolare un canone medio valido ai fini IRES che consente di spalmare il maxicanone su tutta la durata contrattuale, così come di seguito indicato:

Se si ipotizza un contratto di leasing strumentale con decorrenza 1 gennaio 2009 che prevede il pagamento di 47 canoni mensili posticipati pari a 5.000 euro e di un maxicanone di 25.000 euro, i costi sostenuti per cassa nel 2009 saranno pari complessivamente a 85.000 euro (25.000 di maxicanone e 11 canoni da 5.000). Ai fini fiscali, però, la presenza del maxicanone obbliga il ricalcolo dei canoni fiscalmente deducibili, distribuendolo sul totale dei pagamenti effettuati. Riprendendo l'esempio, si ha che:


Avendo effettuato dodici versamenti nel 2008, l'impresa potrà dedurre dal reddito 65.000 circa, con un risparmio netto di IRES pari al 27,5% di tale somma (17.875 euro). Ovvio che tale meccanismo tende a penalizzare sotto il profilo fiscale solo il primo anno di contratto, mentre tende ad enfatizzare il beneficio degli anni successivi, i quali beneficeranno, pro-quota, di un ammontare di maxicanone pagato per cassa nel primo anno di contratto.

Più problematico risulta il calcolo del risparmio d'imposte ai fini IRAP. Infatti questa imposta si applica al Valore Aggiunto determinato come differenza tra la voce A e B del conto economico civilistico. Restano indeducibili ai fini IRAP, pertanto, gli oneri finanziari impliciti in un contratto di leasing. Il legislatore mette a disposizione una formula che consente, partendo da alcuni dati contrattuali, di arrivare al valore dei costi fiscalmente deducibili. In particolare si giunge al calcolo di un canone medio valido ai fini IRAP nel seguente modo:



Ipotizzando, con riferimento all'esempio precedente, che il costo sostenuto sia di 240.000 euro e il riscatto sia pari a 4.000 euro, da semplici calcoli risulta che la durata di tutto il periodo contrattuale è pari a 1.461 giorni (dal 1/01/2009 all'1/01/2013) e che il periodo intercorrente tra il giorno di decorrenza e la fine dell'anno solare è pari a 364 giorni. Nel 2009, pertanto, i costi deducibili ai fini IRAP saranno pari a:


Il risparmio d'imposte garantito dal contratto di leasing, quindi è pari all'abbattimento di base imponibile IRAP pari a 58.798,08 per la corrispondente aliquota attualmente vigente (3,90% a partire dalla Finanziaria 2008), per un totale di 2.293,12 euro. Il risparmio complessivo d'imposte dirette (IRES+IRAP) del contratto in questione per l'anno 2009 sarà pari a 20.168,12 euro.

Con riferimento alle imposte indirette, invece, i canoni di leasing sono di norma soggetti ad un'aliquota IVA ordinaria del 20%. L'impresa quindi con cadenza mensile o trimestrale potrà portare in deduzione l'IVA a credito pagata sui canoni col totale dell'IVA a debito da liquidare.

Venendo invece la computo del risparmio fiscale derivante dalla soluzione "acquisto diretto + mutuo", i vantaggi fiscali correlabili al bene sono riconducibili all'ammortamento del cespite, se-condo le aliquote ordinarie previste dal D.M. 31/12/88. Relativamente agli interessi passivi del finanziamento, saranno deducibili dal reddito imponibile IRES, ma non da quello IRAP (poiché, come detto in precedenza, gli oneri finanziari sono indeducibili ai fini di questa imposta). Riprendendo l'esempio di cui sopra, l'aliquota fiscale di ammortamento ammessa per il cespite è pari al 16,66%.
Si tenga presente che, solo a fini fiscali, il primo anno in cui entra in funzione il cespite l'aliquota si dimezza ed è "indipendente" dal mese di stipula del contratto. L'ammortamento imputato in bilancio è deducibile sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP.
Nel nostro caso, il cespite di 240.000 viene ammortizzato all'8,33% generando un costo in conto economico pari a 19.992 euro. Tale costo genera un risparmio d'imposte pari a 6.277,48 euro derivante dall'abbattimento sia della base imponibile IRES che IRAP (27,5% + 3,9%). Per completare il raffronto occorre fare un'ulteriore passo: determinare gli oneri finanziari impliciti di un contratto di finanziamento parificabile al leasing.
Con un capitale pari a 215.000 euro e 48 rate posticipate, gli interessi passivi impliciti (ipotizzando il medesimo tasso del leasing) sono pari a 10.221,95 euro (per le prime 12 rate di finanziamento). Tale costo è deducibile solo ai fini IRES, pertanto il risparmio d'imposte correlabile al finanziamento è pari a 2.811,03 euro. Nel 2009, il risparmio d'imposte derivante da un'ipotetica soluzione di acquisto tramite un mutuo bancario sarebbe complessivamente pari a 9.088,5.

Infine, l'acquisto diretto finanziato da un mutuo, genera delle problematiche fiscali inerenti le imposte indirette (IVA). Sul bene in oggetto, infatti, occorre applicare l'IVA con aliquota ordina-ria del 20% (48.000 euro). Tale imposta al momento dell'acquisto andrà pagata, pertanto, l'impresa nella soluzione "acquisto+finanziamento" o è costretta ad anticipare una somma maggiore rispetto al leasing, oppure deve chiedere un finanziamento superiore facendosi finanziare anche l'IVA dalla banca. E' ovvio che l'IVA sull'acquisto del bene è detraibile; quindi, qualora vi sia capienza nella prima liquidazione mensile o trimestrale, la stessa verrà recuperata. Diversamente, qualora l'impresa non abbia capienza ai fini IVA, la stessa sarà messa a rimborso o in compensazione nella prima liquidazione annuale IVA.

L'esercizio condotto sopra dovrebbe essere ripetuto per tutti gli anni di durata dei contratti e, per quanto riguarda il leasing, dovrebbe considerare anche gli effetti derivanti dal riscatto del bene. La determinazione dei risparmi "nominali" d'imposta, rappresenta altro che un primo step della valutazione. Per basare il raffronto su basi rigorose, infatti, occorre considerare anche la dinamica temporale dei flussi di cassa e dei risparmi d'imposte. La tesi che si sostiene, infatti, è che un euro d'imposte risparmiato oggi vale di più di un euro d'imposte risparmiato tra 1 anno. Pertanto, anche se la sommatoria dei vantaggi fiscali dei due prodotti risulta molto simile, la dinamica temporale degli stessi rende il valore attuale dei benefici fiscali molto differenti.

L'acquisto di un bene strumentale analizzato in precedenza rappresenta il caso "base" per quanto riguarda il leasing, nel quale non sussistono particolari regole al di fuori di quelle relative alla durata contrattuale e all'inerenza del bene rispetto all'attività esercitata.

Più articolata è la fiscalità delle auto aziendali che in linea teorica può essere declinata in due situazioni fondamentali:
1) l'auto assegnata, anche in uso promiscuo, ad un dipendente per più della metà del periodo d'imposta oppure;
2) l'auto non assegnata ad alcun dipendete o è stata assegnata ad un dipendete per un perio-do inferiore alla metà del periodo d'imposta.

Nel primo caso i costi dell'auto sono deducibili nella misura del 90% senza alcuna limi-tazione di costi di acquisto o di canoni di locazione. Il dipendente assegnatario dell'auto avrà una ritenuta in busta paga a titolo di "fringe benefit" calcolata sulla base di determinati parametri e su un kilometraggio standard quantificato sulla base dei rimborsi ACI. Le auto che non fanno capo ad alcun dipendente o che non sono possedute da un dipendete per più della metà del periodo d'imposta sono deducibili nella misura del 40%, sia se prese in leasing finanziario sia se acquistate direttamente. Alle stesse, inoltre, si applicano anche dei limiti massimi di deducibilità.

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