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martedì 21 gennaio 2014

Professionisti sempre in semplificata


Contabilità ordinaria solo su opzione

Premessa – Per tutti i professionisti e gli artisti è previsto come regime naturale, a prescindere dal volume d'affari conseguito nell'anno precedente, quello della contabilità semplificata. Il regime di contabilità ordinaria è applicabile solo su opzione.

Contabilità semplificata - Dall'1.1.1997 per tutti i professionisti e artisti la tenuta della contabilità semplificata è possibile indipendentemente dall’ammontare dei compensi conseguiti. Al contrario di quanto previsto per le imprese per le quali l’art. 18, D.P.R. n. 600/73 subordina la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali al rispetto di determinati limiti di ricavi conseguiti nell’anno precedente (400.000 o 700.000).

Contabilità ordinaria –La tenuta della contabilità ordinaria è possibile indipendentemente dall’ammontare dei compensi conseguiti, solo a seguito di opzione, avente durata annuale, esercitata mediante il comportamento concreto, poi formalizzato mediante apposita comunicazione.

Modalità – In particolare il D.P.R. 442/1997 prevede che l’opzione si eserciti con la concreta applicazione del regime prescelto sin dall'inizio dell'anno o dell'attività e la comunicazione da effettuare nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata ovvero nella dichiarazione annuale Iva relativa al primo anno d'imposta (in caso di inizio attività). Inoltre, lo stesso D.P.R. 442/1997 ha previsto che l'opzione per i regimi contabili vincoli il contribuente per almeno un anno (salvi termini più ampi previsti da altre disposizioni relative alla determinazione dell'imposta), oltre il quale l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Registri contabilità ordinaria - Per i professionisti in contabilità ordinaria sono obbligatori i seguenti registri: registro cronologico; registri Iva e libri e registri previsti dalla normativa sul lavoro. Dall'1.1.2002, l'art. 14, co. 3, D.P.R. 435/2001 prevede per gli esercenti arti e professioni, che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, la facoltà di non tenere i registri prescritti ai fini Iva e il registro dei beni ammortizzabili se le relative annotazioni sono effettuate nel registro cronologico (nei termini previsti dalla disciplina Iva per i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il registro dei beni ammortizzabili) e i dati siano forniti, ordinati in forma sistematica, su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.

Registri contabilità semplificata - Per i professionisti in contabilità semplificata sono obbligatorie le seguenti scritture (art. 19 c. 1 e 2 D.P.R. 600/73; art. 3 c. 1 D.P.R. 695/96): registri degli incassi e dei pagamenti; registri Iva; libri e registri previsti dalla normativa sul lavoro. I professionisti in contabilità semplificata, qualsiasi sia il volume d'affari, possono eliminare il registro Irpef incassi e pagamenti e utilizzare solo i registri Iva se vi annotano separatamente, in apposite sezioni, le operazioni non soggette ad Iva e rilevanti solo ai fini Irpef. È necessario, inoltre, annotare a fine esercizio l'ammontare globale delle somme non incassate e di quelle non pagate: le corrispondenti operazioni andranno registrate nell'anno di effettivo incasso o pagamento (art. 3, co. 1, D.P.R. 695/1996).

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