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martedì 21 gennaio 2014

Ctp. Stop all’estensione dell’importo definito in adesione sull’imposta di registro


per ricalcolare i redditi della controparte
Il valore di un immobile definito in adesione dall'acquirente per un accertamento
sull'imposta di registro non ha valore probatorio nella rettifica della plusvalenza al
venditore. Lo ha affermato la Ctr Lo
mbardia con la sent
enza 140/28/2013. La
plusvalenza conseguita dal cedente è costituita, infatti, dalla differenza tra i
corrispettivi percepiti per la vendita dell'immobile e il prezzo di acquisto, aumentato di
ogni altro costo inerente l'immobile venduto. L'imposta di registro, invece, colpisce,
quali trasferimenti di ricchezza, i valori venali ossia i valori di mercato dei beni, oggetto
di compravendita e, dunque, di registrazione. Tutto parte da un accertamento nei
confronti di una contribuente che nel 2002 aveva rivalutato un terreno al valore di
circa 192mila euro e poi lo aveva venduto nel
2006 al prezzo di 213mila euro. L'ufficio
aveva rettificato la plusvalenza dichiarata sulla base di un valore definito
dall'acquirente del terreno per circa 291mila euro in fase di adesione a un
accertamento relativo all'imposta di registro.

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