Il testo del D.L. n.102/2013, che sta
seguendo l’iter necessario per la sua conversione in legge, apporta delle
modifiche importanti per quanto riguarda la detrazione degli oneri
assicurativi.
La soglia massima di detraibilità dei premi assicurativi
sulla vita e contro gli infortuni viene innalzata a 630 euro per il 2013
e a 530 per il 2014 (a differenza degli originari 230 euro) .
Tali limiti sono stati estesi ai contratti di assicurazione sulla vita e
sugli infortuni stipulati o non rinnovati entro il 31 dicembre 2000.
I contratti interessati dalle modifiche
Sostanzialmente le modifiche al testo originario del decreto riguardano:
- i contratti aventi a oggetto il rischio morte (compresi quelli che prevedono l'erogazione della prestazione in caso di morte e quelli che prevedono l'erogazione in caso di permanenza in vita). Per quanto riguarda i contratti che prevedono l'erogazione in caso di permanenza in vita, è possibile detrarre solo per la parte del premio riferibile al rischio morte;
- i contratti aventi a oggetto il rischio d'invalidità permanente (causata da infortuni o da malattia);
- i contratti aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana;
- contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti entro il 31 dicembre 2000.
- i contratti aventi a oggetto il rischio morte (compresi quelli che prevedono l'erogazione della prestazione in caso di morte e quelli che prevedono l'erogazione in caso di permanenza in vita). Per quanto riguarda i contratti che prevedono l'erogazione in caso di permanenza in vita, è possibile detrarre solo per la parte del premio riferibile al rischio morte;
- i contratti aventi a oggetto il rischio d'invalidità permanente (causata da infortuni o da malattia);
- i contratti aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana;
- contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti entro il 31 dicembre 2000.
NOTA BENE - Va detto che le polizze assicurative per l’invalidità mantengono
la soglia della detrazione a 1.291 euro, come in origine, nonostante inizialmente fosse stata abbassata
a 630 euro per il 2013 e a 230 per il 2014.
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L’attuale detrazione degli oneri assicurativi
L’attuale regime di detraibilità dei
premi (per l’anno 2012) versati a fronte di determinate polizze assicurative
era già stato modificato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18
febbraio 2000, n. 47 e del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168. A seguito di dette
modifiche dal 2001 sussiste, da un punto di vista fiscale, una distinzione
fra:
- assicurazioni aventi finalità esclusivamente assicurative dal rischio morte o invalidità permanente;
- assicurazioni a carattere finanziario;
- assicurazioni con finalità previdenziali.
Tuttavia, considerando che le modifiche appena indicate non hanno effetto retroattivo, i contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 seguono ancora le “vecchie” regole di detraibilità.
Per individuare la corretta disciplina è necessario quindi distinguere a seconda che i contratti siano stati:
- stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000;
- ovvero a partire dal 1° gennaio 2001.
Contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000
Risultano detraibili nella misura del 19% i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, purché corrisposti sulla base di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000. La detrazione concernente i premi per assicurazione sulla vita o contro gli infortuni è concessa a condizione che il contratto di assicurazione:
- abbia durata non inferiore ai 5 anni dalla data di stipula;
- per il periodo di durata minima non consenta la concessione di prestiti.
Se l’assicurazione è mista infortuni/malattia è necessario individuare la quota di premio che copre il rischio infortuni, in quanto solamente quest’ultimo è onere detraibile. Il premio versato per la polizza malattia non è detraibile.
I contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2001
Danno diritto alla detrazione d’imposta solamente se riguardano assicurazioni aventi per oggetto:
- il rischio di morte;
- il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante;
- il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (cioè l’incapacità di eseguire autonomamente le seguenti attività: assunzione degli alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti). Viene considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa.
Inoltre, i contratti di assicurazione devono prevedere:
- la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato;
- in nessun caso è ammessa la facoltà di recesso da parte dell’assicurazione.
- assicurazioni aventi finalità esclusivamente assicurative dal rischio morte o invalidità permanente;
- assicurazioni a carattere finanziario;
- assicurazioni con finalità previdenziali.
Tuttavia, considerando che le modifiche appena indicate non hanno effetto retroattivo, i contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 seguono ancora le “vecchie” regole di detraibilità.
Per individuare la corretta disciplina è necessario quindi distinguere a seconda che i contratti siano stati:
- stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000;
- ovvero a partire dal 1° gennaio 2001.
Contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000
Risultano detraibili nella misura del 19% i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, purché corrisposti sulla base di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000. La detrazione concernente i premi per assicurazione sulla vita o contro gli infortuni è concessa a condizione che il contratto di assicurazione:
- abbia durata non inferiore ai 5 anni dalla data di stipula;
- per il periodo di durata minima non consenta la concessione di prestiti.
Se l’assicurazione è mista infortuni/malattia è necessario individuare la quota di premio che copre il rischio infortuni, in quanto solamente quest’ultimo è onere detraibile. Il premio versato per la polizza malattia non è detraibile.
I contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2001
Danno diritto alla detrazione d’imposta solamente se riguardano assicurazioni aventi per oggetto:
- il rischio di morte;
- il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante;
- il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (cioè l’incapacità di eseguire autonomamente le seguenti attività: assunzione degli alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti). Viene considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa.
Inoltre, i contratti di assicurazione devono prevedere:
- la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato;
- in nessun caso è ammessa la facoltà di recesso da parte dell’assicurazione.
Il limite
massimo detraibile per tale tipologia di oneri è
pari nel 2012 a € 1.291,14. Ciò significa che l’importo della
detrazione riconosciuta al contribuente potrà essere, al massimo, pari a:
€
1.291,14 x 19% = € 245,32
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ESEMPIO
Ad esempio, un contribuente, nel 2012, ha corrisposto un
premio relativo a polizza di assicurazione stipulata in data 20/01/2005 pari
ad € 2.600,00, di cui:
-
relativo al rischio morte: € 150,00;
-
relativo all’invalidità permanente non inferiore al
5%: € 1.300,00;
-
di natura finanziaria: € 1.150,00.
In Unico, il contribuente potrà indicare la parte del
premio relativa al rischio morte (€ 150,00) e all’invalidità permanente non
inferiore al 5% (€ 1.300,00).
La restante parte del premio di natura finanziaria (€
1.150,00 versata al fine di ottenere una rendita differita) non è detraibile.
Il dichiarante, comunque, anche se ha versato un premio potenzialmente
detraibile di € 1.450,00 (€ 1.300,00 + € 150,00), potrà indicare in
dichiarazione dei redditi solo l’importo
massimo di € 1.291,14 arrotondato a € 1.291,00.
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Con le
modifiche apportate dal D.L. 102/2013 che verrà convertito in legge, la nuova
detrazione per il 2013 sarà pari sempre (a patto di ulteriori modifiche) al
19%, ma fino a una soglia massima di 630 euro e di 530 per il 2014 (a
differenza degli originari 230 euro previsti nel testo originario del D.L. 102/2013).
Nell’esempio precedente, dunque, l’importo della detrazione riconosciuta al contribuente potrà essere, al massimo, pari a € 119,70, € 120 arrotondato (€ 630 x 19%) nel 2013 e a € 100,70, € 101 arrotondato (€ 530 x 19%), per il 2014.
Nell’esempio precedente, dunque, l’importo della detrazione riconosciuta al contribuente potrà essere, al massimo, pari a € 119,70, € 120 arrotondato (€ 630 x 19%) nel 2013 e a € 100,70, € 101 arrotondato (€ 530 x 19%), per il 2014.
NOVITÀ DETRAZIONE
ONERI ASSICURATIVI (conv. in legge D.L. 102/2013)
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PERIODO
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SOGLIA
MASSIMA DI DETRAIBILITÀ
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IMPORTO
MASSIMO DETRAIBILE
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2012
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€ 1.291
|
€ 245
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2013
|
€ 630
|
€ 120
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2014
|
€ 530
|
€101
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