30 ottobre 2013
IMU e Tares: i comuni lottano contro il tempo
Gli enti locali hanno tempo fino al 30 novembre 2013 per approvare il bilancio previsionale, grazie alla proroga loro concessa.
Inoltre, grazie al D.L. 102/2013, c.d. Decreto IMU, viene differito anche il termine per approvare o variare i regolamenti tributari, le aliquote e le tariffe.
I dati mancanti - Il problema è che i comuni non hanno a oggi tutte le informazioni necessarie a riadattare il bilancio. A fine ottobre agli enti locali non è stato comunicato, infatti, quanto devono versare e ricevere dal Fondo di solidarietà comunale, mancando un DPCM, quanto mai atteso e indispensabile.
I comuni non hanno nemmeno notizia in merito a come dovranno riversare le somme all’Erario; se tramite trattenuta dagli incassi dagli F 24 IMU o se riceveranno una quota di fondo, al netto della loro quota di alimentazione.
Stessa cosa per la Tares, dato che le modifiche apportate dalla Camera al Ddl di conversione del D.L. 102/2013 sembrano stabilire che ogni ente locale ha libero arbitrio nella determinazione della base imponibile del tributo. Ma solo grazie alla conversione in legge definitiva del decreto sarà veramente attuabile.
L’incertezza sulle sorti dell’IMU sull’abitazione principale - Le sorti dell’IMU relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale non sono ancora chiare. Il saldo IMU non è chiaro se debba essere versato o meno. Oggi 30 ottobre 2013 non v’è certezza per gli enti locali, figuriamoci per i contribuenti.
È comunque certo che il 16 dicembre 2013 è il termine ultimo per il versamento del saldo IMU 2013 (probabilmente con l’esclusione di abitazione principale e pertinenze, fatta eccezione per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, immobili delle coop. edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica con le stesse finalità degli Iacp; fabbricati rurali e terreni agricoli). Ciò in attesa di formalizzazione nella Legge di stabilità 2014, sempre che vi siano le risorse finanziarie sufficienti.
Immobile in comodato ai figli assimilato all’abitazione principale - Tra le altre scelte che ogni comune dovrà operare nel proprio regolamento si evidenzia quella dell’assimilazione ad abitazione principale dell’immobile concesso in comodato gratuito ai figli; ogni ente competente potrà già per i versamenti IMU del saldo 2013, bloccare per questi immobili i pagamenti (sulla prima rata mancano le compensazioni statali, calcolate con le vecchie regole, dunque non è possibile richiedere alcun rimborso).
Ciò grazie alla reintroduzione delle regole Ici che consentivano di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in comodato gratuito ai figli nel testo del D.L. 102/2013.
Il contribuente dovrà tuttavia attendere la decisione comunale che arriverà entro il 9 dicembre 2013, in quanto grazie a un altro emendamento, viene reintrodotto il meccanismo che collega la validità dei regolamenti tributari alla loro pubblicazione sul sito Internet dell'ente.
Prima di quella data non sarà possibile avere il quadro definitivo dell'aliquota da applicare per il pagamento del saldo.
Inoltre, grazie al D.L. 102/2013, c.d. Decreto IMU, viene differito anche il termine per approvare o variare i regolamenti tributari, le aliquote e le tariffe.
I dati mancanti - Il problema è che i comuni non hanno a oggi tutte le informazioni necessarie a riadattare il bilancio. A fine ottobre agli enti locali non è stato comunicato, infatti, quanto devono versare e ricevere dal Fondo di solidarietà comunale, mancando un DPCM, quanto mai atteso e indispensabile.
I comuni non hanno nemmeno notizia in merito a come dovranno riversare le somme all’Erario; se tramite trattenuta dagli incassi dagli F 24 IMU o se riceveranno una quota di fondo, al netto della loro quota di alimentazione.
Stessa cosa per la Tares, dato che le modifiche apportate dalla Camera al Ddl di conversione del D.L. 102/2013 sembrano stabilire che ogni ente locale ha libero arbitrio nella determinazione della base imponibile del tributo. Ma solo grazie alla conversione in legge definitiva del decreto sarà veramente attuabile.
L’incertezza sulle sorti dell’IMU sull’abitazione principale - Le sorti dell’IMU relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale non sono ancora chiare. Il saldo IMU non è chiaro se debba essere versato o meno. Oggi 30 ottobre 2013 non v’è certezza per gli enti locali, figuriamoci per i contribuenti.
È comunque certo che il 16 dicembre 2013 è il termine ultimo per il versamento del saldo IMU 2013 (probabilmente con l’esclusione di abitazione principale e pertinenze, fatta eccezione per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, immobili delle coop. edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica con le stesse finalità degli Iacp; fabbricati rurali e terreni agricoli). Ciò in attesa di formalizzazione nella Legge di stabilità 2014, sempre che vi siano le risorse finanziarie sufficienti.
Immobile in comodato ai figli assimilato all’abitazione principale - Tra le altre scelte che ogni comune dovrà operare nel proprio regolamento si evidenzia quella dell’assimilazione ad abitazione principale dell’immobile concesso in comodato gratuito ai figli; ogni ente competente potrà già per i versamenti IMU del saldo 2013, bloccare per questi immobili i pagamenti (sulla prima rata mancano le compensazioni statali, calcolate con le vecchie regole, dunque non è possibile richiedere alcun rimborso).
Ciò grazie alla reintroduzione delle regole Ici che consentivano di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in comodato gratuito ai figli nel testo del D.L. 102/2013.
Il contribuente dovrà tuttavia attendere la decisione comunale che arriverà entro il 9 dicembre 2013, in quanto grazie a un altro emendamento, viene reintrodotto il meccanismo che collega la validità dei regolamenti tributari alla loro pubblicazione sul sito Internet dell'ente.
Prima di quella data non sarà possibile avere il quadro definitivo dell'aliquota da applicare per il pagamento del saldo.
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