Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

giovedì 7 febbraio 2013

Agevolazioni autotrasportatori 2012



Conferma anche per il 2012 delle agevolazioni per gli autotrasportatori

Pubblicato il: 30 marzo 2012.

Il Comunicato stampa emesso lo scorso 26 marzo dall’Agenzia delle Entrate conferma per il 2012 la  deduzione forfetaria e il credito d’imposta per il recupero di quanto versato al SSN a favore degli autotrasportatori.
L’agevolazione di cui all’art. 66 c.5 del TUIR consiste in una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 66, comma 5 del TUIR prevede una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa relativamente alle spese non documentate, a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi e cioè  “per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito“.
Si confermano  anche per quest’anno gli importi già previsti nel 2011 e cioè:
  • per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, è prevista una deduzione forfetaria per le spese non documentate, per il periodo d’imposta 2011, pari a:
  • 56 euro per i trasporti effettuati all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. Tale deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
  • 92 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
Le imprese di autotrasporto merci posso usufruire  anche di un credito d’imposta, recuperabile nel 2012 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo e riguarda le somme versate nel 2011 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Il credito d’imposta andrà evidenziato nella Sezione VIII del quadro RU di Unico e potrà essere  utilizzato in compensazione mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 6793.
Autore: Rita Martin CGN

Nessun commento:

Posta un commento