Conferma anche per il 2012 delle agevolazioni per gli
autotrasportatori
Pubblicato
il: 30 marzo 2012.
Il Comunicato stampa emesso lo scorso 26 marzo
dall’Agenzia delle Entrate conferma per il 2012 la deduzione
forfetaria e il credito d’imposta per il recupero di quanto versato
al SSN a favore degli autotrasportatori.
L’agevolazione di cui all’art. 66 c.5 del TUIR
consiste in una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 66, comma 5 del
TUIR prevede una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa relativamente
alle spese non documentate, a favore delle imprese di autotrasporto
merci per conto terzi e cioè “per le imprese autorizzate
all’autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma
dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non
documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati
dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della
regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre
tale ambito“.
Si confermano anche per quest’anno gli importi
già previsti nel 2011 e cioè:
- per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, è prevista una deduzione forfetaria per le spese non documentate, per il periodo d’imposta 2011, pari a:
- 56 euro per i trasporti effettuati all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. Tale deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
- 92 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
Le imprese di autotrasporto merci posso
usufruire anche di un credito d’imposta, recuperabile nel 2012 fino a un massimo di 300 euro per ciascun
veicolo e riguarda le somme versate nel 2011 come contributo al Servizio
Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità
civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore
adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a
11,5 tonnellate.
Il credito d’imposta andrà evidenziato nella Sezione
VIII del quadro RU di Unico e potrà essere utilizzato in compensazione
mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 6793.
Autore:
Rita Martin CGN
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