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Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

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martedì 10 marzo 2015

VALORE DI AVVIAMENTO


Sì al criterio del reddito medio normalizzato dell'ultimo triennio per determinare il valore di avviamento di un'azienda ceduta. Ma spetta all'amministrazione finanziaria indicare elementi idonei a dimostrare una maggiore attitudine dell'azienda a produrre utili in misura superiore all'ordinario. Ad affermarlo è la sentenza 91/01/2013.
Una società è stata raggiunta da un avviso di rettifica e liquidazione del registro relativa a un atto di cessione d'azienda. In particolare l'agenzia delle Entrate ha ritenuto che il valore di avviamento dell'attività ceduta (un bar-ristorante) indicato in rogito (55mila euro) non fosse congruo rispetto a quello in comune commercio. Per questo motivo ha rideterminato l'avviamento in base all'individuazione del valore normale.
Il ricalcolo ha considerato che il ristorante-bar era ubicato in una località turistica, aveva 25 posti a sedere interni e sei posti all'esterno e negli anni le gestioni erano state sempre positive in termini economici. A questo punto l'agenzia delle Entrate ha proceduto applicando il coefficiente moltiplicatore 3 alla redditività media dell'azienda, riferita agli ultimi tre anni prima della cessione (articolo 2, comma 4, del Dpr 460/1996). Nel periodo 2006/2008 l'ufficio ha, pertanto, appurato una redditività media del 23,6%: applicandola alla media dei ricavi (122.861,67 euro) si è arrivati a un reddito medio che moltiplicato per il coefficiente 3 (considerando l'azienda operante in condizioni "normali") ha portato a un valore di avviamento pari a 86.972 euro. In questo modo il valore di cessione è stato rettificato dai 75mila euro dichiarati ai quasi 107mila euro accertati.
La Ctp ha accolto parzialmente il ricorso della contribuente. Sebbene il metodo non sia più strettamente imposto per interventi normativi successivi, l'utilizzo del reddito medio normalizzato è consentito perché, ancora oggi, offre le maggiori garanzie per un equo contemperamento dei fattori attivi e passivi che concorrono nella individuazione della potenzialità economica, anche futura, di un'azienda.
In base alle regole sull'onere della prova (articolo 2697 del Codice civile), spettava all'amministrazione finanziaria indicare gli elementi idonei a rendere concreta una maggiore attitudine dell'azienda a produrre utili in misura maggiore all'ordinario. Elementi consistiti – secondo l'ufficio - nella posizione geografica favorevole (località turistica della riviera ligure di ponente) e nel persistere di gestioni economiche positive negli anni precedenti.
Tuttavia la contribuente ha fatto emergere come quel valore attribuito non fosse giusto in quanto successivamente alla vendita, in deroga al divieto di concorrenza, ha proseguito a circa due chilometri di distanza la stessa attività mantenendo in pratica la quasi totalità della vecchia clientela e in quanto l'acquirente subito dopo l'acquisto ha dovuto affrontare la ricontrattazione del canone di locazione.
Per questi motivi, la Commissione tributaria ha accolto parzialmente il ricorso disponendo che il valore di avviamento fosse calcolato con un coefficiente più basso di quello usato dall'ufficio.

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