Cessione d’azienda
Fiscalità indiretta cessione ditta individuale
L’articolo tratta di alcuni profili della fiscalità indiretta nella cessione di una ditta individuale.Si suppone che anche il compratore eserciti in tale forma.
A. IVA
La cessione d’azienda è un’operazione esclusa dall’IVA, non concorre quindi a determinare il volume d’affari del venditore e non comporta obblighi di fatturazione.
Sono invece imponibili le auto-fatturazioni che
il venditore, nel caso in cui cessi l’attività d’impresa, deve eseguire
per beni non compresi nel complesso aziendale ceduto e non oggetto di
separata vendita a terzi. Da tale obbligo è peraltro escluso l’autoconsumo di immobili,
in virtù delle novità riguardanti la disciplina IVA del settore
immobiliare apportate dal Decreto Sviluppo (art. 9, D.L. 83/2012) e in
vigore dal 26/6/2012.
Nel caso in cui l’auto-fatturazione sia
imponibile, la base per l’applicazione dell’imposta è rappresentata “dal
prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di
beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” (art. 13, DPR 633/1972).
Senza entrare nel merito della
questione, si rileva l’indeterminatezza di tale formulazione
legislativa, suscettibile di differenti interpretazioni e potenzialmente
difforme rispetto a quanto previsto ai fini dell’imposizione diretta,
dove il riferimento è al valore normale[1].
Quanto agli obblighi dichiarativi (relativi in particolare alla dichiarazione annuale), le regole differiscono a seconda dell’estinzione o meno del cedente e del periodo d’imposta cui si riferiscono. Per una disamina analitica, è possibile fare riferimento alla pubblicazione citata in nota[2]. Di seguito è presentata una tabella riepilogativa delle fattispecie che si possono avere, considerando l’ipotesi che la cessione includa anche il trasferimento del credito IVA dell’alienante.
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