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giovedì 12 marzo 2015

Fiscalità indiretta cessione ditta individuale


fiscalità indiretta cessione ditta individualeCessione d’azienda

Fiscalità indiretta cessione ditta individuale

L’articolo tratta di alcuni profili della fiscalità indiretta nella cessione di una ditta individuale.
Si suppone che anche il compratore eserciti in tale forma.

A. IVA

La cessione d’azienda è un’operazione esclusa dall’IVA, non concorre quindi a determinare il volume d’affari del venditore e non comporta obblighi di fatturazione.

Sono invece imponibili le auto-fatturazioni che il venditore, nel caso in cui cessi l’attività d’impresa, deve eseguire per beni non compresi nel complesso aziendale ceduto e non oggetto di separata vendita a terzi. Da tale obbligo è peraltro escluso l’autoconsumo di immobili, in virtù delle novità riguardanti la disciplina IVA del settore immobiliare apportate dal Decreto Sviluppo (art. 9, D.L. 83/2012) e in vigore dal 26/6/2012.
Nel caso in cui l’auto-fatturazione sia imponibile, la base per l’applicazione dell’imposta è rappresentata “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” (art. 13, DPR 633/1972).
Senza entrare nel merito della questione, si rileva l’indeterminatezza di tale formulazione legislativa, suscettibile di differenti interpretazioni e potenzialmente difforme rispetto a quanto previsto ai fini dell’imposizione diretta, dove il riferimento è al valore normale[1].

Quanto agli obblighi dichiarativi (relativi in particolare alla dichiarazione annuale), le regole differiscono a seconda dell’estinzione o meno del cedente e del periodo d’imposta cui si riferiscono. Per una disamina analitica, è possibile fare riferimento alla pubblicazione citata in nota[2]. Di seguito  è presentata una tabella riepilogativa delle fattispecie che si possono avere, considerando l’ipotesi che la cessione includa anche il trasferimento del credito IVA dell’alienante.
 

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