Sotto il profilo
g
iuidico l’ordinamento non prescrive alcunché circa le fonti di finanziamento cui
attingere per la gestione delle società, limitandosi
a prescrivere l’entità minima del capitale sociale
all’atto della costituzione e per tutta la durata della vita della società.
La legge non impone, quindi, alla società di dotarsi di un capitale sociale o di un capitale proprio congruo
rispetto alle esigenze della gestione ed al conseguimento dell’oggetto sociale.
Pertanto, la scelta della composizione tra i “mezzi prop
ri” ed i “mezzi di terzi”, che incide sull’equilibrio
economico-finanziario dell’impresa, deriva dalla politi
ca finanziaria della società dettata dalle regole e
dalle valutazioni tipiche dell’economia aziendale.
Tale situazione
porta sovente i soci a ricorrere al cosiddetto “finanziamento soci” senza aver effettuato
un formale aumento di capitale sociale
.
In sede di chiusura di bilancio diventa quindi fondamentale capire la natura contabile di tale operazione finanziaria.
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