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martedì 10 marzo 2015

Professionisti e plusvalenze beni strumentali


La norma - Come noto l’art. 36, comma 29, DL n. 223/2006 ha introdotto il comma 1-bis all’art. 54 del TUIR, prevedendo che concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo anche le plus/minusvalenze realizzate a seguito: della cessione a titolo oneroso; del risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento; della destinazione al consumo personale o familiare del lavoratore autonomo (c.d. “autoconsumo”) o a finalità estranee all’esercizio della professione ;di beni mobili strumentali.

Ambito oggettivo - Tale disciplina si applica a tutti i soggetti percettori di un reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, co. 1, D.P.R. 917/1986 e, quindi, i titolari di un reddito derivante dall'esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di attività di lavoro autonomo differenti da quelle considerate nel capo VI (reddito d'impresa), incluso l'esercizio in forma associata di cui all'art. 5, co. 3, lett. c) (reddito prodotto in forma associata), D.P.R. 917/1986.

Esclusioni oggettive - Secondo quanto ha precisato la C.M. 4.8.2006, n. 28/E, non rilevano ai fini del reddito le cessioni relative ai beni il cui costo d'acquisto non è soggetto ad ammortamento quali, a titolo esemplificativo (art. 54, co. 2, D.P.R. 917/1986): gli oggetti d'arte; gli oggetti di antiquariato; gli oggetti da collezione.

Determinazione plusvalenza - Relativamente alle determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, va rilevato che occorre far riferimento al com¬ma 1-ter, art. 54, D.P.R. 917/1986, in base al quale: “Si considerano plusvalenza o minusvalenza la dif¬ferenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l’indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammor¬tizzato”.
Dalla lettura della norma la plusvalenza/minusvalenza è determinata come differenza tra: a) il corrispettivo o l’indennità percepiti e il co¬sto non ammortizzato in caso di cessione a ti¬tolo oneroso o conseguimento di un’indennità; b)il valore normale del bene (ricavabile dall’art. 9, D.P.R. 917/1986) e il costo non ammortizza¬to, in caso di autoconsumo.
Per “costo non ammortizzato” del bene si intende il costo fiscalmente riconosciu¬to, ossia la differenza tra costo storico e fondo ammortamento.

Risoluzione n.310/2008 - Nella Risoluzione n. 310/E/2008 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: l’estromissione di beni mobili strumentali dal regime di lavoro autonomo genera una plus/minuvalenza rilevante ai fini Irpef solo se riferita a beni mobili strumentali acquisiti dal professionista in epoca successiva all’entrata in vigore del D.L. 223/2006 e quindi dopo al 4 luglio 2006.
Tale norma, infatti, secondo l’Amministrazione, stabilisce un “nuovo regime che, in aderenza ai principi di tutela dell'affidamento dei contribuenti e di certezza dei rapporti giuridici, è corretto riservare solo ai beni acquistati dopo l'introduzione delle nuove norme”.

Principio di cassa -
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, confermato che nel rispetto del principio di cassa le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla formazione del reddito del professionista: nell’anno in cui il corrispettivo o l’indennità sono percepiti.
Divieto di rateizzazione - In mancanza di un espresso riferimento normativo, diversamente da quanto si verifica in sede di determinazione del reddito d'impresa (art. 86, co. 4, D.P.R. 917/1986), si ritiene che non sia consentito, in alternativa all'imputazione integrale all'esercizio in cui sono state realizzate, rateizzare in più anni e fino ad un massimo di 5 (compreso quello di conseguimento) le plusvalenze realizzate sui beni posseduti per un periodo minimo di 3 anni.

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