30 ottobre 2014
Tra cessioni abituali e occasionali, in quali fattispecie si applica o meno il margine?
I rivenditori di veicoli usati, ai sensi dell’art. 36, co. 6, D.L. n. 41/95, devono applicare il sistema del margine globale
qualora acquistino il veicolo da un soggetto privato o assimilato. Tale
regime speciale consente ai rivenditori di non pagare l’IVA sull’intero
prezzo di vendita, ma solamente sull’eventuale “margine positivo” e
permette alcune agevolazioni in relazione alle tasse sui passaggi di
proprietà. L’intento è quello di eliminare il carico fiscale gravante
sull’acquisto del bene.
Per le cessioni effettuate nel territorio dello Stato si considera “usato” qualsiasi mezzo di trasporto acquistato da privato o da soggetto assimilato.
Possiamo sintetizzare le possibili fattispecie che si possono presentare all’atto dell’acquisto di un veicolo usato:
1. acquisto da un rivenditore che ha detratto l’IVA: in questo caso, il regime del margine non è applicabile perché è emessa una fattura con IVA indicata separatamente;
2. acquisto da un rivenditore che ha applicato il margine: l’operazione è assimilata all’acquisto da privato e dunque all’acquirente (concessionario) è consentito continuare l’applicazione del regime del margine;
3. acquisto da un privato: applicabile sicuramente il regime del margine;
4. acquisto da un soggetto che ha detratto l’IVA integralmente, all’atto dell’ acquisto, come accade ad es. nel caso di cessione da parte di un agente. La successiva rivendita non può essere assoggettata al regime del margine;
5. acquisto da un soggetto IVA che ha detratto parzialmente l’IVA (10%) in sede di acquisto; ad es. per gli acquisti effettuati dal 2001 al 2005, per i quali l’acquirente ha detratto l’IVA nella misura allora consentita del 10%. La successiva rivendita può essere assoggettata al regime del margine;
6. acquisto da un soggetto che ha detratto parzialmente l’IVA in sede di acquisto (al 40%); nella successiva cessione l’IVA sarà applicata al 40% dell’imponibile. Se l’acquirente è un rivenditore di autoveicoli, dato che all’acquisto detrae l’IVA nella misura del 100%, perché operazione oggetto della propria attività, al momento della successiva rivendita dovrà applicare l’IVA sull’intero corrispettivo. L’operazione non può, quindi, essere assoggettata al regime del margine;
7. acquisto da un soggetto che non ha detratto l’IVA in sede di acquisto; si tratta di un caso assimilato a quello di un acquisto da privato. Infatti il cedente ha effettuato una cessione esente IVA ex art. 10, n. 27-quinquies), D.P.R. n. 633/72. La successiva rivendita può essere assoggettata al regime del margine.
8. autovettura acquistata da un soggetto che opera nel regime dei minimi. Il rivenditore acquista un’autovettura da un soggetto che, applicando il regime dei minimi, non ha detratto l’imposta all’ acquisto. La successiva rivendita può essere assoggettata al regime del margine.
Non possono, inoltre, fruire del regime del margine le cessioni:
- delle vetture da dimostrazione;
- delle vetture di servizio;
per le quali è stata detratta l’IVA, al momento dell’acquisto (C.M. 22 giugno 1995, n. 177/E).
La fatturazione - Nelle fatture di vendita per la cessione di un veicolo usato rientrante nel regime del margine non deve essere indicata separatamente l’IVA. In base all’art. 21, D.P.R. n. 633/72, è obbligatorio specificare che si tratta di operazione con il regime del margine ex D.L. n. 41/95.
Cedenti “occasionali” di veicoli usati – I soggetti (commerciante, lavoratore autonomo, ecc.) che effettuano occasionalmente cessioni di beni usati, devono verificare attentamente quale regime debbano applicare a seconda che abbiano acquistato il veicolo da privati; da soggetti che hanno applicato alla cessione il regime del margine o da soggetti che non hanno detratto l’IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione.
Sono da considerare usati, in questo caso, i veicoli ceduti dopo la prima immatricolazione.
Si possono avere diverse fattispecie:
- ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata nuova presso un concessionario e l’IVA era a monte indetraibile; in tal caso la cessione è esente ex art. 10, n. 27-quinquies, D.P.R. n. 633/72 e non rientra nel regime IVA del margine;
- ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata usata da un privato; il bene è “usato” ai sensi dell’art. 36, comma 1, D.L. n. 41/95 e l’operazione è “occasionale” ex comma 9, art. 36, D.L. n. 41/95. Va applicato il sistema del margine analitico. L’IVA è calcolata sulla differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto, aumentato dalle spese accessorie e di riparazione. Soltanto nel caso in cui la differenza sia positiva è necessario determinare l’IVA dovuta.
La fattura non deve riportare l’indicazione separata dell’IVA; va specificato che si tratta di “operazione per la quale è stato applicato il regime del margine ex D.L. n. 41/95”.
Il cedente ha comunque la facoltà di non applicare il regime del margine e assoggettare a IVA l’intero corrispettivo della cessione. Tale scelta dovrà essere comunicata a posteriori in dichiarazione IVA.
- ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata usata da un concessionario che ha applicato il margine. La cessione va assoggettata al regime del margine;
- ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata da un’altra impresa o lavoratore autonomo che non ha detratto l’IVA. L’acquisto è documentato da fattura esente IVA ex art. 10, n. 27-quinquies, D.P.R. n. 633/72. L’operazione rientra nel regime del margine;
- ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata usata da un soggetto che ha detratto l’IVA a monte (es. da un agente). L’agente ha emesso la fattura con separata indicazione dell’IVA. L’impresa o il lavoratore autonomo ha detratto l’imposta nella misura del 40%. La successiva cessione va assoggettata ad IVA limitatamente per la parte considerata detraibile (40%).
Per le cessioni effettuate nel territorio dello Stato si considera “usato” qualsiasi mezzo di trasporto acquistato da privato o da soggetto assimilato.
Possiamo sintetizzare le possibili fattispecie che si possono presentare all’atto dell’acquisto di un veicolo usato:
1. acquisto da un rivenditore che ha detratto l’IVA: in questo caso, il regime del margine non è applicabile perché è emessa una fattura con IVA indicata separatamente;
2. acquisto da un rivenditore che ha applicato il margine: l’operazione è assimilata all’acquisto da privato e dunque all’acquirente (concessionario) è consentito continuare l’applicazione del regime del margine;
3. acquisto da un privato: applicabile sicuramente il regime del margine;
4. acquisto da un soggetto che ha detratto l’IVA integralmente, all’atto dell’ acquisto, come accade ad es. nel caso di cessione da parte di un agente. La successiva rivendita non può essere assoggettata al regime del margine;
5. acquisto da un soggetto IVA che ha detratto parzialmente l’IVA (10%) in sede di acquisto; ad es. per gli acquisti effettuati dal 2001 al 2005, per i quali l’acquirente ha detratto l’IVA nella misura allora consentita del 10%. La successiva rivendita può essere assoggettata al regime del margine;
6. acquisto da un soggetto che ha detratto parzialmente l’IVA in sede di acquisto (al 40%); nella successiva cessione l’IVA sarà applicata al 40% dell’imponibile. Se l’acquirente è un rivenditore di autoveicoli, dato che all’acquisto detrae l’IVA nella misura del 100%, perché operazione oggetto della propria attività, al momento della successiva rivendita dovrà applicare l’IVA sull’intero corrispettivo. L’operazione non può, quindi, essere assoggettata al regime del margine;
7. acquisto da un soggetto che non ha detratto l’IVA in sede di acquisto; si tratta di un caso assimilato a quello di un acquisto da privato. Infatti il cedente ha effettuato una cessione esente IVA ex art. 10, n. 27-quinquies), D.P.R. n. 633/72. La successiva rivendita può essere assoggettata al regime del margine.
8. autovettura acquistata da un soggetto che opera nel regime dei minimi. Il rivenditore acquista un’autovettura da un soggetto che, applicando il regime dei minimi, non ha detratto l’imposta all’ acquisto. La successiva rivendita può essere assoggettata al regime del margine.
Non possono, inoltre, fruire del regime del margine le cessioni:
- delle vetture da dimostrazione;
- delle vetture di servizio;
per le quali è stata detratta l’IVA, al momento dell’acquisto (C.M. 22 giugno 1995, n. 177/E).
La fatturazione - Nelle fatture di vendita per la cessione di un veicolo usato rientrante nel regime del margine non deve essere indicata separatamente l’IVA. In base all’art. 21, D.P.R. n. 633/72, è obbligatorio specificare che si tratta di operazione con il regime del margine ex D.L. n. 41/95.
Cedenti “occasionali” di veicoli usati – I soggetti (commerciante, lavoratore autonomo, ecc.) che effettuano occasionalmente cessioni di beni usati, devono verificare attentamente quale regime debbano applicare a seconda che abbiano acquistato il veicolo da privati; da soggetti che hanno applicato alla cessione il regime del margine o da soggetti che non hanno detratto l’IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione.
Sono da considerare usati, in questo caso, i veicoli ceduti dopo la prima immatricolazione.
Si possono avere diverse fattispecie:
- ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata nuova presso un concessionario e l’IVA era a monte indetraibile; in tal caso la cessione è esente ex art. 10, n. 27-quinquies, D.P.R. n. 633/72 e non rientra nel regime IVA del margine;
- ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata usata da un privato; il bene è “usato” ai sensi dell’art. 36, comma 1, D.L. n. 41/95 e l’operazione è “occasionale” ex comma 9, art. 36, D.L. n. 41/95. Va applicato il sistema del margine analitico. L’IVA è calcolata sulla differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto, aumentato dalle spese accessorie e di riparazione. Soltanto nel caso in cui la differenza sia positiva è necessario determinare l’IVA dovuta.
La fattura non deve riportare l’indicazione separata dell’IVA; va specificato che si tratta di “operazione per la quale è stato applicato il regime del margine ex D.L. n. 41/95”.
Il cedente ha comunque la facoltà di non applicare il regime del margine e assoggettare a IVA l’intero corrispettivo della cessione. Tale scelta dovrà essere comunicata a posteriori in dichiarazione IVA.
- ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata usata da un concessionario che ha applicato il margine. La cessione va assoggettata al regime del margine;
- ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata da un’altra impresa o lavoratore autonomo che non ha detratto l’IVA. L’acquisto è documentato da fattura esente IVA ex art. 10, n. 27-quinquies, D.P.R. n. 633/72. L’operazione rientra nel regime del margine;
- ditta individuale o lavoratore autonomo che cede l’auto acquistata usata da un soggetto che ha detratto l’IVA a monte (es. da un agente). L’agente ha emesso la fattura con separata indicazione dell’IVA. L’impresa o il lavoratore autonomo ha detratto l’imposta nella misura del 40%. La successiva cessione va assoggettata ad IVA limitatamente per la parte considerata detraibile (40%).
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