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sabato 7 febbraio 2015

Senza delega accertamento nullo




Se l'accertamento non è sottoscritto dal capo ufficio, l'agenzia delle Entrate deve esibire la specifica delega a favore del sottoscrittore, pena l'illegittimità dell'atto.
Il principio, da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si sta finalmente consolidando anche in alcune commissioni di merito, che si erano sempre mostrate abbastanza diffidenti sulla dichiarazione di nullità di atti privi di valida firma.
Le ultime due pronunce in tal senso giungono dalla Commissione tributaria provinciale (Ctp) di Reggio Emilia (sentenze 187 e 195, depositate rispettivamente il 22 ed 24 aprile 2014), che hanno ritenuto nulli gli accertamenti perché l'ufficio non aveva prodotto la delega di firma citata negli atti impositivi.
Di sovente gli accertamenti, soprattutto quando riguardano rettifiche per importi non particolarmente elevati, sono sottoscritti da un dirigente/funzionario delegato dal direttore provinciale o dal direttore regionale. In questi casi, nell'atto è riportato il nome di chi sottoscrive l'avviso, talvolta con la qualifica e la dicitura «firma su delega del Direttore Provinciale…».
A norma dell'articolo 42 del Dpr 600/73, gli accertamenti in rettifica e quelli d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
È la stessa norma, poi, a prevedere che l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e le motivazioni previste.
Sul punto, un costante orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. n. 14942/13, Cass. n. 17400/12, n. 6884/2011, 14626/00 e 10513/08, Ctr Milano n. 141/09, Ctr Torino n. 58/11) ha ritenuto che in tema di imposte sui redditi e di Iva gli accertamenti sono nulli tutte le volte che non risultano sottoscritti dal capo dell'ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato.
Non si contesta, dunque, il potere del Direttore di delegare la sottoscrizione dell'atto impositivo ma, molto più semplicemente, la mancata allegazione della delega in base alla quale, evidentemente, l'atto è stato sottoscritto. Non si può, infatti, astrattamente escludere che il suddetto provvedimento di delega possa essere affetto da un vizio che lo renda invalido (rilascio successivo all'emissione dell'accertamento, potere di firma per accertamenti di importi inferiori, ecc….).
Questa affermazione può allora essere superata solo se la delega è conosciuta, consentendo così al contribuente interessato di esaminarla e verificarne la conformità alla legge.
I giudici di legittimità hanno ripetutamente affermato che incombe sull'agenzia delle Entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega.
La chiarezza delle norme e l'interpretazione che di esse correttamente è stata data dalla Cassazione esonerano il contribuente ricorrente dalla necessità di formulare ulteriori considerazioni a sostegno della dedotta nullità dei provvedimenti, rimettendo, invece, all'Agenzia l'onere della prova della correttezza del proprio operato.
In applicazione dei citati principi, la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 187/3/14 (Pres. e Rel. Montanari) ha dichiarato l'illegittimità di un accertamento, in quanto nonostante l'eccezione sollevata dalla ricorrente, l'ufficio in giudizio non ha prodotto alcuna delega.
In considerazione dello stato della giurisprudenza è quindi opportuno che questo motivo di ricorso venga puntualmente proposto dal contribuente in occasione dell'impugnazione di primo grado e successivamente, una volta esibita la delega, che essa venga esaminata per verificare la correttezza della medesima.
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Ctp Reggio Emilia n. 187/3/2014
Incombe sull'ufficio l'onere di produrre in giudizio una delega atta a dimostrare la valida sottoscrizione dell'avviso di accertamento. In assenza l'atto si deve considerare nullo
Ctp Reggio Emilia n. 195/3/2014
La delega prodotta deve essere personalizzata e non stereotipata. In assenza di dati precisi, ovvero di riferimenti nominativi, deve ritenersi inutilizzabile ai fini della prova e quindi l'atto è nullo
Ctp Rimini n. 184/2/2013
È nullo l'accertamento se l'ufficio non contesta alcunché sull'eccezione sollevata dal ricorrente circa la validità
della firma dell'avviso di accertamento
Cassazione n. 14942/2013
Anche per gli accertamenti Iva vale il potere di firma previsto
ai fini delle imposte dirette, in forza del richiamo operato
dall'articolo 56 del decreto Iva
Cassazione n. 17400/2012
In caso di contestazione sulla validità della firma, incombe sull'amministrazione l'onere di dimostrare il corretto esercizio
del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore


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