Regione Campania, depositata il 10/10/2012 ha accolto l’appello
del contribuente annullando completamente l’ avviso di accertamento basato sugli studi di settore, che vedeva il
recupero a tassazione di maggiori ricavi per oltre 158.000,00 Euro.
Così, il
collegio, in riforma della sentenza di primo grado, motiva
l’accoglimento dell’appello del contribuente, facendo proprie le
deduzioni difensive della parte, e ritenendo
dunque, fondate le motivazioni e le doglianze esposte in sede di
contradditorio : ‘’ poiché la società
opera nel settore del trasporto pubblico, completamente regolato da obblighi di
servizio tali da non rendere applicabili logiche concorrenziali e/o opportunità
di mercato che possano influire considerevolmente su maggiori ricavi ‘’.
Il caso di
specie, è stato un ottimo ed interessante spunto professionale, per vedere
finalmente applicato, fra l’altro, la centralità del contraddittorio e
la concreta modalità di svolgimento dell’attività al processo tributario, principi più volte richiamati
dalla stessa Cassazione Sez. Unite ( sent. n. 26635/26636/26637/26638 del
18/09/2009).
In definitiva, si potrebbe arrivare all’ardua
considerazione finale dell’inapplicabilità degli studi di settore al comparto
del TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, a parere di chi scrive, un consequenziale e dovuto cambio di
direzione.
Carmela Daniele
Dottore Commercialista , Ordine di Salerno
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