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Ricorsi Tributari

martedì 3 febbraio 2015

MPUGNABILITA’ DEL SILENZIO AVVERSO L’ISTANZA DI AUTOTUTELA E INTERESSE PUBBLICO ALL’ANNULLAMENTO.

Corte di Cassazione, sez. trib., 24 maggio 2013, sent. n. 12930, con nota di Avv. V. Ficari


1. La Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della tutela processuale del contribuente avverso il mancato esercizio del potere/dovere di autotutela (1) consolidando alcuni suoi precedenti ma esprimendo, anche, delle nuove prospettive.
La Suprema Corte ribadisce la giurisdizione tributaria in materia, riconoscendo così che la controversia sul mancato esercizio dell’autotutela abbia natura tributaria.
La Corte di Cassazione, dopo aver esposto tale ormai nota premessa, si preoccupa di ricordare che il sindacato giurisdizionale non può, però, costituire un bis in idem tale da trasformare i termini di impugnazione da perentori in ordinatori; di conseguenza, il giudice adito si dovrebbe limitare a verificare la legittimità del rifiuto «nelle forme ammesse sugli atti discrezionali» senza valutare il merito.
Sotto il profilo, invece, dell’ammissibilità del ricorso e del suo oggetto, la sentenza esprime delle novità.
Si deve menzionare, innanzitutto, l’avvenuto riconoscimento dell’ammissibilità di un ricorso avverso (non solo il diniego espresso di autotutela ma anche) il silenzio formatosi sull’istanza di autotutela: sul punto, infatti, i giudici non si pongono affatto la questione della sussistenza o meno di un “atto” impugnabile, dando così quasi per scontata l’impugnabilità del mero silenzio.
I giudici di legittimità, quindi, sulla scia di un orientamento recente, condizionano l’ammissibilità ad un dato contenutistico dell’istanza e, cioè, che esista «un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto».
2. Affrontando i profili di novità, si deve ricordare che l’impugnabilità del mero silenzio a fronte di una richiesta di annullamento d’ufficio in passato è stata esclusa, assumendosi come eccezionali i casi in cui il contribuente possa agire a seguito di una situazione di inerzia dell’Ufficio pubblico.
A fronte dell’eccezione sollevata dall’Agenzia delle entrate ricorrente che deduceva l’esclusività dell’azione di rimborso nel panorama delle azioni avverso il silenzio, la Corte di Cassazione risolve la questione con la più generale affermazione della natura tributaria della controversia relativa «agli atti di esercizio dell’autotutela tributaria» senza, però, considerare che la controversia si era incardinata non su di un diniego espresso di autotutela ma sul silenzio dell’Ufficio a fronte dell’istanza.

 Prof. Avv. Valerio Ficari on gennaio 20, 2015 

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