Nello specifico viene stabilito che sono esenti da TARI:
- i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti, se produttivi di rifiuti speciali, a prescindere da un’apposita clausola nel regolamento comunale;
- le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, se asservite al ciclo produttivo.
TARI – DISPOSIZIONI GENERALI
Come noto, una delle principali novità della Legge di stabilità 2014 (L.147/2013) riguarda l’istituzione, a decorrere dal 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC). Nello specifico, la IUC si compone:
- dell’IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola:
- nel tributo per servizi indivisibili (TASI), a carico del possessore/utilizzatore dell’immobile;
- nella tassa sui rifiuti (TARI – in luogo della TARES abrogata dal 01/01/2014) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Presupposto impositivo |
Il presupposto della TARI è quindi il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI:
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Utilizzo superfici catastali |
Fino all’attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia, per le unità immobiliari a destinazione “ordinaria” iscrivibili in Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI è individuata in quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.Nota: in sede di conversione del DL 16/2014 è stato disposto che l’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di apposito Provvedimento attestante l’avvenuta attuazione della cooperazione Agenzia-Comuni. |
Base imponibile |
Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In particolare, relativamente all’attività di accertamento, il Comune per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento (DPR 138/98).Nota: si osserva che anche per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. |
Produzione rifiuti speciali |
Ai fini della determinazione della superficie soggetta a TARI, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti (a proprie spese) i relativi produttori, purché ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. |
Tariffe applicabili |
La TARI è corrisposta in base ad una tariffa:
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Riduzioni tariffarie | ||||||||||
Il Comune può prevedere, con regolamento, riduzioni/esenzioni tariffarie nel caso di:
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Modalità di versamento della TARI | |
In sede di conversione del DL 16/2014 è stata riformulata la disposizione che modifica le modalità di versamento della TARI (art. 1 c. 688 L. 147/2013). In particolare, è ora previsto che: | |
Versamento | va effettuato, alternativamente, mediante:
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Scadenze |
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Il Ministero muove il ragionamento dall’art. 1, co. 649 L. 147/2013:
“ nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente“.
Sulla base di tale disposizione, la società istante ha ritenuto che devono essere escluse dalla tassazione non solo le aree di esercizio dell’attività di produzione, ma anche i magazzini di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti in quanto funzionalmente connessi al processo industriale, i quali:
“devono essere qualificati come prevalentemente e continuativamente produttivi di rifiuti speciali non assimilabili fiscalmente a quelli urbani, e, in quanto tali, privi di presupposto impositivo“.
Il MEF, nel rispondere al quesito, chiarisce innanzitutto che, a partire dal 2014, la norma è mutata; pertanto, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.
La norma, infatti, considera intassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili.
Conseguentemente, precisa il MEF, non può ritenersi corretta l’esclusione dall’applicazione del prelievo esclusivamente sulla parte di aree occupate dai macchinari; in tal modo si originerebbe un’ingiustificata “duplicazione di costi”, in quanto i produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero anche sostenere il costo per lo smaltimento in proprio dei rifiuti.
Poteri del Comune |
I Comuni, per effetto del 3° periodo dell’ art. 1 co. 649, possono individuare, con regolamento:
La norma, infatti, consente all’ente locale di chiarire, nel proprio regolamento ulteriori superfici a cui si applica il divieto di assimilazione alle aree produttive di rifiuti urbani, ma non di porre divieti. |
Alla luce di quanto su evidenziato, il MEF ritiene che anche i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati esenti da TARI in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall’intervento regolamentare del Comune. Analogamente, sono escluse dalla TARI le aree scoperte che danno luogo alle produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove siano asservite al ciclo produttivo.
Il Comune, a sua volta, deve individuare le ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali assimilabili ai quali si estende il divieto di assimilazione. A tal fine, precisa il MEF, il Comune potrebbe avviare una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie di soggetti interessati alla definizione di tale disposizione regolamentare, per consentire una migliore ed efficace applicazione della norma in commento e per evitare, all’origine, l’insorgere di un inutile e defatigante contenzioso.
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