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mercoledì 14 gennaio 2015

TARI: esenti magazzini e aree produttive di rifiuti speciali


TARI: esenti magazzini e aree produttive di rifiuti speciali

Con la recente risoluzione n. 2/DF, il MEF fornisce chiarimenti sulla superficie tassabile ai fini TARI in caso di attività industriali svolte su aree in parte occupate da capannoni e in parte da aree scoperte, asservite al ciclo produttivo che origina rifiuti speciali autonomamente smaltiti.
Nello specifico viene stabilito che sono esenti da TARI:
  • i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti, se produttivi di rifiuti speciali, a prescindere da un’apposita clausola nel regolamento comunale;
  • le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, se asservite al ciclo produttivo.
La risoluzione riguardante l’attività di produzione di tubi di acciaio senza saldatura è di grande attualità in quanto la TARI rappresenta una componente non indifferente dei costi di “produzione”.
TARI – DISPOSIZIONI GENERALI
Come noto, una delle principali novità della Legge di stabilità 2014 (L.147/2013) riguarda l’istituzione, a decorrere dal 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC). Nello specifico, la IUC si compone:
  • dell’IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  • di una componente riferita ai servizi, che si articola:
    • nel tributo per servizi indivisibili (TASI), a carico del possessore/utilizzatore dell’immobile;
    • nella tassa sui rifiuti (TARI – in luogo della TARES abrogata dal 01/01/2014) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Presupposto impositivo
Il presupposto della TARI è quindi il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI:
  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
  • le aree comuni condominiali (art. 1117, c.c.) non detenute o occupate in via esclusiva.
Utilizzo superfici catastali
Fino all’attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia, per le unità immobiliari a destinazione “ordinaria” iscrivibili in Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI è individuata in quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.Nota: in sede di conversione del DL 16/2014 è stato disposto che l’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di apposito Provvedimento attestante l’avvenuta attuazione della cooperazione Agenzia-Comuni.
Base imponibile
Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In particolare, relativamente all’attività di accertamento, il Comune per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento (DPR 138/98).Nota: si osserva che anche per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
Produzione rifiuti speciali
Ai fini della determinazione della superficie soggetta a TARI, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti (a proprie spese) i relativi produttori, purché ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Tariffe applicabili
La TARI è corrisposta in base ad una tariffa:
  • commisurata ad anno solare, coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;
  • calcolata, in alternativa, secondo:
    • i criteri determinati dal regolamento di cui al DPR 158/99;
    • il principio “chi inquina paga”, alle quantità/qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione a usi e tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti.
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Riduzioni tariffarie
Il Comune può prevedere, con regolamento, riduzioni/esenzioni tariffarie nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all’estero per più di 6 mesi all’anno;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
I Regolamenti comunali possono introdurre le seguenti ulteriori riduzioni e/o esenzioni:
  • non superiore al 40% della tariffa nelle zone in cui non è effettuata la raccolta (cd “utenze fuori zona”); il tributo è quindi dovuta in misura < 40% della tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;
  • massima del 20% della tariffa, nei seguenti casi:
    • mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;
    • effettuazione dello servizio in grave violazione della disciplina di riferimento;
    • interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti.
Modalità di versamento della TARI
In sede di conversione del DL 16/2014 è stata riformulata la disposizione che modifica le modalità di versamento della TARI (art. 1 c. 688 L. 147/2013). In particolare, è ora previsto che:
Versamento va effettuato, alternativamente, mediante:
  • il modello F24;
  • apposito bollettino di C/C postale;
  • altre modalità di pagamento dei servizi interbancari e postali (es: MAV/RID).
Scadenze
  • spetta al Comune stabilire i termini di pagamento prevedendo “di norma” almeno 2 rate semestrali ed in modo differenziato rispetto alla TASI;
  • è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16/06 di ciascun anno.
RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF
Il Ministero muove il ragionamento dall’art. 1, co. 649 L. 147/2013:
nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente“.
Sulla base di tale disposizione, la società istante ha ritenuto che devono essere escluse dalla tassazione non solo le aree di esercizio dell’attività di produzione, ma anche i magazzini di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti in quanto funzionalmente connessi al processo industriale, i quali:
devono essere qualificati come prevalentemente e continuativamente produttivi di rifiuti speciali non assimilabili fiscalmente a quelli urbani, e, in quanto tali, privi di presupposto impositivo“.
Il MEF, nel rispondere al quesito, chiarisce innanzitutto che, a partire dal 2014, la norma è mutata; pertanto, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.
La norma, infatti, considera intassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili.
Conseguentemente, precisa il MEF, non può ritenersi corretta l’esclusione dall’applicazione del prelievo esclusivamente sulla parte di aree occupate dai macchinari; in tal modo si originerebbe un’ingiustificata “duplicazione di costi”, in quanto i produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero anche sostenere il costo per lo smaltimento in proprio dei rifiuti.
Poteri del Comune
I Comuni, per effetto del 3° periodo dell’ art. 1 co. 649, possono individuare, con regolamento:
  • le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili;
  • i magazzini di materie prime e merci, funzionalmente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
Tuttavia, tale potere è esercitato dal Comune nel solo ambito in cui gli è consentito, poiché laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, il comune non ha alcuno spazio decisionale in ordine all’esercizio del potere di assimilazione.
La norma, infatti, consente all’ente locale di chiarire, nel proprio regolamento ulteriori superfici a cui si applica il divieto di assimilazione alle aree produttive di rifiuti urbani, ma non di porre divieti.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto su evidenziato, il MEF ritiene che anche i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati esenti da TARI in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall’intervento regolamentare del Comune. Analogamente, sono escluse dalla TARI le aree scoperte che danno luogo alle produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove siano asservite al ciclo produttivo.
Il Comune, a sua volta, deve individuare le ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali assimilabili ai quali si estende il divieto di assimilazione. A tal fine, precisa il MEF, il Comune potrebbe avviare una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie di soggetti interessati alla definizione di tale disposizione regolamentare, per consentire una migliore ed efficace applicazione della norma in commento e per evitare, all’origine, l’insorgere di un inutile e defatigante contenzioso.

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