Il 10 febbraio 2015 la nuova scadenza per chi deve versare.
Il
Governo Renzi, in occasione del Consiglio dei Ministri straordinario
tenutosi venerdì 23 gennaio 2014, ha risolto la questione dell'Imu
agricola per i terreni ex montani, fissando nuovi criteri di tassazione.
Il versamento dell’imposta non è dovuto in 3456 comuni (prima erano 1498), mentre lo è parzialmente in 655 comuni. La soluzione dopo l'incontro tra il ministro dell'Economia Padoan e il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina.
Un solo punto all'ordine del giorno: l'Imu agricola sui terreni montani, la cui scadenza era prevista al 26 gennaio 2015.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legge che prevede misure urgenti in materia di esenzione Imu e che ridefinisce i parametri di tassazione.
Il testo prevede che a decorrere dal 2015 l'esenzione Imu si applichi:
- ai terreni agricoli e non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;
- ai terreni agricoli e non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.
Sugli stessi criteri si basa la tassazione 2014.
Per l'anno 2014 non è comunque dovuta l'Imu per i terreni che erano esenti in virtù del D.M. del 28 novembre 2014, che invece risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri sopra elencati.
I contribuenti tenuti al versamento saranno chiamati alla cassa il prossimo 10 febbraio 2015.
La sentenza del TAR - Il Tar Lazio si era pronunciato con ordinanza del 21 gennaio 2015, rinviando al 17 giugno 2015 la decisione nel merito della legittimità del provvedimento sulla revisione dell'imponibilità dei terreni agricoli montani (D.M. 28.11.2014) e non confermando la sospensiva emanata il 22 dicembre 2014.
A due giorni dal termine per il pagamento dell'IMU 2014 relativa ai terreni non più esenti, era rimasto il caos circa gli obblighi di pagamento.
Si ricorda, infatti, che con precedente decreto dello stesso TAR (14 gennaio 2015) era stata decisa la sospensiva degli effetti del nuovo assetto dei terreni montani fino all'udienza prevista per il 4 febbraio 2015.
L'ANCI con un comunicato ad hoc sottolineava l'incertezza sugli obblighi di pagamento e ribadiva la richiesta di abbandonare il proposito di revisione del regime dei terreni montani per il 2014 e di ripristinare le risorse spettanti ai Comuni.
Con la stessa decisione, la Camera di Consiglio non aveva confermato la sospensione degli effetti del provvedimento, già disposta, fino all’udienza, dal decreto del Presidente della seconda sezione del TAR in data 22 dicembre 2014. Nell’ambito di questo giudizio, pertanto, riacquistavano validità i criteri di imponibilità dei terreni montani indicati dal D.M. del 28 novembre 2014.
Sullo stesso tema, tuttavia, il Tar Lazio si era pronunciato con un ulteriore decreto cautelare emanato in data 14 gennaio 2015, con riferimento a un altro ricorso, promosso da alcuni Comuni siciliani, che ha effetto fino alla trattazione in Camera di Consiglio, fissata per il 4 febbraio 2015, data evidentemente successiva al termine per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli montani che era inizialmente fissato al 26 gennaio 2015 (comma 692 della Legge di Stabilità 2015).
Il regime fiscale dei terreni agricoli montani restava dunque caratterizzato da confusione normativa e incertezza giurisprudenziale, con gravi ripercussioni sia sui Comuni, che sui contribuenti coinvolti.
I Comuni si trovavano nella condizione di aver subito tagli, complessivamente pari a 359 milioni di euro, a fronte di un gettito potenziale già dubbio in ordine al quantum e più in generale discutibile in ordine ai criteri previsti.
Il versamento dell’imposta non è dovuto in 3456 comuni (prima erano 1498), mentre lo è parzialmente in 655 comuni. La soluzione dopo l'incontro tra il ministro dell'Economia Padoan e il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina.
Un solo punto all'ordine del giorno: l'Imu agricola sui terreni montani, la cui scadenza era prevista al 26 gennaio 2015.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legge che prevede misure urgenti in materia di esenzione Imu e che ridefinisce i parametri di tassazione.
Il testo prevede che a decorrere dal 2015 l'esenzione Imu si applichi:
- ai terreni agricoli e non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;
- ai terreni agricoli e non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.
Sugli stessi criteri si basa la tassazione 2014.
Per l'anno 2014 non è comunque dovuta l'Imu per i terreni che erano esenti in virtù del D.M. del 28 novembre 2014, che invece risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri sopra elencati.
I contribuenti tenuti al versamento saranno chiamati alla cassa il prossimo 10 febbraio 2015.
La sentenza del TAR - Il Tar Lazio si era pronunciato con ordinanza del 21 gennaio 2015, rinviando al 17 giugno 2015 la decisione nel merito della legittimità del provvedimento sulla revisione dell'imponibilità dei terreni agricoli montani (D.M. 28.11.2014) e non confermando la sospensiva emanata il 22 dicembre 2014.
A due giorni dal termine per il pagamento dell'IMU 2014 relativa ai terreni non più esenti, era rimasto il caos circa gli obblighi di pagamento.
Si ricorda, infatti, che con precedente decreto dello stesso TAR (14 gennaio 2015) era stata decisa la sospensiva degli effetti del nuovo assetto dei terreni montani fino all'udienza prevista per il 4 febbraio 2015.
L'ANCI con un comunicato ad hoc sottolineava l'incertezza sugli obblighi di pagamento e ribadiva la richiesta di abbandonare il proposito di revisione del regime dei terreni montani per il 2014 e di ripristinare le risorse spettanti ai Comuni.
Con la stessa decisione, la Camera di Consiglio non aveva confermato la sospensione degli effetti del provvedimento, già disposta, fino all’udienza, dal decreto del Presidente della seconda sezione del TAR in data 22 dicembre 2014. Nell’ambito di questo giudizio, pertanto, riacquistavano validità i criteri di imponibilità dei terreni montani indicati dal D.M. del 28 novembre 2014.
Sullo stesso tema, tuttavia, il Tar Lazio si era pronunciato con un ulteriore decreto cautelare emanato in data 14 gennaio 2015, con riferimento a un altro ricorso, promosso da alcuni Comuni siciliani, che ha effetto fino alla trattazione in Camera di Consiglio, fissata per il 4 febbraio 2015, data evidentemente successiva al termine per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli montani che era inizialmente fissato al 26 gennaio 2015 (comma 692 della Legge di Stabilità 2015).
Il regime fiscale dei terreni agricoli montani restava dunque caratterizzato da confusione normativa e incertezza giurisprudenziale, con gravi ripercussioni sia sui Comuni, che sui contribuenti coinvolti.
I Comuni si trovavano nella condizione di aver subito tagli, complessivamente pari a 359 milioni di euro, a fronte di un gettito potenziale già dubbio in ordine al quantum e più in generale discutibile in ordine ai criteri previsti.
http://www.fiscal-focus.it/all/Fiscal_Flash_n._16_del_24.01.2015_IMU_terreni_montani._La_proroga.pdf
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