Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

mercoledì 14 gennaio 2015

La fattura nel nuovo regime forfetario


Con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 300 del 29 dicembre 2014 – Suppl. Ordinario n. 99) è stata prevista, con effetto 1° gennaio 2015, l’introduzione di un nuovo regime forfetario (disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge di Stabilità 2015) riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi). Pertanto, dal 1° gennaio 2015, sono stati abrogati i seguenti regimi agevolati:
  • regime delle nuove iniziative produttive (di cui all’art. 13 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000);
  • regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cosiddetto regime dei nuovi minimi (art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011);
  • regime dei contribuenti ex-minimi (art. 1 commi da 96 a 115 e comma 117 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007).
NB: nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno applicato il regime dei nuovi minimi (di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011) è stata prevista una clausola di salvaguardia in relazione alla quale gli stessi hanno la possibilità di proseguire nell’applicazione di tale regime fino al termine del quinquennio o fino al compimento del 35° anno di età.
FATTURA DEL CONTRIBUENTE FORFETARIO
IVA e contenuto
  • La fattura deve contenere gli elementi richiesti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972;
  • nella fattura non va esposta l’IVA, in quanto operazione non soggetta ad IVA;
  • nella fattura si deve riportare un’apposita dicitura, al fine di evincere che il cedente/prestatore rientra nel regime forfetario, che può avere il seguente contenuto letterale: “Operazione effettuata ai sensi dell’ art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”.
Operazioni intracomunitarie Stante i chiarimenti che erano stati forniti con riferimento ai contribuenti che rientravano nel “nuovo regime dei minimi” si ritiene che anche per i contribuenti che rientrano nel nuovo regime forfetario, in presenza di cessioni intracomunitarie, ovvero prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) nei confronti di soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro Paese della UE, il contribuente forfetario italiano non effettua un’operazione intracomunitaria ma un’operazione interna senza diritto di rivalsa e sulla fattura indicherà la seguente dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’ art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”. In tal caso il contribuente forfetario non dovrà comunque procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni o servizi. Per le cessioni soggette a reverse charge c.d. interno (come nel caso dei rottami, subappalto edile, ecc.) il contribuente forfetario italiano dovrà emettere fattura, indicando all’interno della stessa che il cessionario soggetto passivo IVA non deve comunque applicare l’IVA (stante i chiarimenti forniti in tema di “minimi” con la CM 28 gennaio 2008, n. 7/E).
In caso di acquisti intracomunitari di beni, ovvero di servizi generici di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 in ambito comunitario, il contribuente forfetario ha l’obbligo di procedere all’iscrizione al VIES, presentazione degli elenchi Intrastat acquisti ed integrazione con l’IVA delle fatture relative agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di cui risulta debitore d’imposta.
Ne consegue che in tali casi si dovrà procedere al versamento dell’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello d’effettuazione delle operazioni, in quanto l’IVA sugli acquisti non è detraibile. Inoltre, il minimo dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni o servizi.
NB: in linea generale si fa comunque presente che i contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta (acquisti intracomunitari di beni, acquisti di servizi da non residenti di cui agli artt. 7 e ss. del DPR n. 633/1972) emettono la fattura (c.d. autofattura) o la integrano (c.d. reverse charge) con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Operazioni con l’estero Il contribuente forfetario per le cessioni all’esportazione indicherà all’interno della fattura il riferimento all’art. 8 del DPR n. 633/1972 e la dicitura “operazione non imponibile” (ai sensi dell’art. 21, comma 6, lett. b) del DPR n. 633/1972).
Inoltre, apporrà la corretta dicitura in presenza di operazioni assimilate alle esportazioni quali servizi internazionali, cessioni verso il Vaticano e nei confronti di soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da trattati ed accordi internazionali.
Imposta di bollo Sulle fatture se il corrispettivo è superiore ad Euro 77,47 torna l’obbligo di assolvere l’imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 in quanto, come anticipato in precedenza, l’operazione è non soggetta ad IVA (CM n. 7/E del 2008). NB: sono esenti dall’imposta di bollo le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari, nonché le operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore d’imposta (ad esempio gli acquisti soggetti al reverse charge).
Ritenuta d’acconto Non sono presenti ritenute alla fonte sui compensi/ricavi percepiti dai contribuenti forfetari. Al riguardo i contribuenti nel regime forfetario devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
ESEMPIO DI FATTURA DEL CONTRIBUENTE FORFETARIO
Fattura_nuovo_regime_forfettario

Nessun commento:

Posta un commento