- regime delle nuove iniziative produttive (di cui all’art. 13 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000);
- regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cosiddetto regime dei nuovi minimi (art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011);
- regime dei contribuenti ex-minimi (art. 1 commi da 96 a 115 e comma 117 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007).
FATTURA DEL CONTRIBUENTE FORFETARIO | |
IVA e contenuto |
|
Operazioni intracomunitarie | Stante i chiarimenti che erano stati forniti
con riferimento ai contribuenti che rientravano nel “nuovo regime dei
minimi” si ritiene che anche per i contribuenti che rientrano nel nuovo
regime forfetario, in presenza di cessioni intracomunitarie,
ovvero prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter del D.P.R. n.
633/1972) nei confronti di soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro
Paese della UE, il contribuente forfetario italiano non effettua
un’operazione intracomunitaria ma un’operazione interna senza diritto di
rivalsa e sulla fattura indicherà la seguente dicitura: “Operazione
effettuata ai sensi dell’ art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n.
190/2014 – Regime forfetario”. In tal caso il contribuente forfetario
non dovrà comunque procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat
beni o servizi.
Per le cessioni soggette a reverse charge c.d. interno
(come nel caso dei rottami, subappalto edile, ecc.) il contribuente
forfetario italiano dovrà emettere fattura, indicando all’interno della
stessa che il cessionario soggetto passivo IVA non deve comunque
applicare l’IVA (stante i chiarimenti forniti in tema di “minimi” con la
CM 28 gennaio 2008, n. 7/E). In caso di acquisti intracomunitari di beni, ovvero di servizi generici di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 in ambito comunitario, il contribuente forfetario ha l’obbligo di procedere all’iscrizione al VIES, presentazione degli elenchi Intrastat acquisti ed integrazione con l’IVA delle fatture relative agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di cui risulta debitore d’imposta. Ne consegue che in tali casi si dovrà procedere al versamento dell’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello d’effettuazione delle operazioni, in quanto l’IVA sugli acquisti non è detraibile. Inoltre, il minimo dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni o servizi. NB: in linea generale si fa comunque presente che i contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta (acquisti intracomunitari di beni, acquisti di servizi da non residenti di cui agli artt. 7 e ss. del DPR n. 633/1972) emettono la fattura (c.d. autofattura) o la integrano (c.d. reverse charge) con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. |
Operazioni con l’estero | Il contribuente forfetario per le cessioni all’esportazione
indicherà all’interno della fattura il riferimento all’art. 8 del DPR
n. 633/1972 e la dicitura “operazione non imponibile” (ai sensi
dell’art. 21, comma 6, lett. b) del DPR n. 633/1972). Inoltre, apporrà la corretta dicitura in presenza di operazioni assimilate alle esportazioni quali servizi internazionali, cessioni verso il Vaticano e nei confronti di soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da trattati ed accordi internazionali. |
Imposta di bollo | Sulle fatture se il corrispettivo è superiore ad Euro 77,47 torna l’obbligo di assolvere l’imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 in quanto, come anticipato in precedenza, l’operazione è non soggetta ad IVA (CM n. 7/E del 2008). NB: sono esenti dall’imposta di bollo le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari, nonché le operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore d’imposta (ad esempio gli acquisti soggetti al reverse charge). |
Ritenuta d’acconto | Non sono presenti ritenute alla fonte sui compensi/ricavi percepiti dai contribuenti forfetari. Al riguardo i contribuenti nel regime forfetario devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. |
Nessun commento:
Posta un commento