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mercoledì 14 gennaio 2015

Operazioni straordinarie: nuovi termini di versamento per Snc e Sas.


Operazioni straordinarie: nuovi termini di versamento per Snc e Sas

Per effetto delle modifiche apportate dal DLgs semplificazioni:
  • viene esteso alle società di persone, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’obbligo di utilizzare i modelli dichiarativi approvati per l’anno precedente (c.d. “vecchi modelli“).
  • per le società di persone sono modificati i termini di versamento delle imposte in caso di operazioni straordinarie; nello specifico, le società di persone dovranno effettuare il versamento del saldo dovuto per la dichiarazione dei redditi e l’IRAP, in relazione alla frazione del periodo “ante operazione straordinaria“, non più entro il 16/06 dell’anno di presentazione della dichiarazione ma entro il 16 del mese successivo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
L’art.17 del DLgs semplificazioni (DLgs 175/2014), a decorrere dallo scorso 13/12/2014:
  • al comma 1, modifica l’art. 1, co. 1 del DPR n. 322/98 che disciplina le modalità di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Viene quindi esteso anche alle società di persone (Snc e Sas) con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’obbligo di utilizzare i modelli dichiarativi approvati per l’anno precedente (cd  “vecchi modelli“).
  • al comma 2, “riformula“ il primo periodo dell’art. 17, co.1 del DPR 435/01, in caso  di operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, scissione e fusione –ipotesi di cui agli artt. 5 e 5-bis del DPR.322/98) che coinvolgono società di persone o associazioni; per queste viene stabilito che il versamento del saldo dovuto per la dichiarazione dei redditi e l’IRAP va effettuato entro il “16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione“ (in luogo del 16/06 dell’anno in cui è presentata la dichiarazione).
Si introduce così un “termine mobile per il versamento del saldo, con riferimento alla dichiarazione dei redditi e IRAP, da parte delle società semplici ed equiparate, coinvolte in operazioni straordinarie.
Op_straord_nuovi_termini_versamento
TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE – ANTE MODIFICHE
Come noto, ai sensi dell’art. 17, co. 1 del DPR. 435/2001 (versione ante modifiche):
il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni [...] compresa quella unificata, è effettuato “entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa“.
Pertanto, secondo tale disposizione:
  • le persone fisiche;
  • le società di persone di cui all’art. 5, TUIR (Snc, Sas);
devono effettuare il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione, compreso il 1° acconto, entro il 16/06 dell’anno di presentazione della dichiarazione UNICO/IRAP.
Qualora i soggetti decidano di differire il pagamento, il versamento si considera effettuato nei termini se avvenuto entro il 30° giorno successivo al 16/06, applicando una maggiorazione dello 0,40%.
In pratica:
  • 16 giugno (termine “ordinario“);
  • 17 giugno – 16 luglio (con maggiorazione 0,40% – termine “differito“).
Tuttavia, in caso di operazioni straordinarie la situazione si complica, in quanto l’anno solare viene distinto in 2 periodi d’imposta. La data che fa da spartiacque è quella del deposito presso il Registro Imprese dell’atto che realizza l’operazione.
TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE – POST MODIFICHE
Come anticipato, a seguito della pubblicazione in GU del DLgs. semplificazioni sono modificate le regole dei termini di versamento delle imposte dovute dalle società di persone in presenza di operazioni straordinarie (art. 17 co.1, DPR 435/01).
In particolare, si prevede che le imposte dovute dalle società di persone per la frazione del periodo di imposta  “ante operazione straordinaria” non dovranno più essere versate entro il 16/06 dell’anno di presentazione della dichiarazione, ma entro il 16 del mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Sostanzialmente, la scadenza del versamento viene fissata il 16 del 10° mese successivo a quello in cui ha effetto l’operazione straordinaria, considerato che la dichiarazione va presentata entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di decorrenza dell’operazione straordinaria.
Tale modifica razionalizza la normativa, evitando lo slittamento di un anno nel versamento delle imposte che si verifica per tutte le operazioni divenute efficaci entro il mese di marzo.
Dal punto di vista oggettivo, il nuovo termine di versamento si applica alle ipotesi di:
  • liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa (art. 5, DPR 322/98);
  • trasformazione, fusione e scissione (art. 5-bis del DPR 322/98).
Pertanto, restano escluse alcune operazioni che, pur essendo tecnicamente assimilabili a una delle fattispecie identificate dalla norma, non comportano alcuna modifica sui termini di versamento (ad es: caso di scioglimento diretto o  ipotesi di mancata ricostituzione della pluralità dei soci).



Per effetto delle modifiche apportate dal DLgs semplificazioni:
  • viene esteso alle società di persone, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’obbligo di utilizzare i modelli dichiarativi approvati per l’anno precedente (c.d. “vecchi modelli”).
  • sono modificati i termini di versamento delle imposte per le società di persone in caso di operazioni straordinarie; nello specifico, le società di persone dovranno effettuare il versamento del saldo, in relazione alla frazione del periodo “ante operazione straordinaria”, non più entro il 16/06 dell’anno di presentazione della dichiarazione ma entro il 16 del mese successivo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

TRASFORMAZIONE SOCIETARIA
Come noto, da un punto di vista fiscale, la trasformazione omogenea è un operazione:
  • sostanzialmente neutra, ovvero non genera plusvalenze imponibili né in capo ai soci della società né in capo alla società stessa;
  • che comporta il cambiamento della veste giuridica: si passa, infatti, da una società di capitali (Spa, Srl, Sapa) ad un società di persone (Snc) e viceversa.
Tuttavia, sebbene tale operazione sia neutrale ai fini fiscali, occorre frazionare il periodo d’imposta nel quale la trasformazione si è perfezionata, suddividendo lo stesso in:
  • periodo ante trasformazione
  • periodo post trasformazione.
Si rammenta che la trasformazione ha effetto dal giorno in cui è avvenuta l’iscrizione dell’atto di trasformazione nel Registro delle imprese.
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE A SRL
Nel caso di trasformazione societaria progressiva, cioè da società di persone a società di capitali, la determinazione del termine di versamento delle imposte va effettuata tenendo conto che:
  • l’anno solare viene distinto in 2 periodi d’imposta; la data che fa da spartiacque è quella del deposito presso il Registro Imprese dell’atto di trasformazione;
  • vanno applicati i principi generali in materia di versamento degli acconti.
Periodo ante trasformazione
Il reddito maturato nel periodo “ante trasformazione” va assoggettato a tassazione ordinaria, secondo le modalità proprie del soggetto che opera prima della trasformazione (società di persone).
Pertanto, il periodo compreso tra:
  • l’inizio del periodo d’imposta  (01/01),
  • e la data che precede quella in cui ha effetto la trasformazione,
è considerato un “autonomo” periodo d’imposta ed il relativo reddito è determinato e tassato secondo le disposizioni rilevanti per le società di persone.
Sul punto si osserva che:
TERMINI UNICO/IRAP La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo “ante trasformazione” va presentata entro la fine del 9° mese successivo a quello nel corso del quale la trasformazione si è perfezionata (art.5-bis c. 1, DPR 322/98).
Il modello di dichiarazione da utilizzare è quello “vecchio” (cioè quello riferito al periodo d’imposta antecedente a quello in cui è avvenuta la trasformazione).
VERSAMENTO IMPOSTE Il versamento di IRPEF ed IRAP relativo il periodo ante trasformazione va effettuato entro il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione.
TRASFORMAZIONE DA SOGGETTO IRPEF A SOGGETTO IRES
Periodo ante trasformazione
Presentazione dichiarazione
Versamento imposte
01/01 – 09/05/2014
28/02/2015
16/03/2015
Periodo post trasformazione
Il reddito post trasformazione ossia quello maturato nel periodo compreso tra:
  • la data di efficacia della trasformazione,
  • la data di chiusura del periodo d’imposta,
va assoggettato a tassazione secondo le modalità proprie della società di capitali.
Sul punto si osserva che:
TERMINI UNICO/IRAP La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo “post trasformazione” va presentata entro la fine del 9° mese successivo alla data di chiusura del periodo di imposta, in ossequio alle ordinarie regole.
VERSAMENTO IMPOSTE Il versamento delle imposte sul reddito e dell’IRAP relativamente al periodo post trasformazione va effettuato entro il 16/06 dell’anno in cui scadono i termini di presentazione della relativa dichiarazione.
TRASFORMAZIONE DA SOGGETTO IRPEF A SOGGETTO IRES
Periodo post trasformazione
Presentazione dichiarazione
Versamento imposte
10/05 – 31/12/2014
30/09/2015
16/06/2015
TRASFORMAZIONE DA SRL A SOCIETÀ DI PERSONE
Per la trasformazione omogenea “regressiva” valgono, invece, le seguenti disposizioni:
Periodo ante trasformazione
Il reddito maturato nel periodo ante trasformazione va assoggettato a tassazione ordinaria, secondo le modalità proprie del soggetto che opera prima della trasformazione (società di capitali).
Pertanto, il periodo compreso tra:
  • l’inizio del periodo d’imposta  (01/01),
  • e la data che precede quella in cui ha effetto la trasformazione,
è considerato un “autonomo” periodo d’imposta, ed  il relativo reddito è determinato e tassato secondo le disposizioni rilevanti per le società di capitali.
Sul punto si osserva che:
TERMINI UNICO/IRAP La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo “ante trasformazione” va presentata entro la fine del 9° mese successivo a quello nel corso del quale la trasformazione si è perfezionata (art.5-bis c. 1, DPR 322/98).
VERSAMENTO IMPOSTE Per il versamento di IRES ed IRAP relative al periodo ante trasformazione, è necessario rispettare le regole proprie dei versamenti dovuti dai soggetti IRES, con conseguente obbligo di versamento delle imposte entro il 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo cui le imposte si riferiscono.
TRASFORMAZIONE DA SOGGETTO IRES A SOGGETTO IRPEF
Periodo ante trasformazione
Presentazione dichiarazione
Versamento imposte
01/01 – 16/04/2014
31/01/2015
16/10/2014
Periodo post trasformazione
Il reddito post trasformazione ossia quello maturato nel periodo compreso tra:
  • la data di efficacia della trasformazione,
  • la data di chiusura del periodo di imposta,
va assoggettato a tassazione secondo le modalità proprie delle società di persone.
Sul punto si osserva che:
TERMINI UNICO/IRAP La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo “post trasformazione” va presentata entro la fine del 9° mese successivo alla data di chiusura del periodo di imposta, in ossequio alle ordinarie regole.
VERSAMENTO IMPOSTE Per il versamento delle imposte sul reddito e dell’IRAP relativamente al periodo post trasformazione, è necessario rispettare le regole proprie dei versamenti dovuti dai soggetti IRPEF, con conseguente obbligo di versamento delle imposte entro il 16/06 dell’anno in cui scadono i termini di presentazione della relativa dichiarazione.
TRASFORMAZIONE DA SOGGETTO IRES A SOGGETTO IRPEF
Periodo post trasformazione
Presentazione dichiarazione
Versamento imposte
17/04 – 31/12/2014
30/09/2015
16/06/2015
ESEMPIO – TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA E TRASFORMAZIONE REGRESSIVA
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE A SOCIETÀ DI CAPITALI
Ante trasformazione
Presentazione dichiarazione
Versamento imposte/IRAP
01/01 – 09/05/2014
28/02/2015 entro la fine del 9° mese data trasformazione)
16/03/2014 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione)
Post trasformazione
Presentazione dichiarazione
Versamento imposte/IRAP
10/05 – 31/12/2014
30/09/2015
16/06/2015
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI A SOCIETÀ DI PERSONE
Ante trasformazione
Presentazione dichiarazione
Versamento imposte/IRAP
01/01 – 17/09/2014
30/06/2015
(entro la fine del 9° mese data trasformazione)
16/03/2014
(16 del 6° mese successivo alla fine del periodo d’imposta)
Post trasformazione
Presentazione dichiarazione
Versamento imposte/IRAP
18/09 – 31/12/2014
30/09/2015
16/06/2015

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