A seguito della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014),
con
effetto dal 1° gennaio 2015 è stata aumentata dal 4 all’8% la misura
della ritenuta d’acconto sui bonifici relativi ai pagamenti per
beneficiare dei bonus fiscali del 50% e 65% (bonus
ristrutturazioni, acquisto immobili ristrutturati, risparmio energetico,
interventi antisismici, acquisto mobili e grandi elettrodomestici).
Più nel dettaglio, si fa riferimento alla ritenuta che gli istituti
di credito (banche e Poste Italiane) devono effettuare sui bonifici a
titolo di acconto di imposta. La misura fu introdotta dal D.L. n.
78/2010 nella misura del 10%, prevedendo ad esempio che quando il
proprietario di casa emette il bonifico per pagare l’impresa edile,
l’istituto di credito deve trattenere e versare all’erario italiano una
quota del pagamento, a titolo di acconto delle imposte che pagherà
l’impresa. Tuttavia, le proteste delle piccole imprese, moltissime
artigiane, fecero abbassare la ritenuta dal 10 al 4% (D.L. n. 98/2011).
Alla luce della Legge di Stabilità 2015, come sopra evidenziato, dal 1°
gennaio 2015 si passa dal 4% (valevole fino al 31 dicembre 2014) alla
nuova misura dell’8%.
Diversi bonus fiscali e ritenuta d’acconto sui bonifici |
Detrazione Irpef del 50% per ristrutturazioni edilizie |
Al fine di beneficiare di tale bonus fiscale risulta
necessario che i pagamenti vengano effettuati mediante bonifico bancario
(soggetto dal 1° gennaio 2015 alla ritenuta dell’8%) ovvero postale da
cui risultino le seguenti informazioni:
- causale del versamento (ad esempio: detrazione Irpef del 50%, ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir);
- codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
Pagamento da parte dei condomini
Per beneficiare della detrazione in esame risulta necessario effettuare
il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale
soggetto a ritenuta del 4% (dal 6 luglio 2011 al 31 dicembre 2014) e dal
1° gennaio 2015 pari all’8%. ll pagamento dei lavori potrà avvenire da
un conto corrente condominiale o in alternativa dal conto corrente di
uno dei condomini a cui sarà affidato ufficialmente l’incarico del
pagamento. Nei bonifici devono essere indicati:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del condominio ed anche il codice fiscale dell’amministratore o del condomino che effettua il pagamento;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
NB: i condomini che, per avvalersi delle
agevolazioni fiscali in esame, effettuano i pagamenti mediante bonifici
bancari o postali, non devono operare su tali somme le ulteriori
ritenute ordinariamente previste dal D.P.R. n. 600/1973 (C.M. n. 40/E
del 2010). Conseguentemente, per beneficiare della detrazione ai
bonifici, dal 1° gennaio 2015, andrà applicata la sola ritenuta dell’8%
prevista dal D.L. n. 78/2010 (fino al 31 dicembre 2014 stabilita nella
misura del 4%) avente carattere speciale, che sarà operata da banche e
Poste Italiane.
Caso: codice fiscale del condominio
Per beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni
edilizie, il condominio è tenuto a chiedere l’assegnazione di un codice
fiscale prima ancora di procedere con i lavori, e successivamente
seguire tutte le procedure previste per le detrazioni, tra cui anche
quelle per i pagamenti (C.M. n.11/E del 21 maggio 2014). |
Detrazione Irpef del 50% per acquisto immobili ristrutturati |
Allo scopo di beneficiare del bonus fiscale in esame l’acquirente
ovvero assegnatario non dovrà necessariamente effettuare i pagamenti
mediante bonifico. Quindi, è lasciata ampia libertà alle modalità di
pagamento (che normalmente avvengono mediante assegni circolari). |
Detrazione Irpef/Ires del 65% per il risparmio energetico |
Al fine di beneficiare del bonus fiscale in esame vi è l’obbligo di
pagare il corrispettivo degli interventi mediante l’apposito bonifico
bancario o postale soggetto dal 1° gennaio 2015 alla ritenuta
dell’8%.Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno
sempre indicati:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore
del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha
effettuato i lavori).
NB: risultano esonerati solo i contribuenti titolari
di reddito di impresa, potendo fornire la prova del pagamento
attraverso altra idonea documentazione, quali ad esempio le scritture
contabili obbligatorie e via dicendo.
Pagamenti da parte dei condomini
I contribuenti non titolari di reddito di impresa, come nel
caso di un condominio, per beneficiare della detrazione in esame devono
fare i pagamenti esclusivamente con bonifico bancario o postale soggetto
a ritenuta del 4% (dal 6 luglio 2011 al 31 dicembre 2014) ovvero
dell’8% dal 1° gennaio 2015. ll pagamento dei lavori potrà avvenire da
un conto corrente condominiale o in alternativa dal conto corrente di
uno dei condomini a cui sarà affidato ufficialmente l’incarico del
pagamento. Nei bonifici devono essere indicati:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del condominio ed anche il codice fiscale dell’amministratore o del condomino che effettua il pagamento;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
NB: i condomini che, per avvalersi delle
agevolazioni fiscali in esame, effettuano i pagamenti mediante bonifici
bancari o postali, non devono operare su tali somme le ulteriori
ritenute ordinariamente previste dal D.P.R. n. 600/1973 (C.M. n. 40/E
del 2010). Conseguentemente, per beneficiare della detrazione ai
bonifici andrà applicata la sola ritenuta del 4% ovvero, dal 1° gennaio
2015, dell’8% prevista dal D.L. n. 78/2010, avente carattere speciale,
che sarà operata da banche e Poste Italiane. |
Detrazione del 65% per interventi antisismici |
Per fruire di tale detrazione è necessario che i pagamenti siano
effettuati con bonifico bancario o postale (con ritenuta, dal 1° gennaio
2015, dell’8%), da cui risultino:
- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/1986);
- codice fiscale del soggetto che paga;
- codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
|
Detrazione Irpef del 50% per acquisto mobili e grandi elettrodomestici |
I pagamenti per l’acquisto dei mobili/grandi elettrodomestici devono essere effettuati, alternativamente (C.M. n. 29/E/2013):
- mediante bonifico bancario o postale (soggetto a ritenuta dell’8% dal 1° gennaio 2015) che dovrà indicare:
- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da
Poste Italiane per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione
fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- mediante carta di credito o di debito: in tal caso la data di
pagamento è quella del giorno di utilizzo della carta di credito o di
debito da parte del titolare, indicata nella ricevuta telematica di
avvenuta transazione, e non il giorno di addebito sul conto corrente del
titolare stesso.
NB: non è possibile, per beneficiare del bonus,
effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi
di pagamento. |
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