Tale chiarimento è destinato ad avere un rilevante impatto nel settore delle associazioni, in quanto non era chiaro se anche le altre associazioni, diverse da quelle sportive dilettantistiche, dovessero rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti/versamenti in esame.
DISPOSIZIONI GENERALI
Come noto, l’art. 25, co. 5 della Legge n. 133/99 dispone che i pagamenti ed i versamenti effettuati da società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di importo superiore ad € 516,46 sono eseguiti mediante c/c bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministero delle Finanze.
L’inosservanza di tale obbligo comporta:
- la decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui alla L. 398/91;
- l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 € (art. 11, DLgs.471/97).
Analoghe modalità vanno, quindi, rispettate per l’effettuazione dei pagamenti (di importo superiore a € 516,46) eseguiti dai citati soggetti relativamente all’attività istituzionale, compresi quelli effettuati a favore di atleti / allenatori / collaboratori (art. 67, co. 1, lett. m), TUIR).
Inoltre, secondo la CM 43/00, i predetti pagamenti/versamenti, possono essere eseguiti anche con: “altri sistemi (…) che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli quali, ad esempio, assegni non trasferibili intestati alla associazione sportiva destinataria (…)”.
Gli assegni trasferibili violano, invece, l’obbligo di tracciabilità in esame in quanto “la destinazione finale non è certa e trasparente” (“Guida del contribuente” n. 8 del febbraio 2000).
I CHIARIMENTI DEL FISCO
Con la recente RM 102/2014 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi superiori a 516,46 € si applica a tutti i soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91 e non solo alle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici.
In pratica, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’obbligo in esame interessa:
- i soggetti richiamati dallo stesso regime agevolato e quelli a cui sono state estese le “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche”, ovvero:
- associazioni sportive dilettantistiche affiliate al CONI;
- società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro (art.90, L.289/02);
- associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro (art. 2, co. 31, Legge n. 350/2003).
- le associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco (art. 9-bis, DL 417/91), in quanto destinatarie del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991.
- è finalizzato a “garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria”;
- è collegato alla possibilità di “continuare ad applicare” il regime forfetario ex Legge n. 398/91.
DECADENZA DAL REGIME FORFETARIO
L’Agenzia delle Entrate precisa, infine, che: “qualora vengano meno nel corso dell’anno i presupposti per l’applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l’applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuto meno i requisiti”.
Pertanto, il venir meno dei presupposti per l’applicazione del regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91, ivi compresa la violazione dell’obbligo della tracciabilità, comporta la decadenza dal suddetto regime forfetario dal mese successivo a quello in cui è venuto meno tale requisito.
Nessun commento:
Posta un commento