Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate
Attestazione del requisito idoneità finanziaria
ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009– art. 7 D. D . 291/2011
Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci Variazioni all 'Agenzia delle Entrate Cessioni di quote di Società Srl Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate Ricorsi Tributari
Con
la circolare n.227775 del 29 dicembre 2014 il Mise ha definito il nuovo
diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle
imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2015: nessun nuovo rialzo,
ma finalmente un abbattimento degli importi previsti.
Nel
rispetto di quanto stabilito dall’articolo 28 del decreto legge
n.90/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n.114/2014,
l’importo del diritto annuale per l’anno 2015 è stato ridotto del 35%.
Seguiranno
ulteriori riduzioni negli anni successivi, sempre in virtù della stessa
disposizione normativa: un abbattimento del 40% per l’anno 2016 mentre,
a decorrere dall’anno 2017, il ribasso previsto è del 50%.
In
realtà, i nuovi importi dovrebbero essere definiti con un apposito
decreto, il quale, tardando ad arrivare, ha costretto il Mise, di
concerto con il Mef, a fornire le necessarie indicazioni in merito agli
importi da versare come diritto annuale alla camera di commercio per le
imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che
iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2015.
Le novità
Nulla
cambia in merito alla tempistica dei pagamenti: il versamento del
diritto annuale va effettuato, come in passato, in un’unica soluzione
entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle
imposte sui redditi, mentre per le imprese di nuova iscrizione il
diritto è dovuto nel termine di 30 giorni dall’iscrizione stessa.
Modifiche sostanziali invece sono riscontrabili negli importi da versare.
Le
imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del
registro delle imprese (quali i piccoli imprenditori, gli artigiani, i
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli) saranno tenuti al
versamento di un diritto annuale pari a euro 57,20 per la sede e 11,44
per l’unità locale.
Importi più elevati invece per le imprese
individuali iscritte nella sezione ordinaria che, come le società
semplici non agricole e le società tra avvocati, saranno chiamati a
versare 130 euro per la sede e 26 euro per ogni unità locale.
Per le
società semplici agricole invece, il diritto annuale sarà pari a 65
euro (13 euro per ogni unità locale), mentre per i soggetti iscritti al
REA l’importo è pari a 19,50 euro.
Infine, 71,50 euro sono dovute dalle imprese con sede principale all’estero per ciascuna unità locale o sede secondaria.
Leggermente
più complesso è invece il calcolo per le imprese diverse da quelle
appena richiamate, che sono tenute al versamento del diritto annuale
commisurato al fatturato.
In questo caso sarà necessario applicare
al fatturato 2014 le aliquote definite con il decreto interministeriale
del 21 aprile 2011, per poi ridurre tali importi del 35%.
Gli
importi appena richiamati sono stati indicati nella circolare del MISE
secondo il loro importo esatto (al netto della riduzione): in occasione
dei versamenti è tuttavia opportuno ricordare che l’importo complessivo
da corrispondere a ciascuna camera di commercio deve essere arrotondato
per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50
centesimi, o per difetto, negli altri casi.
Viene, a tal
proposito, richiamato l’esempio di un’impresa individuale, che è tenuta
al versamento di euro 57,20: ebbene, in questo caso, il diritto annuale
da versare mediante modello F24 deve essere arrotondato per difetto ed è
quindi pari a euro 57.
Nella circolare viene inoltre ricordato
che le Camere di Commercio possono aumentare la misura del diritto
annuale fissata con decreto ministeriale, fino a un massimo del 20%.
Il
MISE tuttavia precisa che è necessario limitare il ricorso a tale
maggiorazione, nell’ambito delle sole esigenze per le quali la legge ne
consente la possibilità, ovvero per il cofinanziamento di specifici
progetti aventi per scopo l’aumento della produzione e il miglioramento
delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di
competenza.
Il 10 febbraio 2015 la nuova scadenza per chi deve versare.
Il
Governo Renzi, in occasione del Consiglio dei Ministri straordinario
tenutosi venerdì 23 gennaio 2014, ha risolto la questione dell'Imu
agricola per i terreni ex montani, fissando nuovi criteri di tassazione.
Il versamento dell’imposta non è dovuto in 3456 comuni (prima erano
1498), mentre lo è parzialmente in 655 comuni. La soluzione dopo
l'incontro tra il ministro dell'Economia Padoan e il ministro
dell'agricoltura Maurizio Martina.
Un solo punto all'ordine del giorno: l'Imu agricola sui terreni montani, la cui scadenza era prevista al 26 gennaio 2015. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legge che prevede misure urgenti in materia di esenzione Imu e che ridefinisce i parametri di tassazione. Il testo prevede che a decorrere dal 2015 l'esenzione Imu si applichi: - ai terreni agricoli e non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat; - ai terreni agricoli e non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat. Sugli stessi criteri si basa la tassazione 2014.
Per
l'anno 2014 non è comunque dovuta l'Imu per i terreni che erano esenti
in virtù del D.M. del 28 novembre 2014, che invece risultano imponibili
per effetto dell'applicazione dei criteri sopra elencati. I contribuenti tenuti al versamento saranno chiamati alla cassa il prossimo 10 febbraio 2015. La sentenza del TAR - Il Tar Lazio si era pronunciato con ordinanza del 21 gennaio 2015, rinviando al 17 giugno 2015 la decisione nel merito della legittimità del provvedimento sulla revisione dell'imponibilità dei terreni agricoli montani (D.M. 28.11.2014) e non confermando la sospensiva emanata il 22 dicembre 2014. A
due giorni dal termine per il pagamento dell'IMU 2014 relativa ai
terreni non più esenti, era rimasto il caos circa gli obblighi di
pagamento. Si ricorda, infatti, che con precedente decreto dello stesso TAR (14 gennaio 2015) era stata decisa la sospensiva degli effetti del nuovo assetto dei terreni montani fino all'udienza prevista per il 4 febbraio 2015. L'ANCI
con un comunicato ad hoc sottolineava l'incertezza sugli obblighi di
pagamento e ribadiva la richiesta di abbandonare il proposito di
revisione del regime dei terreni montani per il 2014 e di ripristinare
le risorse spettanti ai Comuni. Con la stessa decisione, la Camera
di Consiglio non aveva confermato la sospensione degli effetti del
provvedimento, già disposta, fino all’udienza, dal decreto del
Presidente della seconda sezione del TAR in data 22 dicembre 2014.
Nell’ambito di questo giudizio, pertanto, riacquistavano validità i criteri di imponibilità dei terreni montani indicati dal D.M. del 28 novembre 2014. Sullo
stesso tema, tuttavia, il Tar Lazio si era pronunciato con un ulteriore
decreto cautelare emanato in data 14 gennaio 2015, con riferimento a un
altro ricorso, promosso da alcuni Comuni siciliani, che ha effetto fino
alla trattazione in Camera di Consiglio, fissata per il 4 febbraio
2015, data evidentemente successiva al termine per il pagamento
dell’IMU sui terreni agricoli montani che era inizialmente fissato al 26
gennaio 2015 (comma 692 della Legge di Stabilità 2015). Il regime fiscale dei terreni agricoli montani restava dunque caratterizzato da confusione normativa e incertezza giurisprudenziale, con gravi ripercussioni sia sui Comuni, che sui contribuenti coinvolti. I
Comuni si trovavano nella condizione di aver subito tagli,
complessivamente pari a 359 milioni di euro, a fronte di un gettito
potenziale già dubbio in ordine al quantum e più in generale discutibile
in ordine ai criteri previsti.
Per saperne di più sull'imposizione delle plusvalenze da cessione d'azienda leggi anche Cessione d'azienda o di ramo d'azienda. L'imposizione
indiretta della cessione d'azienda è un argomento molto interessante
per almeno due motivi: il primo è che con una certa sistematicità
l'Agenzia delle Entrate, subito dopo l'operazione di vendita
dell'azienda o di un suo ramo, bussa alle porte del venditore e del
compratore per chiedere maggiori chiarimenti circa la valutazione del
complesso aziendale ceduto, con lo scopo di recuperare a tassazione
corrispettivi non dichiarati di fronte al notaio; il secondo riguarda
la crescente attenzione dedicata dai fiscalisti di tutta Italia,
dall'amministrazione finanziaria e dai giudici tributari alla
sequenza conferimento-cessione delle partecipazioni che in alcuni
casi equivale ad una cessione d'azienda, con il vantaggio che sconta
un'imposta di registro infinitamente più bassa, precisamente in
misura fissa anziché proporzionale.
L'imposizione
indiretta, a differenza di quella diretta (Ire, Ires, Irap, imposte
sostitutive sul reddito eccetera), si caratterizza per l'assenza di
un legame univoco con la capacità contributiva del debitore
dell'imposta, mentre trova manifestazione ogni volta che il
contribuente consuma beni e servizi o compie determinate operazioni
economiche o anche solo amministrative. La più importante delle
imposte indirette è l'Iva, l'imposta sul valore aggiunto, detta
anche imposta sui consumi proprio perché incide sul corrispettivo
pagato dall'utente finale dei beni e dei servizi; altre imposte
indirette sono l'imposta di registro, l'imposta di bollo, l'imposta
ipotecaria e quella catastale.
Imposta
di registro
L'articolo
2, comma 3, lettera b del d.p.r. 633/1972 (c.d. Decreto Iva) dispone
che non sono considerate cessioni di beni le cessioni e i
conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le
associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o
rami di azienda. Tuttavia
dal principio di alternatività previsto dall'articolo 40, comma 1
del d.p.r. 131/1986 (Testo unico sull'imposta di registro) si ricava
che l'operazione non soggetta ad Iva deve essere assoggettata ad
imposta di registro, e anzi secondo l'articolo 3 del d.p.r. 131/1986
è previsto l'obbligo di registrazione anche se l'azienda è stata
trasferita con contratto verbale. In particolare la cessione
d'azienda sconta l'imposta di registro in misura proporzionale
secondo le differenti aliquote previste dalla normativa per le
componenti mobiliare e immobiliare dell'azienda e comunque non
inferiori al 3%. In riferimento alla possibilità, tutt'altro che
remota, che del complesso aziendale ceduto facciano parte sia beni
mobili sia beni immobili, le modalità di applicazione del tributo
sono descritte dall'articolo 23 che prescrive almeno una buona
pratica da seguire nella redazione dell'atto di cessione. Infatti se
una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono
previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo
che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi
distinti da
cui deriva l'obbligo imposto dal buon senso di indicare in maniera
distinta il valore dei beni mobili e quello dei beni immobili onde
evitare che l'imposta di registro venga calcolata come se si
trattasse di un trasferimento di soli beni immobili, i quali scontano
aliquote decisamente più elevate di quelle previste per la
componente mobiliare.
Aliquote d'imposta
Come appena evidenziato, le aliquote applicabili al corrispettivo
pattuito dalle parti dipendono dalla natura dei beni oggetto del
trasferimento e sono stabilite dalle seguenti disposizioni normative:
articoli 2 e 9 della Tariffa parte I allegata al d.p.r. 131/1986 per
i beni mobili;
articolo 11bis della Tabella allegata al d.p.r. 131/1986 per i beni
mobili registrati;
articolo 1 della Tariffa parte I allegata al d.p.r. 131/1986 per i
beni immobili (occorre sottolineare che l'articolo 10 del d.lgs.
23/2011 ha profondamente modificato e ridotto le aliquote applicabili
alla parte immobiliare a partire dal 2014, perciò solo per il 2013
continueranno ad applicarsi le vecchie aliquote).
Aliquote beni mobili e mobili registrati
OGGETTO DEL TRASFERIMENTO
IMPOSTA
Atti relativi a beni
diversi dagli immobili e dalle unità da diporto (quindi tale categoria
residuale comprende certo impianti, macchinari e altre attrezzature, le
immobilizzazioni immateriali, ma anche denaro, crediti e merci in
magazzino)
3 %
Contratti di associazione in partecipazione
euro 168
Atti diversi da quelli indicati altrove nella Tariffa parte I del d.p.r. 131/1986
3 %
Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico
esenti
Aliquote beni immobili dal 01/01/2008 al 31/12/2013
OGGETTO DEL TRASFERIMENTO
IMPOSTA
Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà
di beni immobili in genere
8 %
Fabbricati e relative pertinenze
7 %
Terreni agricoli e relative pertinenze a favore
di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo
principale o di associazioni o società cooperative
15 %
Immobili di interesse storico, artistico e
archeologico, sempreché l'acquirente non venga meno agli
obblighi della loro conservazione e protezione
3 %
Case di abitazione non di lusso ove ricorrano i
requisiti per usufruire dell'agevolazione cosiddetta “prima
casa”
3 %
Fabbricati o porzioni di fabbricato il cui
trasferimento è esente Iva ai sensi dell'art. 10, comma 1,
n. 8bis del d.p.r. 633/1972 ed è effettuato nei confronti
di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a
condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende
trasferirli entro tre anni
1 %
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato,
ovvero a favore di entri pubblici territoriali o consorzi
costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di
comunità montane
euro 168
Se il trasferimento ha per oggetto immobili
situati all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi
euro 168
Se il trasferimento avviene a favore di ONLUS a
condizione che l'acquirente dichiari che utilizzerà
l'immobile esclusivamente per gli scopi istituzionali
euro 168
Se il trasferimento ha per oggetto immobili
compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti
all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale
1 %
Aliquote beni immobili dal 01/01/2014
L'articolo 10 del d.lgs. 23/2011 ha proposto una semplificazione
estrema delle aliquote applicabili, ma se da un lato favorisce
l'acquisto della prima casa dall'altro, a partire dal 01 Gennaio 2014, appesantisce tutti gli altri
tipi di cessione di immobili.
OGGETTO DEL TRASFERIMENTO
IMPOSTA
Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere
9 %
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9, ove ricorrano le condizioni per usufruire dell'agevolazione "prima casa"
2 %
Base imponibile
dell'imposta di registro
Per
ottenere l'ammontare diimposta di registro dovuta all'Erario bisogna applicare le
percentuali esposte nelle tabelle alla base imponibile opportunamente
calcolata secondo il combinato disposto degli articoli 43 e 51 del
d.p.r. 131/1986 che può essere riassunto come segue:
per i contratti
a titolo oneroso la base imponibile è costituita dal valore del bene
o del diritto trasferiti alla data dell'atto;
si assume come valore
dei beni o dei diritti quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in
mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera
durata del contratto;
per gli atti che hanno per oggetto beni
immobili oppure aziende si intende per valore il valore venale in
comune commercio;
per gli atti che hanno per oggetto aziende o
diritti reali su di esse il valore dichiarato nell'atto è
controllato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al valore
complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento,
al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili
obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile.
Valutazione
dell'avviamento
Come
scritto in apertura del presente articolo, un aspetto che rende
interessante la questione della cessione d'azienda è la valutazione
dell'avviamento nella misura in cui l'Agenzia delle Entrate, durante
il processo d'accertamento, si focalizza proprio su questo valore
dichiarato nell'atto. Nella prassi l'amministrazione finanziaria usa
contestare il valore di avviamento dichiarato utilizzando il criterio
forfetario di redditività prescritto dall'articolo 2 del d.p.r.
460/1996, ma naturalmente i verificatori hanno il pieno diritto di
utilizzare qualsiasi altra metodologia di accertamento purché ne diano
conto nella motivazione dell'atto impositivo, in modo da porre il
contribuente in grado di esercitare un'efficace difesa (cfr. Cort.
Cassa ord. 4931/2012). A questo proposito è importante segnalare che
molto spesso la giurisprudenza ha sconfessato i risultati
dell'Agenzia delle Entrate basati esclusivamente su una pedissequa
applicazione del criterio forfetario della redditività stabilendo,
al contrario, una valutazione caso per caso della realtà aziendale
oggetto della cessione. Ciononostante è sempre meglio avere presente
la ricetta matematico-statistica utilizzata dai verificatori per
redigere gli avvisi di accertamento:
AVVIAMENTO
= % REDDITIVITA' * MEDIA RICAVI ULTIMI TRE ANNI *3
Secondo
l'articolo 2 del d.p.r. 460/1996 infatti per
le aziende e per i diritti reali su di esse il valore di avviamento
è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di
settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività
applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati
ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta
anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento,
moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere
inferiore al rapporto tra il reddito d'impresa e i ricavi accertati
o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel
medesimo periodo. Il moltiplicatore è ridotto a 2 nel caso in cui
emergano elementi validamente documentati e, comunque, nel caso in
cui ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
l'attività sia
stata iniziata entro i tre periodi d'imposta precedenti a quello in
cui è intervenuto il trasferimento;
l'attività non sia stata
esercitata, nell'ultimo periodo precedente a quello in cui è
intervenuto il trasferimento, per almeno la metà del normale periodo
di svolgimento della attività stessa;
la durata residua del
contratto di locazione dei locali, nei quali è svolta l'attività,
sia inferiore a dodici mesi.
Accertamento
imposta di registro utilizzato per accertamento plusvalenza imposte
dirette
Un ulteriore aspetto
di interesse circa il tema della cessione d'azienda è la prassi
invalsa presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di riportare,
quasi come fosse un automatismo, i maggiori valori accertati in sede
di imposte indirette in un successivo accertamento della plusvalenza
realizzata dal cedente ai fini delle imposte dirette. Su questo tema
la giurisprudenza non è univoca, sebbene pare oramai assodato il
principio che non è accettabile il mero automatismo; d'altro canto
la giurisprudenza tende ad ammettere l'accertamento dell'Agenzia
delle Entrate che partendo dai maggiori valori rilevati in sede di
imposta di registro riprende a tassazione maggiori plusvalenze ai
fine delle imposte dirette valutando e motivando il proprio operato
caso per caso con riferimento alla specifica realtà aziendale.
Con la RM 102/2014, l’Agenzia delle Entrate, ha precisato che l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi superiori a € 516,46 (art. 25 co. 5 del DL 133/99) si applicaa tutti i soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91
e quindi non solo alle società sportive dilettantistiche costituite in
società di capitali senza fine di lucro, alle associazioni bandistiche e
cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare,
costituite senza fini di lucro ma anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco.
Tale chiarimento è destinato ad avere un rilevante impatto nel settore
delle associazioni, in quanto non era chiaro se anche le altre
associazioni, diverse da quelle sportive dilettantistiche, dovessero
rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti/versamenti in
esame. DISPOSIZIONI GENERALI Come noto, l’art. 25, co. 5 della Legge n. 133/99 dispone che
i pagamenti ed i versamenti effettuati da società, enti o associazioni
sportive dilettantistiche di importo superiore ad € 516,46 sono eseguiti
mediante c/c bancari o postali a loro intestati ovvero secondo
altre modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo
svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministero delle Finanze. L’inosservanza di tale obbligo comporta:
la decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui alla L. 398/91;
l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 € (art. 11, DLgs.471/97).
Successivamente, in attuazione del citato art. 25, il DM del MEF n. 473/99, è stato stabilito che i versamenti, comprese le erogazioni, i contributi concessi a qualsiasi titolo, le quote associative ed i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile, vanno eseguiti mediante conti correnti bancari o postali intestati alla società / ente oppure carte di credito o bancomat.
Analoghe modalità vanno, quindi, rispettate per l’effettuazione dei
pagamenti (di importo superiore a € 516,46) eseguiti dai citati soggetti
relativamente all’attività istituzionale, compresi quelli effettuati a
favore di atleti / allenatori / collaboratori (art. 67, co. 1, lett. m),
TUIR).
Inoltre, secondo la CM 43/00, i predetti pagamenti/versamenti, possono essere eseguiti anche con: “altri
sistemi (…) che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e
adeguati controlli quali, ad esempio, assegni non trasferibili intestati
alla associazione sportiva destinataria (…)”. Gli assegni trasferibili violano, invece, l’obbligo di
tracciabilità in esame in quanto “la destinazione finale non è certa e
trasparente” (“Guida del contribuente” n. 8 del febbraio 2000). I CHIARIMENTI DEL FISCO Con la recente RM 102/2014 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito
che l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi superiori a
516,46 € si applica a tutti i soggetti che adottano il regime agevolato
della L. 398/91 e non solo alle società, associazioni ed altri enti
sportivi dilettantistici.
In pratica, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’obbligo in esame interessa:
i soggetti richiamati dallo stesso regime agevolato e quelli a cui sono state estese le “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche”, ovvero:
associazioni sportive dilettantistiche affiliate al CONI;
società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro (art.90, L.289/02);
associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di
musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro (art.
2, co. 31, Legge n. 350/2003).
le associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco (art. 9-bis, DL 417/91), in quanto destinatarie del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991.
Tale conclusione deriva dal fatto che l’obbligo di ricorrere a mezzi di pagamento tracciabili:
è finalizzato a “garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria”;
è collegato alla possibilità di “continuare ad applicare” il regime forfetario ex Legge n. 398/91.
Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, la volontà del Legislatore
è quella di estendere la tracciabilità anche ai soggetti “destinatari”
delle disposizioni contenute nella citata Legge n. 398/91: “a
prescindere dalla circostanza che gli stessi risultino o meno
espressamente destinatari anche delle altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche”. DECADENZA DAL REGIME FORFETARIO
L’Agenzia delle Entrate precisa, infine, che: “qualora vengano meno
nel corso dell’anno i presupposti per l’applicazione del regime speciale
di cui alla legge n. 398 del 1991, ivi compreso quindi il requisito
della tracciabilità dei pagamenti, l’applicazione del tributo con il
regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono
venuto meno i requisiti”.
Pertanto, il venir meno dei presupposti per l’applicazione
del regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91, ivi compresa la
violazione dell’obbligo della tracciabilità, comporta la decadenza dal
suddetto regime forfetario dal mese successivo a quello in cui è venuto
meno tale requisito.
Con
la recente risoluzione n. 2/DF, il MEF fornisce chiarimenti sulla
superficie tassabile ai fini TARI in caso di attività industriali svolte
su aree in parte occupate da capannoni e in parte da aree scoperte,
asservite al ciclo produttivo che origina rifiuti speciali autonomamente
smaltiti.
Nello specifico viene stabilito che sono esenti da TARI:
i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti, se produttivi di rifiuti speciali, a prescindere da un’apposita clausola nel regolamento comunale;
le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via
continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili ai
rifiuti urbani, se asservite al ciclo produttivo.
La risoluzione riguardante l’attività di produzione di tubi di
acciaio senza saldatura è di grande attualità in quanto la TARI
rappresenta una componente non indifferente dei costi di “produzione”. TARI – DISPOSIZIONI GENERALI
Come noto, una delle principali novità della Legge di stabilità 2014
(L.147/2013) riguarda l’istituzione, a decorrere dal 2014, dell’Imposta
Unica Comunale (IUC). Nello specifico, la IUC si compone:
dell’IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
di una componente riferita ai servizi, che si articola:
nel tributo per servizi indivisibili (TASI), a carico del possessore/utilizzatore dell’immobile;
nella tassa sui rifiuti (TARI – in luogo della
TARES abrogata dal 01/01/2014) destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.
Presupposto impositivo
Il presupposto della TARI è quindi il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI:
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
le aree comuni condominiali (art. 1117, c.c.) non detenute o occupate in via esclusiva.
Utilizzo superfici catastali
Fino all’attivazione delle procedure di interscambio Comuni –
Agenzia, per le unità immobiliari a destinazione “ordinaria” iscrivibili
in Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI è
individuata in quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili
di produrre rifiuti urbani e assimilati.Nota:
in sede di conversione del DL 16/2014 è stato disposto che l’utilizzo
delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1°
gennaio successivo alla data di emanazione di apposito Provvedimento
attestante l’avvenuta attuazione della cooperazione Agenzia-Comuni.
Base imponibile
Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate
o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In
particolare, relativamente all’attività di accertamento, il
Comune per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano può considerare come superficie assoggettabile alla TARI
quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento (DPR 138/98).Nota:
si osserva che anche per le unità immobiliari diverse da quelle a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella
calpestabile.
Produzione rifiuti speciali
Ai fini della determinazione della superficie soggetta a TARI, non
si tiene conto di quella parte di essa ove si formano rifiuti speciali,
al cui smaltimento sono tenuti (a proprie spese) i relativi produttori,
purché ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.
Tariffe applicabili
La TARI è corrisposta in base ad una tariffa:
commisurata ad anno solare, coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;
calcolata, in alternativa, secondo:
i criteri determinati dal regolamento di cui al DPR 158/99;
il principio “chi inquina paga”, alle
quantità/qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione a usi e tipologia di attività svolte nonché al
costo del servizio rifiuti.
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno
o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti.
Riduzioni tariffarie
Il Comune può prevedere, con regolamento, riduzioni/esenzioni tariffarie nel caso di:
a)
abitazioni con unico occupante;
b)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c)
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d)
abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all’estero per più di 6 mesi all’anno;
e)
fabbricati rurali ad uso abitativo.
I Regolamenti comunali possono introdurre le seguenti ulteriori riduzioni e/o esenzioni:
non superiore al 40% della tariffa nelle zone in cui non è effettuata la raccolta
(cd “utenze fuori zona”); il tributo è quindi dovuta in misura < 40%
della tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto di
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;
massima del 20% della tariffa, nei seguenti casi:
mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;
effettuazione dello servizio in grave violazione della disciplina di riferimento;
interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti.
Modalità di versamento della TARI
In sede di conversione del DL 16/2014 è stata
riformulata la disposizione che modifica le modalità di versamento della
TARI (art. 1 c. 688 L. 147/2013). In particolare, è ora previsto che:
Versamento
va effettuato, alternativamente, mediante:
il modello F24;
apposito bollettino di C/C postale;
altre modalità di pagamento dei servizi interbancari e postali (es: MAV/RID).
Scadenze
spetta al Comune stabilire i termini di pagamento prevedendo “di norma” almeno 2 rate semestrali ed in modo differenziato rispetto alla TASI;
è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16/06 di ciascun anno.
RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF
Il Ministero muove il ragionamento dall’art. 1, co. 649 L. 147/2013:
“ nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente“.
Sulla base di tale disposizione, la società istante ha ritenuto che devono
essere escluse dalla tassazione non solo le aree di esercizio
dell’attività di produzione, ma anche i magazzini di materie prime, di
semilavorati e di prodotti finiti in quanto funzionalmente connessi al processo industriale, i quali:
“devono essere qualificati come prevalentemente e continuativamente
produttivi di rifiuti speciali non assimilabili fiscalmente a quelli
urbani, e, in quanto tali, privi di presupposto impositivo“.
Il MEF, nel rispondere al quesito, chiarisce innanzitutto che, a partire dal 2014, la norma è mutata; pertanto, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.
La norma, infatti, considera intassabili le aree sulle quali si svolgono
le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in
via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la
formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani
assimilabili.
Conseguentemente, precisa il MEF, non può ritenersi corretta
l’esclusione dall’applicazione del prelievo esclusivamente sulla parte
di aree occupate dai macchinari; in tal modo si originerebbe
un’ingiustificata “duplicazione di costi”, in quanto i produttori di
rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero
anche sostenere il costo per lo smaltimento in proprio dei rifiuti.
Poteri del Comune
I Comuni, per effetto del 3° periodo dell’ art. 1 co. 649, possono individuare, con regolamento:
le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili;
i magazzini di materie prime e merci, funzionalmente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
Tuttavia, tale potere è esercitato dal Comune nel solo ambito in cui
gli è consentito, poiché laddove le superfici producono rifiuti speciali
non assimilabili, il comune non ha alcuno spazio decisionale in ordine
all’esercizio del potere di assimilazione.
La norma, infatti, consente all’ente locale di chiarire, nel proprio
regolamento ulteriori superfici a cui si applica il divieto di
assimilazione alle aree produttive di rifiuti urbani, ma non di porre
divieti.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto su evidenziato, il MEF ritiene che anche i
magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei
prodotti finiti devono essere considerati esenti da TARI in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall’intervento regolamentare del Comune. Analogamente, sono escluse dalla TARI le aree scoperte che danno luogo alle produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove siano asservite al ciclo produttivo.
Il Comune, a sua volta, deve individuare le ulteriori superfici
produttive di rifiuti speciali assimilabili ai quali si estende il
divieto di assimilazione. A tal fine, precisa il MEF, il Comune potrebbe
avviare una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie
di soggetti interessati alla definizione di tale disposizione
regolamentare, per consentire una migliore ed efficace applicazione
della norma in commento e per evitare, all’origine, l’insorgere di un
inutile e defatigante contenzioso.
A seguito della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014), con
effetto dal 1° gennaio 2015 è stata aumentata dal 4 all’8% la misura
della ritenuta d’acconto sui bonifici relativi ai pagamenti per
beneficiare dei bonus fiscali del 50% e 65% (bonus
ristrutturazioni, acquisto immobili ristrutturati, risparmio energetico,
interventi antisismici, acquisto mobili e grandi elettrodomestici).
Più nel dettaglio, si fa riferimento alla ritenuta che gli istituti
di credito (banche e Poste Italiane) devono effettuare sui bonifici a
titolo di acconto di imposta. La misura fu introdotta dal D.L. n.
78/2010 nella misura del 10%, prevedendo ad esempio che quando il
proprietario di casa emette il bonifico per pagare l’impresa edile,
l’istituto di credito deve trattenere e versare all’erario italiano una
quota del pagamento, a titolo di acconto delle imposte che pagherà
l’impresa. Tuttavia, le proteste delle piccole imprese, moltissime
artigiane, fecero abbassare la ritenuta dal 10 al 4% (D.L. n. 98/2011).
Alla luce della Legge di Stabilità 2015, come sopra evidenziato, dal 1°
gennaio 2015 si passa dal 4% (valevole fino al 31 dicembre 2014) alla
nuova misura dell’8%.
Diversi bonus fiscali e ritenuta d’acconto sui bonifici
Detrazione Irpef del 50% per ristrutturazioni edilizie
Al fine di beneficiare di tale bonus fiscale risulta
necessario che i pagamenti vengano effettuati mediante bonifico bancario
(soggetto dal 1° gennaio 2015 alla ritenuta dell’8%) ovvero postale da
cui risultino le seguenti informazioni:
causale del versamento (ad esempio: detrazione Irpef del 50%, ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir);
codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
Pagamento da parte dei condomini
Per beneficiare della detrazione in esame risulta necessario effettuare
il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale
soggetto a ritenuta del 4% (dal 6 luglio 2011 al 31 dicembre 2014) e dal
1° gennaio 2015 pari all’8%. ll pagamento dei lavori potrà avvenire da
un conto corrente condominiale o in alternativa dal conto corrente di
uno dei condomini a cui sarà affidato ufficialmente l’incarico del
pagamento. Nei bonifici devono essere indicati:
la causale del versamento;
il codice fiscale del condominio ed anche il codice fiscale dell’amministratore o del condomino che effettua il pagamento;
il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
NB: i condomini che, per avvalersi delle
agevolazioni fiscali in esame, effettuano i pagamenti mediante bonifici
bancari o postali, non devono operare su tali somme le ulteriori
ritenute ordinariamente previste dal D.P.R. n. 600/1973 (C.M. n. 40/E
del 2010). Conseguentemente, per beneficiare della detrazione ai
bonifici, dal 1° gennaio 2015, andrà applicata la sola ritenuta dell’8%
prevista dal D.L. n. 78/2010 (fino al 31 dicembre 2014 stabilita nella
misura del 4%) avente carattere speciale, che sarà operata da banche e
Poste Italiane. Caso: codice fiscale del condominio Per beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni
edilizie, il condominio è tenuto a chiedere l’assegnazione di un codice
fiscale prima ancora di procedere con i lavori, e successivamente
seguire tutte le procedure previste per le detrazioni, tra cui anche
quelle per i pagamenti (C.M. n.11/E del 21 maggio 2014).
Detrazione Irpef del 50% per acquisto immobili ristrutturati
Allo scopo di beneficiare del bonus fiscale in esame l’acquirente
ovvero assegnatario non dovrà necessariamente effettuare i pagamenti
mediante bonifico. Quindi, è lasciata ampia libertà alle modalità di
pagamento (che normalmente avvengono mediante assegni circolari).
Detrazione Irpef/Ires del 65% per il risparmio energetico
Al fine di beneficiare del bonus fiscale in esame vi è l’obbligo di
pagare il corrispettivo degli interventi mediante l’apposito bonifico
bancario o postale soggetto dal 1° gennaio 2015 alla ritenuta
dell’8%.Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno
sempre indicati:
la causale del versamento;
il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore
del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha
effettuato i lavori).
NB: risultano esonerati solo i contribuenti titolari
di reddito di impresa, potendo fornire la prova del pagamento
attraverso altra idonea documentazione, quali ad esempio le scritture
contabili obbligatorie e via dicendo. Pagamenti da parte dei condomini I contribuenti non titolari di reddito di impresa, come nel
caso di un condominio, per beneficiare della detrazione in esame devono
fare i pagamenti esclusivamente con bonifico bancario o postale soggetto
a ritenuta del 4% (dal 6 luglio 2011 al 31 dicembre 2014) ovvero
dell’8% dal 1° gennaio 2015. ll pagamento dei lavori potrà avvenire da
un conto corrente condominiale o in alternativa dal conto corrente di
uno dei condomini a cui sarà affidato ufficialmente l’incarico del
pagamento. Nei bonifici devono essere indicati:
la causale del versamento;
il codice fiscale del condominio ed anche il codice fiscale dell’amministratore o del condomino che effettua il pagamento;
il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
NB: i condomini che, per avvalersi delle
agevolazioni fiscali in esame, effettuano i pagamenti mediante bonifici
bancari o postali, non devono operare su tali somme le ulteriori
ritenute ordinariamente previste dal D.P.R. n. 600/1973 (C.M. n. 40/E
del 2010). Conseguentemente, per beneficiare della detrazione ai
bonifici andrà applicata la sola ritenuta del 4% ovvero, dal 1° gennaio
2015, dell’8% prevista dal D.L. n. 78/2010, avente carattere speciale,
che sarà operata da banche e Poste Italiane.
Detrazione del 65% per interventi antisismici
Per fruire di tale detrazione è necessario che i pagamenti siano
effettuati con bonifico bancario o postale (con ritenuta, dal 1° gennaio
2015, dell’8%), da cui risultino:
causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/1986);
codice fiscale del soggetto che paga;
codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
Detrazione Irpef del 50% per acquisto mobili e grandi elettrodomestici
I pagamenti per l’acquisto dei mobili/grandi elettrodomestici devono essere effettuati, alternativamente (C.M. n. 29/E/2013):
mediante bonifico bancario o postale (soggetto a ritenuta dell’8% dal 1° gennaio 2015) che dovrà indicare:
- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da
Poste Italiane per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione
fiscalmente agevolati;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
mediante carta di credito o di debito: in tal caso la data di
pagamento è quella del giorno di utilizzo della carta di credito o di
debito da parte del titolare, indicata nella ricevuta telematica di
avvenuta transazione, e non il giorno di addebito sul conto corrente del
titolare stesso.
NB: non è possibile, per beneficiare del bonus,
effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi
di pagamento.
Per effetto delle modifiche apportate dal DLgs semplificazioni:
viene esteso alle società di persone, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’obbligo di utilizzare i modelli dichiarativi approvati per l’anno precedente (c.d. “vecchi modelli“).
per le società di persone sono modificati i termini di versamento delle imposte in caso di operazioni straordinarie;
nello specifico, le società di persone dovranno effettuare il
versamento del saldo dovuto per la dichiarazione dei redditi e l’IRAP,
in relazione alla frazione del periodo “ante operazione straordinaria“,
non più entro il 16/06 dell’anno di presentazione della dichiarazione
ma entro il 16 del mese successivo la scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione.
PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
L’art.17 del DLgs semplificazioni (DLgs 175/2014), a decorrere dallo scorso 13/12/2014:
al comma 1,
modifica l’art. 1, co. 1 del DPR n. 322/98 che disciplina le modalità di
redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni ai fini delle imposte
sui redditi e dell’IRAP. Viene quindi esteso anche alle società di
persone (Snc e Sas) con periodo d’imposta non coincidente con l’anno
solare, l’obbligo di utilizzare i modelli dichiarativi approvati per
l’anno precedente (cd “vecchi modelli“).
al comma 2, “riformula“ il primo periodo
dell’art. 17, co.1 del DPR 435/01, in caso di operazioni straordinarie
(liquidazione, trasformazione, scissione e fusione –ipotesi di cui agli
artt. 5 e 5-bis del DPR.322/98) che coinvolgono società di persone o
associazioni; per queste viene stabilito che il versamento del saldo
dovuto per la dichiarazione dei redditi e l’IRAP va effettuato entro il “16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione“ (in luogo del 16/06 dell’anno in cui è presentata la dichiarazione).
Si introduce così un “termine mobile“ per
il versamento del saldo, con riferimento alla dichiarazione dei redditi e
IRAP, da parte delle società semplici ed equiparate, coinvolte in
operazioni straordinarie. TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE – ANTE MODIFICHE Come noto, ai sensi dell’art. 17, co. 1 del DPR. 435/2001 (versione ante modifiche):
“il versamento del saldo dovuto con riferimento alla
dichiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle
attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o
associazioni [...] compresa quella unificata, è effettuato “entro il 16
giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa“.
Pertanto, secondo tale disposizione:
le persone fisiche;
le società di persone di cui all’art. 5, TUIR (Snc, Sas);
devono effettuare il versamento a saldo delle imposte risultanti
dalla dichiarazione, compreso il 1° acconto, entro il 16/06 dell’anno di
presentazione della dichiarazione UNICO/IRAP.
Qualora i soggetti decidano di differire il pagamento, il versamento
si considera effettuato nei termini se avvenuto entro il 30° giorno
successivo al 16/06, applicando una maggiorazione dello 0,40%.
In pratica:
16 giugno (termine “ordinario“);
17 giugno – 16 luglio (con maggiorazione 0,40% – termine “differito“).
Tuttavia, in caso di operazioni straordinarie la situazione si complica,
in quanto l’anno solare viene distinto in 2 periodi d’imposta. La data
che fa da spartiacque è quella del deposito presso il Registro Imprese
dell’atto che realizza l’operazione. TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE – POST MODIFICHE
Come anticipato, a seguito della pubblicazione in GU del DLgs.
semplificazioni sono modificate le regole dei termini di versamento
delle imposte dovute dalle società di persone in presenza di operazioni
straordinarie (art. 17 co.1, DPR 435/01).
In particolare, si prevede che le imposte dovute dalle società di persone per la frazione del periodo di imposta “ante operazione straordinaria”
non dovranno più essere versate entro il 16/06 dell’anno di
presentazione della dichiarazione, ma entro il 16 del mese successivo
alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Sostanzialmente, la scadenza del versamento viene fissata il 16 del
10° mese successivo a quello in cui ha effetto l’operazione
straordinaria, considerato che la dichiarazione va presentata entro
l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di decorrenza
dell’operazione straordinaria. Tale modifica razionalizza la normativa, evitando lo
slittamento di un anno nel versamento delle imposte che si verifica per
tutte le operazioni divenute efficaci entro il mese di marzo.
Dal punto di vista oggettivo, il nuovo termine di versamento si applica alle ipotesi di:
liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa (art. 5, DPR 322/98);
trasformazione, fusione e scissione (art. 5-bis del DPR 322/98).
Pertanto, restano escluse alcune operazioni che, pur
essendo tecnicamente assimilabili a una delle fattispecie identificate
dalla norma, non comportano alcuna modifica sui termini di versamento
(ad es: caso di scioglimento diretto o ipotesi di mancata
ricostituzione della pluralità dei soci).
Per effetto delle modifiche apportate dal DLgs semplificazioni:
viene esteso alle società di persone, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’obbligo di utilizzare i modelli dichiarativi approvati per l’anno precedente (c.d. “vecchi modelli”).
sono modificati i termini di versamento delle
imposte per le società di persone in caso di operazioni straordinarie;
nello specifico, le società di persone dovranno effettuare il versamento
del saldo, in relazione alla frazione del periodo “ante operazione
straordinaria”, non più entro il 16/06 dell’anno di presentazione della
dichiarazione ma entro il 16 del mese successivo la scadenza del termine
di presentazione della dichiarazione.
TRASFORMAZIONE SOCIETARIA
Come noto, da un punto di vista fiscale, la trasformazione omogenea è un operazione:
sostanzialmente neutra, ovvero non genera plusvalenze imponibili né in capo ai soci della società né in capo alla società stessa;
che comporta il cambiamento della veste giuridica: si passa, infatti, da una società di capitali (Spa, Srl, Sapa) ad un società di persone (Snc) e viceversa.
Tuttavia, sebbene tale operazione sia neutrale ai fini fiscali, occorre frazionare il periodo d’imposta nel quale la trasformazione si è perfezionata, suddividendo lo stesso in:
periodo ante trasformazione
periodo post trasformazione.
Si rammenta che la trasformazione ha effetto dal giorno in cui è
avvenuta l’iscrizione dell’atto di trasformazione nel Registro delle
imprese. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE A SRL
Nel caso di trasformazione societaria progressiva, cioè da società di
persone a società di capitali, la determinazione del termine di
versamento delle imposte va effettuata tenendo conto che:
l’anno solare viene distinto in 2
periodi d’imposta; la data che fa da spartiacque è quella del deposito
presso il Registro Imprese dell’atto di trasformazione;
vanno applicati i principi generali in materia di versamento degli acconti.
Periodo ante trasformazione
Il reddito maturato nel periodo “ante trasformazione” va assoggettato a
tassazione ordinaria, secondo le modalità proprie del soggetto che opera
prima della trasformazione (società di persone).
Pertanto, il periodo compreso tra:
l’inizio del periodo d’imposta (01/01),
e la data che precede quella in cui ha effetto la trasformazione,
è considerato un “autonomo” periodo d’imposta ed il relativo reddito è
determinato e tassato secondo le disposizioni rilevanti per le società
di persone.
Sul punto si osserva che:
TERMINI UNICO/IRAP
La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo “ante trasformazione” va presentata entro la fine del 9° mese successivo a quello nel corso del quale la trasformazione si è perfezionata (art.5-bis c. 1, DPR 322/98). Il modello di dichiarazione da utilizzare è quello “vecchio” (cioè quello riferito al periodo d’imposta antecedente a quello in cui è avvenuta la trasformazione).
VERSAMENTO IMPOSTE
Il versamento di IRPEF ed IRAP relativo il periodo ante trasformazione va effettuato entro il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione.
TRASFORMAZIONE DA SOGGETTO IRPEF A SOGGETTO IRES
Periodo ante trasformazione
Presentazione dichiarazione
Versamento imposte
01/01 – 09/05/2014
28/02/2015
16/03/2015
Periodo post trasformazione
Il reddito post trasformazione ossia quello maturato nel periodo compreso tra:
la data di efficacia della trasformazione,
la data di chiusura del periodo d’imposta,
va assoggettato a tassazione secondo le modalità proprie della società di capitali.
Sul punto si osserva che:
TERMINI UNICO/IRAP
La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo “post trasformazione” va presentata entro la fine del 9° mese successivo alla data di chiusura del periodo di imposta, in ossequio alle ordinarie regole.
VERSAMENTO IMPOSTE
Il versamento delle imposte sul reddito e dell’IRAP relativamente al periodo post trasformazione va effettuato entro il 16/06 dell’anno in cui scadono i termini di presentazione della relativa dichiarazione.
TRASFORMAZIONE DA SOGGETTO IRPEF A SOGGETTO IRES
Periodo post trasformazione
Presentazione dichiarazione
Versamento imposte
10/05 – 31/12/2014
30/09/2015
16/06/2015
TRASFORMAZIONE DA SRL A SOCIETÀ DI PERSONE
Per la trasformazione omogenea “regressiva” valgono, invece, le seguenti disposizioni: Periodo ante trasformazione
Il reddito maturato nel periodo ante trasformazione va assoggettato a
tassazione ordinaria, secondo le modalità proprie del soggetto che opera
prima della trasformazione (società di capitali).
Pertanto, il periodo compreso tra:
l’inizio del periodo d’imposta (01/01),
e la data che precede quella in cui ha effetto la trasformazione,
è considerato un “autonomo” periodo d’imposta, ed il relativo
reddito è determinato e tassato secondo le disposizioni rilevanti per le
società di capitali.
Sul punto si osserva che:
TERMINI UNICO/IRAP
La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo “ante trasformazione” va presentata entro la fine del 9° mese successivo a quello nel corso del quale la trasformazione si è perfezionata (art.5-bis c. 1, DPR 322/98).
VERSAMENTO IMPOSTE
Per il versamento di IRES ed IRAP relative al periodo ante
trasformazione, è necessario rispettare le regole proprie dei versamenti
dovuti dai soggetti IRES, con conseguente obbligo di versamento delle
imposte entro il 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo cui le imposte si riferiscono.
TRASFORMAZIONE DA SOGGETTO IRES A SOGGETTO IRPEF
Periodo ante trasformazione
Presentazione dichiarazione
Versamento imposte
01/01 – 16/04/2014
31/01/2015
16/10/2014
Periodo post trasformazione
Il reddito post trasformazione ossia quello maturato nel periodo compreso tra:
la data di efficacia della trasformazione,
la data di chiusura del periodo di imposta,
va assoggettato a tassazione secondo le modalità proprie delle società di persone.
Sul punto si osserva che:
TERMINI UNICO/IRAP
La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo “post trasformazione” va presentata entro la fine del 9° mese successivo alla data di chiusura del periodo di imposta, in ossequio alle ordinarie regole.
VERSAMENTO IMPOSTE
Per il versamento delle imposte sul reddito e dell’IRAP
relativamente al periodo post trasformazione, è necessario rispettare le
regole proprie dei versamenti dovuti dai soggetti IRPEF, con
conseguente obbligo di versamento delle imposte entro il 16/06 dell’anno in cui scadono i termini di presentazione della relativa dichiarazione.
TRASFORMAZIONE DA SOGGETTO IRES A SOGGETTO IRPEF
Periodo post trasformazione
Presentazione dichiarazione
Versamento imposte
17/04 – 31/12/2014
30/09/2015
16/06/2015
ESEMPIO – TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA E TRASFORMAZIONE REGRESSIVA
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE A SOCIETÀ DI CAPITALI
Ante trasformazione
Presentazione dichiarazione
Versamento imposte/IRAP
01/01 – 09/05/2014
28/02/2015 entro la fine del 9° mese data trasformazione)
16/03/2014 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione)
Post trasformazione
Presentazione dichiarazione
Versamento imposte/IRAP
10/05 – 31/12/2014
30/09/2015
16/06/2015
TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI A SOCIETÀ DI PERSONE
Ante trasformazione
Presentazione dichiarazione
Versamento imposte/IRAP
01/01 – 17/09/2014
30/06/2015
(entro la fine del 9° mese data trasformazione)
16/03/2014
(16 del 6° mese successivo alla fine del periodo d’imposta)
Con la Legge di Stabilità 2015
(Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 pubblicata sulla G.U. Serie Generale
n. 300 del 29 dicembre 2014 – Suppl. Ordinario n. 99) è stata prevista,
con effetto 1° gennaio 2015, l’introduzione di un nuovo regime
forfetario (disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge di
Stabilità 2015) riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori
autonomi). Pertanto, dal 1° gennaio 2015, sono stati abrogati i seguenti
regimi agevolati:
regime delle nuove iniziative produttive (di cui all’art. 13 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000);
regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cosiddetto regime
dei nuovi minimi (art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 6 luglio
2011);
regime dei contribuenti ex-minimi (art. 1 commi da 96 a 115 e comma 117 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007).
NB: nei confronti dei
contribuenti che nel 2014 hanno applicato il regime dei nuovi minimi
(di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011) è
stata prevista una clausola di salvaguardia in relazione alla quale gli
stessi hanno la possibilità di proseguire nell’applicazione di tale
regime fino al termine del quinquennio o fino al compimento del 35° anno
di età.
FATTURA DEL CONTRIBUENTE FORFETARIO
IVA e contenuto
La fattura deve contenere gli elementi richiesti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972;
nella fattura non va esposta l’IVA, in quanto operazione non soggetta ad IVA;
nella fattura si deve riportare un’apposita
dicitura, al fine di evincere che il cedente/prestatore rientra nel
regime forfetario, che può avere il seguente contenuto letterale:
“Operazione effettuata ai sensi dell’ art. 1, commi da 54 a 89 della
Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”.
Operazioni intracomunitarie
Stante i chiarimenti che erano stati forniti
con riferimento ai contribuenti che rientravano nel “nuovo regime dei
minimi” si ritiene che anche per i contribuenti che rientrano nel nuovo
regime forfetario, in presenza di cessioni intracomunitarie,
ovvero prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter del D.P.R. n.
633/1972) nei confronti di soggetti passivi IVA “stabiliti” in altro
Paese della UE, il contribuente forfetario italiano non effettua
un’operazione intracomunitaria ma un’operazione interna senza diritto di
rivalsa e sulla fattura indicherà la seguente dicitura: “Operazione
effettuata ai sensi dell’ art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n.
190/2014 – Regime forfetario”. In tal caso il contribuente forfetario
non dovrà comunque procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat
beni o servizi.
Per le cessioni soggette a reverse charge c.d. interno
(come nel caso dei rottami, subappalto edile, ecc.) il contribuente
forfetario italiano dovrà emettere fattura, indicando all’interno della
stessa che il cessionario soggetto passivo IVA non deve comunque
applicare l’IVA (stante i chiarimenti forniti in tema di “minimi” con la
CM 28 gennaio 2008, n. 7/E).
In caso di acquisti intracomunitari
di beni, ovvero di servizi generici di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n.
633/1972 in ambito comunitario, il contribuente forfetario ha l’obbligo
di procedere all’iscrizione al VIES, presentazione degli elenchi
Intrastat acquisti ed integrazione con l’IVA delle fatture relative agli
acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di cui risulta
debitore d’imposta.
Ne consegue che in tali casi si dovrà procedere al versamento dell’IVA
entro il giorno 16 del mese successivo a quello d’effettuazione delle
operazioni, in quanto l’IVA sugli acquisti non è detraibile. Inoltre, il
minimo dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni o
servizi. NB: in linea generale
si fa comunque presente che i contribuenti che applicano il regime
forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori
dell’imposta (acquisti intracomunitari di beni, acquisti di servizi da
non residenti di cui agli artt. 7 e ss. del DPR n. 633/1972) emettono la
fattura (c.d. autofattura) o la integrano (c.d. reverse charge)
con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano
l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
effettuazione delle operazioni.
Operazioni con l’estero
Il contribuente forfetario per le cessioni all’esportazione
indicherà all’interno della fattura il riferimento all’art. 8 del DPR
n. 633/1972 e la dicitura “operazione non imponibile” (ai sensi
dell’art. 21, comma 6, lett. b) del DPR n. 633/1972).
Inoltre, apporrà la corretta dicitura in presenza di operazioni assimilate alle esportazioni
quali servizi internazionali, cessioni verso il Vaticano e nei
confronti di soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da
trattati ed accordi internazionali.
Imposta di bollo
Sulle fatture se il corrispettivo è
superiore ad Euro 77,47 torna l’obbligo di assolvere l’imposta di bollo
nella misura di Euro 2,00 in quanto, come anticipato in precedenza,
l’operazione è non soggetta ad IVA (CM n. 7/E del 2008).NB: sono esenti
dall’imposta di bollo le fatture riguardanti gli acquisti
intracomunitari, nonché le operazioni per le quali il contribuente
minimo assume la veste di debitore d’imposta (ad esempio gli acquisti
soggetti al reverse charge).
Ritenuta d’acconto
Non sono presenti ritenute alla fonte sui
compensi/ricavi percepiti dai contribuenti forfetari. Al riguardo i
contribuenti nel regime forfetario devono rilasciare un’apposita
dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme
afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.