Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

giovedì 28 novembre 2013

Adempimenti fiscali, comunicazioni relative a beni e finanziamenti soci


L'Agenzia delle Entrate ha fornito specifiche tecniche per l'invio dei dati nonché istruzioni alla compilazione del modello per la comunicazione all'Anagrafe tributaria delle informazioni relative ai beni d'impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore e dei finanziamenti all'impresa o le capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell'imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore ai 3.600 euro. Tale limite va calcolato con riferimento alla posizione del singolo socio o familiare senza considerare eventuali restituzioni nello stesso anno. Inoltre, l'obbligo non riguarda le ditte individuali che non utilizzano conti correnti dedicati all'attività commerciale e non hanno predisposto una apposita documentazione relativa a tali operazioni.
Conto "misto" fuori dall'invio, di Ferranti G. Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, Giovedì 28 Novembre 2013, Pag. 27

mercoledì 27 novembre 2013

circolare

http://www.fiscal-focus.it/all/Circolare_settimanale_n._3_del_23.11.2013.pdf

Redditometro Parare del garante della privacy

http://www.fiscal-focus.it/all/Fiscal_News_n._326_del_27.11.2013_Redditometro._Parare_del_garante_della_privacy.pdf

Variazione della rendita. Motivazione esaustiva


Sentenza della CTP di Reggio Emilia

È illegittimo l'atto di variazione della rendita dell’unità immobiliare emesso dall’Agenzia del Territorio senza fornire indicazioni puntuali circa le ragioni della rettifica. È quanto emerge dalla sentenza n. 190/03/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia.

Il caso.
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia del Territorio aumentava la rendita proposta dal contribuente per mezzo della procedura DOCFA. Con il ricorso giurisdizione l’uomo ha chiesto l’annullamento dell’atto di rettifica, per difetto assoluto di motivazione. L’Ufficio, infatti, si era limitato a indicare la nuova categoria e la classe assegnata senza specificare i conteggi e le valutazioni né le ragioni della rettifica eseguita. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha difeso il proprio operato, richiamando, a tal fine, la giurisprudenza di legittimità che ha sostenuto che “l'obbligo di motivazione risulta assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi” acclarati dall’Ufficio, in quali consentono al contribuente di intendere le ragioni della classificazione e successivamente di tutelarsi “deducendo nel pieno esercizio della difesa”.

L’orientamento della Cassazione.
In effetti, la Suprema Corte si è spesso pronunciata in tema di motivazione degli atti di classamento, chiarendo che, qualora l’attribuzione della rendita abbia avuto luogo a seguito della c.d. procedura DOCFA e in base a una stima diretta dell’Ufficio, la stima, che integra il presupposto e il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento, costituisce un atto conosciuto o comunque prontamente conoscibile per il contribuente, poiché posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa. Pertanto, il provvedimento di classamento e attribuzione della rendita è adeguatamente motivato anche ove espliciti “i soli dati oggettivi” accertati dall’Ufficio e la classe attribuita (cfr. Cass. n. 16824/06, n. 5404/12 e n. 15495/13). Tuttavia, se il contribuente si oppone alla rettifica di classamento di un’unità immobiliare, in variazione della proposta fatta a mezzo della procedura DOCFA, l’Amministrazione è tenuta a dare concretamente conto delle ragioni attributive della rendita e della classe, mentre al giudice tributario spetta valutare, con motivazione adeguata, l’idoneità dei dati forniti dall’Ufficio a sostenere la pretesa. È onere della parte pubblica provare nel contraddittorio giurisdizionale con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa nel quadro del parametro prescelto, salva la facoltà del contribuente di fornire la prova contraria (Cass. ord. n. 15495/13 cit.).

Osservazioni della CTP.
Ebbene, il collegio emiliano ha disatteso la tesi dell’Amministrazione secondo cui l'obbligo di motivazione è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Ufficio (ciò in conformità all’indirizzo della Cassazione), accogliendo il ricorso del contribuente. Ad avviso della CTP, nella fattispecie, la procedura d’iscrizione dell'immobile è avvenuta correttamente attraverso la procedura DOCFA e, per stessa ammissione dell’Amministrazione resistente, la variazione di rendita è stata eseguita senza il sopralluogo. Il sopralluogo è infatti avvenuto solo dopo la variazione, “esplicitando solo in un secondo tempo le ragioni di merito e i motivi sulle peculiarità dell'immobile, in relazione alla zona di riferimento, categoria e classe, che sono stati alla base della diversa valutazione”. In ossequio alle disposizioni contenute negli articoli 42 D.P.R. 600/1973 e 7 Legge 212/2000, osserva la CTP, l’Ufficio non è legittimato a integrare i presupposti di fatto e le ragioni che hanno determinato la variazione della rendita proposta, non avendo messo il contribuente in condizione di verificare i motivi della detta variazione che impattano, non solo nell'attribuzione corretta della rendita, ma anche sulla futura tassazione dell'unità immobiliare, secondo le vigenti disposizioni.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Stralcio degli interessi sulle cartelle di pagamento

27 novembre 2013


Gli ultimi emendamenti alla legge di stabilità tornano a toccare il tema della riscossione delle imposte, già oggetto di importanti riforme e in attesa di interventi altrettanto rilevanti lasciati ai decreti attuativi.
Dopo le novità introdotte sulla rateazione e le nuove disposizioni in tema di misure esecutive e cautelari, questa volta l’attenzione si concentra sugli interessi: il Governo dovrà infatti votare la fiducia sulla possibilità offerta ai contribuenti di pagare integralmente gli importi iscritti a ruolo e i compensi spettanti a Equitalia, senza corrispondere però gli interessi di mora maturati dall’affidamento del ruolo all’agente della riscossione o dopo la notifica della cartella di pagamento.

Obiettivo principale è sicuramente quello di trovare nuove fonti da destinare al taglio del cuneo fiscale, ma soprattutto quello di migliorare i rapporti tra fisco e contribuenti, cercando in tal modo di sbloccare una parte significativa del contenzioso.

Ambito di applicazione

Così come delineata, la rottamazione delle cartelle dovrebbe riguardare soltanto gli interessi di mora maturati dopo la notifica della cartella di pagamento o dell’affidamento dell’accertamento esecutivo all’agente della riscossione, mentre dovrebbero essere comunque pagati gli importi iscritti a ruolo, l’aggio di riscossione (pari all’8% dal primo gennaio) e il rimborso delle spese sostenute dall’agente della riscossione (si pensi a tal proposito, alle spese di notifica della cartella di pagamento).

Sarà concesso lo stralcio degli interessi di mora sui ruoli consegnati all’agente della riscossione fino al 31 ottobre 2013 ed emessi dallo Stato, da Agenzie fiscali e dagli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni). Allo stato attuale, invece, non sono previste sanatorie per i ruoli Inps.
Si ritiene inoltre che possano essere ricompresi nella previsione anche i ruoli provvisori, emessi in pendenza di un ricorso contro l’avviso di accertamento, mentre sono sicuramente da escludere le pretese riguardanti i tributi comunitari, ovvero dazi e Iva, e le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti.

La procedura per poter beneficiare dell’azzeramento degli interessi sarà attivata dall’agente della riscossione, il quale provvederà a inviare, entro la fine di maggio 2014, una comunicazione ai soggetti interessati.
Questi ultimi potranno provvedere al pagamento in due rate, la prima entro la fine di giugno 2014, la seconda entro il 16 settembre 2014 e la definizione degli importi si perfezionerà soltanto con il pagamento della seconda rata.
Le modalità attuative saranno definite con successivo decreto del ministero delle Finanze.

La rateazione

Sicuramente la necessità di dover pagare gli importi in due rate potrebbe essere di ostacolo ai contribuenti, i quali potrebbero trovare maggiormente conveniente ricorrere alla nuova rateazione straordinaria recentemente introdotta.

Si ricorda infatti che è concessa la possibilità di richiedere una rateazione decennale allorquando l’importo della rata:
a) sia superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, (per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati);
b) sia superiore al 10% del valore della produzione (per i soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente). In quest’ultimo caso è inoltre richiesto che l’indice di liquidità sia compreso tra 0,50 e 1.

A quanto appena esposto va altresì aggiunto che anche per i piani di rateazione decennale è possibile ottenere una proroga dei pagamenti, sempre prima che sia accertata la decadenza dal beneficio della rateazione.
Il presupposto vincolante è la dimostrazione del peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

IVA Omaggi: cessione gratuita “imponibile”


Determinazione base imponibile e obblighi documentali

Iva Omaggi 150x150
Gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 188/E/1998, “non costituiscono spese di rappresentanza”. Pertanto: i) l’IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile. Non trova, infatti, applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del D.P.R. 633/72; ii) la cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni (art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72).
Vi è da segnalare che la tesi ministeriale possa ritenersi superata con l’emanazione del D.M. 19.11.2008 che detta regole diverse per l’individuazione delle spese di rappresentanza e non differenzia tra “beni oggetto” e “beni non oggetto” dell’attività d’impresa.

La determinazione della base imponibile - Nel caso in cui si verifichino le condizioni per la cessione gratuita imponibile IVA si dovrà procedere alla determinazione della base imponibile e ad espletare gli obblighi documentali.

In tal senso, la base imponibile è rappresentata, ai sensi dell’art. 13, D.P.R. n. 633/72, “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.
I criteri dettati dal Legislatore per la determinazione della base imponibile si riferiscono, dunque, al prezzo di acquisto (impresa di rivendita) o il prezzo di costo (imprese di produzione).
Oltre all’individuazione dei criteri da adottare viene specificato un ulteriore criterio, di natura temporale, ovvero il prezzo di acquisto o il prezzo di costo devono essere determinati nel momento in cui si effettuano le operazioni.

Sebbene la disposizione normativa non appaia limpidissima, sembra indicare che il prezzo d’acquisto o il prezzo di costo devono essere rilevati nel momento in cui si effettua l’omaggio.
Ciò starebbe ad indicare, come chiarito da Assonime con la circolare 42, del 13 ottobre 2009, che il costo "attualizzato" dovrebbe essere coincidente con il “valore residuo del bene al momento del prelievo”, comprensivo di eventuali incrementi per integrazioni o riparazioni, ma al netto del deprezzamento subito nel tempo.

Rivalsa facoltativa – È da tenere in debita considerazione che la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria, come disposto dall’art. 18, D.P.R. n. 633/72. Di conseguenza, come spesso accade, l’IVA rimane quindi a carico del cedente e costituisce per quest’ultimo un costo indeducibile ex art. 99, comma 1, Tuir.
Ai fini pratici, si potrà: emettere una fattura con applicazione dell’IVA, senza addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di “omaggio senza rivalsa dell’IVA ex art. 18, DPR n. 633/72”.

Le altre soluzioni – Nel caso in cui si rinunci alla rivalsa dell’IVA, si potrà optare, oltreché all’emissione della fattura:
- emettere un’autofattura in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni come sopra individuato (prezzo di acquisto o di costo), dell’aliquota e della relativa imposta, specificando che trattasi di “autofattura per omaggi”. La stessa può essere:
  • singola per ciascuna cessione (“autofattura immediata”);
  • globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese (“autofattura differita”).

- si potrà tenere il registro degli omaggi, sul quale annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.
Autore: Redazione Fiscal Focus

lunedì 25 novembre 2013

Liquidazione SRL: la procedura semplificata senza intervento del notaio




 
















La procedura semplificata per la liquidazione della SRL senza intervento del notaio, limitata alle ipotesi di scioglimento previste dalla Legge (ex art. 2484 n. da 1 a 5) o dallo Statuto e che non comporta modifica dello statuto, si e` consolidata ormai tra tutte le Camere di Commercio, che accettano pratiche di messa in liquidazione pur senza la forma dell`atto pubblico notarile.

La procedura semplificata prevede che l`organo amministrativo, accertata la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., deposita la constatazione al Registro Imprese e convoca l`assemblea per la nomina dei liquidatori. Con il verbale di nomina dei liquidatori si apre il procedimento di liquidazione affidato ai liquidatori, i quali si sostituiscono all`organo amministrativo e depositano le loro nomine al Registro Imprese.

Abbiamo pubblicato Liquidazione SRL: procedura semplificata senza intervento del notaio. Il documento comprende (in formato MSWord):
1. modello di delibera accertamento da parte degli amministratori di una delle cause di scioglimento previste dall`art. 2484 c.c., dai numeri 1 a 5 del primo comma
2. convocazione dell`assemblea dei soci
3. modello di deliberazione dell`assemblea dei soci, che prende atto della causa di scioglimento e nomina il/i liquidatore/i
4. modello di approvazione Bilancio finale di liquidazione e istanza di cancellazione dal Registro Imprese.

giovedì 14 novembre 2013

Rimborso spese anticipate per conto del cliente


I professionisti solitamente si trovano a dover sostenere spese che in realtà dovrebbero essere sostenute dal cliente, ma per esigenze di velocità nell'esecuzione dell'incarico vengono anticipate dallo stesso (ad. esempio marche da bollo, contributo unificato, francobolli, postali). Inoltre il professionista può sostenere delle spese di trasferta (di viaggio, alberghiere, di ristorazione, etc.) per l'espletamento, fuori sede, dell'incarico professionale.
Il riaddebito "rimborso" delle spese, che di solito il professionista anticipa per il cliente, può essere analizzato in tre macro categorie: le anticipazioni effettuate in nome e per conto del committente, le spese a forfait e i rimborsi a piè di lista; di seguito analizzeremo brevemente queste tre macro categorie.

Le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente

Le anticipazioni effettuate in nome e per conto del committente (ad esempio imposte, tasse concessioni governative, contributi, imposta di bollo, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria etc.) costuiscono delle mere anticipazioni finanziarie che devono essere :
1) analiticamente documentate, la R.M. n.360393 del 16.01.1978 ha chiarito che ricadono, i "diritti corrisposti agli uffici e risultanti da apposita specifica di liquidazione effettuata nel modulo intestato al cliente committente del servizio ed a quest'ultimo rimesso a giustificazione della richiesta di rimborso", sostenuti dal soggetto passivo (professionista) “in nome e per conto” della controparte che devono essere “provate mediante documentazione a questa intestata” (il cliente); 
2) devono fare riferimento al contratto di mandato con rappresentanza intercorrente tra il cliente e il professionista (art. 1074 c.c.); la R.M. n. 430084 del 15/12/1990 ha precisato che, ai fini dell'esclusione della base imponibile IVA, "possono essere escluse dalla base imponibile IVA soltanto le somme pagate a titolo di rimborso di anticipazioni fatte dal mandatario con rappresentanza per la controparte, non anche i rimborsi di costi sostenuti per l'effettuazione di prestazioni di servizi".
Quando le due condizioni qui sopra siano soddisfatte il professionista dovrà emettere un documento (fattura proforma o fattura) ove tali anticipazioni, sono fuori campo IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n.3, del D.P.R. n.633/1972 "le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate" sono escluse
 dal concorso alla formazione della base imponibile IVA; se l'importo addebitato in fattura è inferiore ad euro 77,47 andrà applicata una marca da bollo di euro 1,81 che sarà addebitata al cliente nella medesima fattura. Tali spese non rappresentano un reddito per il professionista
e il professionista non potrà portare in deduzione dal proprio reddito il relativo onere. 
Tali importi non saranno soggetti a ritenuta d'acconto in quanto in base al combinato
  • dell’art. 25 del D.P.R. n.600/1973, in materia di redditi di lavoro autonomo, ove si stabilisce la ritenuta deve essere determinata facendo riferimento ai “compensi comunque denominati, anche sottoforma di partecipazione agli utili”; 
  • dell’art. 50 del D.P.R. n.597/1973, ove si stabilisce che il reddito di lavoro autonomo deve determinarsi come “differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti all’esercizio dell’arte o della professione effettivamente sostenute nel periodo stesso”.
La risoluzione Min. Fin. n.431325 del 16/2/91 ha riconosciuto l'esclusione dalla base imponibile delle somme anticipate, per conto dei loro clienti (spese sostenute per pratiche notarili, versamento di tasse, eccetera, successivamente incluse nella fattura emessa dall'agenzia a cui viene richiesto il servizio), dalle agenzie automobilistiche che si avvalgono dell'opera di altri operatori del settore; tale l'esclusione è riconosciuta a condizione che tali somme siano distintamente indicate nel registro IVA degli acquisti.
Le spese a forfait
Nel caso in cui, invece, il professionista sostenga delle spese per conto del cliente, ma a nome proprio, con relativo documento di spesa intestato all’esercente la professione, le stesse concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo, saranno soggette a ritenuta d’acconto e saranno imponibili ai fini Iva.
Le spese forfetarie, come peraltro i rimborsi a piè di lista, concorrono a formare il reddito (cfr  risoluzione Agenzia Entrate n. 69/E del  21 marzo 2003) e saranno assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20 per cento, se erogate a soggetti residenti, o del 30 per cento, a titolo di imposta, se erogate a soggetti non residenti (art. 25 DPR 600/73); risultano, inoltre, imponibili ai fini Iva. Nel caso in cui il committente riconosca al professionista, oltre al compenso vero e proprio, anche un rimborso forfetario per le spese sostenute, queste ultime saranno deducibili nel limite del 2 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (art. 54 TUIR comma 5).

I rimborsi a piè di lista

Per i rimborsi a piè di lista con la circolare n. 28/E punto 38 Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2006 si è chiarito che ai sensi dell’articolo 36, comma 29, decreto legge n. 223/2006, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, con effetto dal 4 luglio 2006, sono " fermo restando la natura di compenso dei rimborsi spese, in basealla nuova formulazione del comma 5 dell’art. 54 del TUIR, le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi  addebitate in fattura per l’importo effettivamente pagato dal committente, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo e, quindi, non soggiacciono al limite del 2% previsto dalla prima parte del comma 5 ".
La deduzione integrale sopracitata è però subordinata al rispetto di una serie di adempimenti tributari inderogabili, infatti " Dal punto di vista degli adempimenti,
1) il committente riceverà da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione, il documento fiscale a lui intestato con l’esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio.
2) Il committente comunicherà al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta
3) e invierà allo stesso copia della relativa documentazione fiscale. In questo momento il costo non è deducibile per l’impresa committente.
4) Il professionista emetterà la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate al committente e considererà il costo integralmente deducibile, qualora siano state rispettate le predette condizioni.
5)L’impresa committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese.
Con la circolare 11/E del 16/02/2007 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’inerenza del costo al reddito del committente si manifesta soltanto a seguito dell’emissione della parcella da parte del professionista, contente l’indicazione del rimborso spese.
La condizione 
necessaria per la deducibilità integrale, da parte del lavoratore autonomo, è l'indicazione, nella fattura emessa dall’albergatore o dal ristoratore, del professionista come beneficiario della prestazione.
Nel caso di una prestazione resa nei confronti di più professionisti, nel documento fiscale dovrà essere specificato qual e parte del corrispettivo si riferisce a ciascuno di essi.
Si è precisato che la norma ammette il professionista a dedurre integralmente le spese alberghiere e di ristorazione nell’unica ipotesi in cui esse siano state anticipate dal committente. Se, invece, le stesse sono anticipate dal lavoratore autonomo e addebitate analiticamente al committente, saranno deducibili nel limite del 2 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Riferimenti normativi:
  • Art. 25 del D.P.R. n.600/1973;
  • Art. 50 del D.P.R. n.597/1973;
  • Art. 54 del DPR 917/1986 "TUIR";
  • Art. 15 comma 1 n. 3 DPR 633/72;
  • Art. 1704 Codice Civile;
  • R.M. n.360393 del 16.01.1978;
  • Risoluzione Ministero delle Finanze n. 431325 del 16/02/91;
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n° 63/E del 2003;
  • Circolare Agenzia delle Entrate 28/E del 4/08/2006;
  • Circolare Agenzia delle Entrate 11/E del 16/02/2007.

venerdì 8 novembre 2013

Spesometro 2013 con tutte le fatture



Caccia alle operazioni escluse dal nuovo spesometro dopo la diffusione della modulistica e delle istruzioni ufficiali (in attesa di una proroga delle scadenze che però al momento sembra allontanarsi). Per la predisposizione degli elenchi clienti e fornitori in scadenza il prossimo 12 novembre, occorre immettere apposite procedure nei software contabili per operare l'estrazione dei movimenti da comunicare. L'intreccio tra le regole contenute nel provvedimento del 2 agosto 2013 e le ultime istruzioni fornite dalle Entrate rende complesso il lavoro dei contribuenti.
Che cosa comunicare
La comunicazione delle operazioni Iva del 2012, secondo quanto stabilito dal provvedimento del 2 agosto 2013 e confermato dalle istruzioni di giovedì scorso, può essere compilata in una duplice modalità: analitica e cumulativa.
Chi sceglie lo spesometro analitico deve indicare ogni fattura emessa o ricevuta (e relative note di variazione), con evidenza della data e del numero di emissione e di registrazione. Chi opta per la modalità aggregata riporterà, per ogni cliente e fornitore, il numero delle operazioni cumulate, l'importo totale fatturato (imponibile e Iva) e quello delle note di variazione. Prima di occuparsi della compilazione e del quadro da utilizzare, occorre individuare quali operazioni, tra quelle annotate nei registri Iva del 2012, è necessario includere nello spesometro e quali invece non si devono considerare.
Vanno incluse nell'elenco tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini Iva di qualunque ammontare: imponibili, non imponibili ed esenti. Sono comprese, come chiarito dalle istruzioni definitive, le cessioni gratuite (in caso di autofattura si espone la partita Iva del cedente), le operazioni in reverse charge assoggettate a Iva dal committente.Per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura (vendite dei commercianti al dettaglio e assimilati, documentate da scontrino o ricevuta fiscale), sia la legge sia il provvedimento prevedono l'obbligo solo a partire da un importo unitario di 3.600 euro, Iva compresa. In base alle istruzioni al modello (che paiono superare il dato della legge), la semplice emissione della fattura (anche se facoltativa e affiancata dal rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, con annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi) fa ricadere le operazioni tra quelle da comunicare in ogni caso, a prescindere dal corrispettivo.
Questa estensione vale di fatto solo dal 2014 (spesometro da trasmettere nel 2015), in quanto per il 2012 e il 2013 le fatture dei commercianti al dettaglio e assimilati si comunicano, come già i corrispettivi, solo a partire dalla soglia di 3.600 euro.
Le esclusioni
Il provvedimento di agosto e le istruzioni al modello confermano la lista delle operazioni da non inserire nello spesometro. Si tratta, oltre alle operazioni non rilevanti ai fini Iva (escluse o fuori campo ai sensi degli articoli 2, 3, 5, e 15 della legge Iva), delle importazioni, delle esportazioni di cui all'articolo 8, lettere a) e b) del Dpr 633/72), delle operazioni intracomunitarie e delle operazioni già comunicate all'Aanagrafe tributaria (ad esempio: assicurazione, somministrazione di energia elettrica). Le operazioni verso privati non titolari di partita Iva sono esonerate dallo spesometro qualora il pagamento sia avvenuto attraverso carte di credito, debito o prepagate. Anche se le istruzioni non lo precisano, è da ritenere che l'esclusione (come sancito dall'articolo 21, comma 1-bis del Dl 78/10) sia limitata agli strumenti tracciabili emessi da intermediari finanziari (diversi da quelli esteri senza stabile organizzazione in Italia) soggetti agli obblighi di indagini finanziarie. Quanto alle prestazioni rese a clienti esteri (extra Ue, in quanto le operazioni intracomunitarie sono esonerate), da riportare nella sezione BL (forma aggregata) unitamente a quelle black list, le istruzioni richiedono di indicare anche le operazioni "non soggette". Il riferimento dovrebbe però riguardare solo la comunicazione black list (nella quale le operazioni articolo 7-ter e segguenti sono da includere). Per lo spesometro, invece, le operazioni non soggette ai sensi dell'articolo 7-ter e seguenti non dovrebbero rilevare quanto meno fino al 2012. Qualche dubbio si pone dal 2013 in quanto l'articolo 21 del Dpr 633/72 prevede ora l'obbligo di fatturazione anche per queste operazioni.
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CHE COSA COMUNICARE

IN GENERALE
8 Operazioni imponibili attive e passive comprese quelle in reverse charge, nonché cessioni gratuite e operazioni in regime del margine (solo parte imponibile)
8 Acquisti di beni e servizi da non residenti (articolo 7-bis, 7-ter, eccetera) oggetto di autofattura ai sensi dell'articolo 17
8 Operazioni non imponibili (tra cui cessioni a esportatori abituali, cessioni di navi di cui all'articolo 8-bis, servizi internazionali ai sensi dell'articolo 9
8 Operazioni esenti di cui all'articolo 10

LE SOGLIE
8Operazioni con emissione di fattura: da comunicare per qualunque importo
8TestoOperazioni senza emissione di fattura: comunicazione solo per importi unitari superiori a 3.600 euro Iva compresa
8Operazioni con emissione di fattura da parte di commercianti al dettaglio che le annotano nel registro dei corrispettivi: da comunicare per qualunque importo dal 2014; per 2012 e 2013 solo da 3.600 euro in su
8Acquisti presso operatori al dettaglio con pagamento in contanti sopra ai mille euro e fino a 15mila euro, effettuati da extracomunitari dal 29 aprile 2012

CASI PARTICOLARI
8Cessioni gratuite documentate da autofattura: da indicare con il numero di partita Iva del cedente
8Fatture cointestate: da comunicare per ognuno dei cointestatari
8Leasing e noleggi: da comunicare ordinariamente da parte degli utilizzatori, mentre le società concedenti indicano queste operazioni nell'apposita comunicazione (con possibilità di avvalersi del modello di spesometro)
8Schede carburante: da comunicare con le modalità previste per il documento riepilogativo (senza indicazione dei fornitori)

COSA NON COMUNICARE

CASI PARTICOLARI
8Operazioni con paesi black list; queste operazioni sono da comunicare, con la specifica periodicità, utilizzando la sezione BL del modello dello spesometro
8Acquisti di carburante effettuati con carta di credito o altri mezzi elettronici, senza utilizzo della scheda carburante
8Acquisti da San Marino; vanno esposti esclusivamente nella sezione SE dello spesometro
8Operazioni finanziarie esenti articolo 10, comunicate all'archivio dei rapporti finanziari
8Passaggi interni tra attività separate (articolo 36)

IN GENERALE
8Tutte le operazioni escluse o fuori campo Iva (articoli 2, 3, 5 e 15 del Dpr 633/72)
8Importazioni
8Esportazioni (articolo 8, lettere a) e b) del Dpr 633/72)
8Operazioni intracomunitarie (beni e servizi)
8Operazioni già oggetto di separata comunicazione alla anagrafe tributaria ai sensi dell'articolo 7 del Dpr 605/73
8Operazioni senza emissione di fattura a privati consumatori per importi sopra 3.600 euro pagate con mezzi di pagamento elettronici



Luca Gaiani SOLE24ORE

lunedì 4 novembre 2013

CRISI SETTORE TURISTICO - TURISMO - VIAGGI



Ponte Ognissanti, rilevazione Assoviaggi-Confesercenti: “Flessione fra il 12 ed il 20% delle prenotazioni dei viaggi verso l’estero, quasi fermo il mercato interno”

firenze

Tra le destinazioni turistiche leggera crescita per costiera amalfitana, sorrentina e isole. Tengono Roma, Firenze e Venezia ma all’insegna del turismo mordi-e-fuggi. Il Presidente Amalio Guerra: “Crisi e incertezza politica non fanno bene al turismo. Il comparto delle agenzie ha bisogno di interventi urgenti, migliaia di imprese potrebbero chiudere per sempre”

Nemmeno il ponte di Ognissanti sfugge alla crisi: il clima generale di sfiducia e le ridotte disponibilità economiche spingono gli italiani ad ignorare il primo “weekend lungo” della stagione, opportunità utile per un viaggio dopo aver archiviato le vacanze estive.
Secondo le rilevazioni di Assoviaggi, l’associazione delle agenzie di viaggio di Confesercenti, per il prossimo ponte le prenotazioni verso l’estero sono in flessione fra il 12 e il 20%. In calo anche il movimento turistico in Italia, dove a tenere sono solo Ischia, Capri, costiera amalfitana e sorrentina (in leggera crescita favorite anche dal clima temperato) e le città d’arte come Firenze, Roma e Venezia. Queste ultime, infatti, mantengono un forte appeal anche se per un turismo mordi e fuggi (2 o 3 giorni di soggiorno).
“Ormai la situazione economica in cui versa l’Italia e l’instabilità politica del non fare hanno letteralmente sconvolto ogni possibile ipotesi previsionale dei movimenti turistici”, commenta Amalio Guerra, presidente di Assoviaggi. “La perdita di disponibilità economica degli italiani ha ridotto ulteriormente i budget di spesa per vacanze e si viaggia appena ci sono le offerte, anche fuori dai periodi canonici”.
Sui movimenti verso l’estero pesa anche il perdurare della crisi dell’area mediterranea, in particolare in Egitto e sul Mar Rosso, che ha causato perdite economiche notevoli, frenando le prenotazioni verso mete precedentemente molto gettonate dai visitatori italiani. “In questo particolare frangente”, spiega Guerra, “i tour operator hanno perso un’opportunità nel gestire in maniera costruttiva questa destinazione non offrendo le necessarie garanzie sul viaggio e sulla cui scelta ha influito negativamente anche il parere di pericolosità espresso dall’Unità di Crisi della Farnesina. Molti punti sulla gestione dei rapporti tra organizzazione e intermediazione, se discussi con spirito costruttivo, aiuterebbero sicuramente in questa particolare situazione.”
Anche le destinazioni europee registrano una flessione, influenzata in parte dal fenomeno della prenotazione online, effettuata autonomamente da clienti spesso inconsapevoli che i servizi così acquistati non hanno alcuna garanzia in caso di rinuncia o modifiche, o che possono nascondere delle trappole.
Per quanto riguarda il mercato italiano, dalle rilevazioni di Assoviaggi emerge come la crisi abbia modificato le modalità di vacanza dei nostri concittadini, che riducono la permanenza e sfruttano sistemazioni presso amici o parenti, non producendo, così, entrate dirette per il settore. Si riscontra poco movimento per quasi tutte le destinazioni tradizionali del periodo: ferma soprattutto la montagna, a causa del maltempo; si attende la presenza della neve per rilevare cambiamenti sensibili.
“L’incertezza sugli scenari futuri non aiuta certo il comparto turistico. Il settore delle agenzie di viaggio necessità di interventi urgenti e di una lungimirante strategia da parte delle politiche del settore. Diversamente, si profila il rischio reale che centinaia di agenzie di viaggio chiudano per sempre i battenti, con la perdita di migliaia di posti di lavoro e l’aggravarsi della crisi di un settore che garantisce sicurezza per il turista, servizi di qualità, accoglienza e professionalità. Inoltre – prosegue il presidente Assoviaggi – l’ipotesi del Governo di tornare a ridurre l’uso del contante, che sembra ora si voglia accantonare,  ancora una volta fa colpevolmente dimenticare la vera priorità che consiste nel tagliare drasticamente i costi della moneta elettronica per imprese e cittadini. Non crediamo sia questa disposizione a favorire la tracciabilità degli evasori, mentre rappresenta un ulteriore impedimento per gli agenti di viaggio nello svolgimento della propria attività lavorativa, riducendo i margini a causa degli alti costi delle commissioni per i pagamenti con le carte. Pensavamo di avere raggiunto il fondo, ma al peggio non c’è mai limite”.

Errati versamenti e conseguenti sanzioni per il versamento del diritto annuale CCIAA

Errati versamenti e conseguenti sanzioni per il versamento del diritto annuale CCIAA: nota MISE
Con Nota 22 ottobre 2013, n. 172574 il Ministero dello Sviluppo Economico, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 27/2013, ha affermato che le sanzioni conseguenti all'errato versamento del diritto annuale della Camera di Commercio sono erogate in accordo ai criteri applicabili in generale ai tributi.
In particolare è stato chiarito che il versamento inferiore al dovuto del diritto annuale, anche comprensivo della maggiorazione dello 0,40%, non può essere considerato tardivo ma insufficiente.
Sarà, pertanto, possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso per sanare la violazione con il pagamento della sanzione ridotta (3%) applicata sulla differenza tra quanto versato e quanto dovuto.
Si precisa, infine, che detti chiarimenti hanno effetto "a decorrere dai ruoli resi esecutivi successivamente all'emanazione della presente nota".

D.L. n.102/2013 : detrazione degli oneri assicurativi



Il testo del D.L. n.102/2013, che sta seguendo l’iter necessario per la sua conversione in legge, apporta delle modifiche importanti per quanto riguarda la detrazione degli oneri assicurativi.
La soglia massima di detraibilità dei premi assicurativi sulla vita e contro gli infortuni viene innalzata a 630 euro per il 2013 e a 530 per il 2014 (a differenza degli originari 230 euro) .
Tali limiti sono stati estesi ai contratti di assicurazione sulla vita e sugli infortuni stipulati o non rinnovati entro il 31 dicembre 2000.

I contratti interessati dalle modifiche
Sostanzialmente le modifiche al testo originario del decreto riguardano: 
-      i contratti aventi a oggetto il rischio morte (compresi quelli che prevedono l'erogazione della prestazione in caso di morte e quelli che prevedono l'erogazione in caso di permanenza in vita). Per quanto riguarda i contratti  che prevedono l'erogazione in caso di permanenza in vita, è possibile detrarre solo per la parte del premio riferibile al rischio morte; 
-          i contratti aventi a oggetto il rischio d'invalidità permanente (causata da infortuni o  da malattia); 
-         i contratti aventi a oggetto il rischio di non autosufficienza che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana; 
-         contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti entro il 31 dicembre 2000.

NOTA BENE - Va detto che le polizze assicurative per l’invalidità mantengono la soglia della detrazione a 1.291 euro, come in origine, nonostante inizialmente fosse stata abbassata a 630 euro per il 2013 e a 230 per il 2014.


 L’attuale detrazione degli oneri assicurativi
L’attuale regime di detraibilità dei premi (per l’anno 2012) versati a fronte di determinate polizze assicurative era già stato modificato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168. A seguito di dette modifiche dal 2001 sussiste, da un punto di vista fiscale, una distinzione fra 
-         assicurazioni aventi finalità esclusivamente assicurative dal rischio morte o invalidità permanente;   
-         assicurazioni a carattere finanziario;   
-         assicurazioni con finalità previdenziali.
Tuttavia, considerando che le modifiche appena indicate non hanno effetto retroattivo, i contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 seguono ancora le “vecchie” regole di detraibilità. 
Per individuare la corretta disciplina è necessario quindi distinguere a seconda che i contratti siano stati: 
-         stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000; 
-         ovvero a partire dal 1° gennaio 2001 

Contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000 
Risultano detraibili nella misura del 19% i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, purché corrisposti sulla base di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000. La detrazione concernente i premi per assicurazione sulla vita o contro gli infortuni è concessa a condizione che il contratto di assicurazione: 
 -         abbia durata non inferiore ai 5 anni dalla data di stipula; 
 -         per il periodo di durata minima non consenta la concessione di prestiti.
Se l’assicurazione è mista infortuni/malattia è necessario individuare la quota di premio che copre il rischio infortuni, in quanto solamente quest’ultimo è onere detraibile. Il premio versato per la polizza malattia non è detraibile. 

I contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2001 

Danno diritto alla detrazione d’imposta solamente se riguardano assicurazioni aventi per oggetto: 
-         il rischio di morte; 
-         il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante;   
-         il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (cioè l’incapacità di eseguire autonomamente le seguenti attività: assunzione degli alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti). Viene considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa.
Inoltre, i contratti di assicurazione devono prevedere: 
-         la copertura del rischio per  l’intera vita dell’assicurato; 
-         in nessun caso è ammessa la facoltà di recesso da parte dell’assicurazione.  

Il limite massimo detraibile per tale tipologia di oneri è pari nel 2012 a € 1.291,14. Ciò significa che l’importo della detrazione riconosciuta al contribuente potrà essere, al massimo, pari a:
€ 1.291,14 x 19% = € 245,32



ESEMPIO
Ad esempio, un contribuente, nel 2012, ha corrisposto un premio relativo a polizza di assicurazione stipulata in data 20/01/2005 pari ad € 2.600,00, di cui:
-        relativo al rischio morte: € 150,00; 
-        relativo all’invalidità permanente non inferiore al 5%: € 1.300,00; 
-        di natura finanziaria: € 1.150,00.
In Unico, il contribuente potrà indicare la parte del premio relativa al rischio morte (€ 150,00) e all’invalidità permanente non inferiore al 5% (€ 1.300,00).
La restante parte del premio di natura finanziaria (€ 1.150,00 versata al fine di ottenere una rendita differita) non è detraibile. Il dichiarante, comunque, anche se ha versato un premio potenzialmente detraibile di € 1.450,00 (€ 1.300,00 + € 150,00), potrà indicare in dichiarazione dei redditi solo l’importo massimo di € 1.291,14 arrotondato a € 1.291,00.


Con le modifiche apportate dal D.L. 102/2013 che verrà convertito in legge, la nuova detrazione per il 2013 sarà pari sempre (a patto di ulteriori modifiche) al 19%, ma fino a una soglia massima di 630 euro e di 530 per il 2014 (a differenza degli originari 230 euro previsti nel testo originario del D.L. 102/2013).
Nell’esempio precedente, dunque, l’importo della detrazione riconosciuta al contribuente potrà essere, al massimo, pari a € 119,70, € 120 arrotondato (€ 630 x 19%) nel 2013 e a € 100,70, € 101 arrotondato (€ 530 x 19%), per il 2014.  



NOVITÀ DETRAZIONE ONERI ASSICURATIVI (conv. in legge D.L. 102/2013)
PERIODO
SOGLIA MASSIMA DI DETRAIBILITÀ
IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE
2012
1.291
€ 245
2013
630
€ 120
2014
530
101



IMU e Tares: i comuni lottano contro il tempo

30 ottobre 2013

IMU e Tares: i comuni lottano contro il tempo

Gli enti locali hanno tempo fino al 30 novembre 2013 per approvare il bilancio previsionale, grazie alla proroga loro concessa.
Inoltre, grazie al D.L. 102/2013, c.d. Decreto IMU, viene differito anche il termine per approvare o variare i regolamenti tributari, le aliquote e le tariffe.

I dati mancanti - Il problema è che i comuni non hanno a oggi tutte le informazioni necessarie a riadattare il bilancio. A fine ottobre agli enti locali non è stato comunicato, infatti, quanto devono versare e ricevere dal Fondo di solidarietà comunale, mancando un DPCM, quanto mai atteso e indispensabile.
I comuni non hanno nemmeno notizia in merito a come dovranno riversare le somme all’Erario; se tramite trattenuta dagli incassi dagli F 24 IMU o se riceveranno una quota di fondo, al netto della loro quota di alimentazione.
Stessa cosa per la Tares, dato che le modifiche apportate dalla Camera al Ddl di conversione del D.L. 102/2013 sembrano stabilire che ogni ente locale ha libero arbitrio nella determinazione della base imponibile del tributo. Ma solo grazie alla conversione in legge definitiva del decreto sarà veramente attuabile.

L’incertezza sulle sorti dell’IMU sull’abitazione principale - Le sorti dell’IMU relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale non sono ancora chiare. Il saldo IMU non è chiaro se debba essere versato o meno. Oggi 30 ottobre 2013 non v’è certezza per gli enti locali, figuriamoci per i contribuenti.
È comunque certo che il 16 dicembre 2013 è il termine ultimo per il versamento del saldo IMU 2013 (probabilmente con l’esclusione di abitazione principale e pertinenze, fatta eccezione per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, immobili delle coop. edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica con le stesse finalità degli Iacp; fabbricati rurali e terreni agricoli). Ciò in attesa di formalizzazione nella Legge di stabilità 2014, sempre che vi siano le risorse finanziarie sufficienti.

Immobile in comodato ai figli assimilato all’abitazione principale - Tra le altre scelte che ogni comune dovrà operare nel proprio regolamento si evidenzia quella dell’assimilazione ad abitazione principale dell’immobile concesso in comodato gratuito ai figli; ogni ente competente potrà già per i versamenti IMU del saldo 2013, bloccare per questi immobili i pagamenti (sulla prima rata mancano le compensazioni statali, calcolate con le vecchie regole, dunque non è possibile richiedere alcun rimborso).
Ciò grazie alla reintroduzione delle regole Ici che consentivano di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in comodato gratuito ai figli nel testo del D.L. 102/2013.
Il contribuente dovrà tuttavia attendere la decisione comunale che arriverà entro il 9 dicembre 2013, in quanto grazie a un altro emendamento, viene reintrodotto il meccanismo che collega la validità dei regolamenti tributari alla loro pubblicazione sul sito Internet dell'ente.
Prima di quella data non sarà possibile avere il quadro definitivo dell'aliquota da applicare per il pagamento del saldo.

Studi di settore per agente di commercio

30 ottobre 2013

Studi di settore per agente di commercio

Cassazione Tributaria, ordinanza del 29 ottobre 2013

Non sfugge all’accertamento induttivo, basato sugli studi di settore, l’agente di commercio che non riesce a giustificare l’incongruenza rilevante tra i ricavi dichiarati e le risultanze dello standard applicato dall’Ufficio.

La sentenza.
È quanto emerge dall’ordinanza 29 ottobre 2013, n. 24367, della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile T.

Il caso. La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 2004 notificato a un contribuente toscano, esercente l’attività di agente di commercio, per essersi discostato “parecchio” nell’indicazioni dei ricavi, relativamente alle provvigioni ricevute, dalle risultanze dello specifico studio di settore. Nei primi due gradi di giudizio i giudici tributari della Toscana hanno dato ragione al contribuente. Ora la Cassazione ha rimesso in discussione l’intera vicenda, accogliendo il ricorso prodotto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di secondo grado secondo cui l’atto impositivo si basava sugli studi di settore, che costituivano sì prova presuntiva, ma senza che tuttavia l’ente impositore avesse tenuto conto “della particolare struttura organizzativa” nella quale il contribuente operava, né del fatto che la società del quale il medesimo era socio e subagente era uscita vittoriosa in un analogo contenzioso di accertamento per preteso maggior reddito.

L’orientamento seguito dalla S.C. Gli Ermellini ribadiscono l’orientamento secondo cui, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione Finanziaria può - ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 - fondare il proprio accertamento sia sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta”, sia sugli studi di settore, come nella fattispecie, nel quale ultimo caso l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale del comparto merceologico, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti “sintomatici” per la ricostruzione del reddito del contribuente (cfr. Cass. n. 16430 del 2011).
Del resto in tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una “grave incongruenza”, ai fini dell'avvio della procedura finalizzata all'accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dall'articolo 10 della Legge 8 maggio 1998, n. 146, il quale non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento, come nel caso in esame, in cui comunque il divario con quanto indicato in dichiarazione era abbastanza rilevante (v. SS.UU. n. 26635 del 2009).

Omessa motivazione della CTR. Nel caso in esame, ad avviso degli Ermellini, la CTR della Toscana è incorsa nel vizio di omessa o insufficiente motivazione non avendo specificato sulla base di quali elementi abbia ritenuto di poter condividere le giustificazioni offerte dal contribuente ai fini del superamento della presunzione di maggior reddito. Di qui il rinvio ad altra sezione della CTR Toscana per nuovo esame.
Autore: Redazione Fiscal Focus

 

Ai fini TARSU, campeggio equiparato a civile abitazione


30 ottobre 2013

Equitalia. Sì a notifica diretta per posta

Ai fini TARSU, campeggio equiparato a civile abitazione

Campeggi e strutture alberghiere, ai fini TARSU, devono essere parificati alle civili abitazioni. Lo ha chiarito la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la sentenza 336/02/13 depositata lo scorso 25 ottobre, confermando l’orientamento già espresso in proposito con la sentenza n. 177/02/13 del maggio scorso. I giudici salentini di primo grado prendono invece le distanze da quel filone giurisprudenziale (di merito) che ritiene inesistente la notifica della cartella esattoriale effettuata direttamente per posta da Equitalia, ossia senza l’ausilio degli ufficiali di riscossione o degli altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale.

Il caso.
La controversia è scaturita da una cartella di pagamento con cui Equitalia, per conto del Comune di Gallipoli, richiedeva a una srl il pagamento di oltre 55mila euro a titolo di TARSU per l’anno 2010, in relazione a un campeggio da questa gestito. In sede di impugnazione la contribuente ha eccepito l’illegittimità sia della cartella, per inesistenza della notifica, sia della tariffa, per contrasto con l’articolo 68 del D.Lgs. n. 507/1993, giacché il comune di Gallipoli avrebbe dovuto applicare la medesima tariffa prevista per le civili abitazioni, con conseguente illegittimità del regolamento e della relativa delibera comunale, di cui è stata domandata la disapplicazione.

Notifica valida. Orbene, per quanto riguarda la nullità della cartella esattoriale, in relazione al dedotto vizio (insanabile) del procedimento di notificazione, la CTP ammette la possibilità che la notifica sia effettuata anche a mezzo posta direttamente da Equitalia, per il tramite dell’ufficiale postale. I giudici pugliesi hanno ritenuto non decisivi gli argomenti della difesa in ordine alla eliminazione dal capo dell’art. 26 co. 1 D.P.R. 600/73 del termine “lettera” e del riferimento all’invio della raccomandata a/r da parte dell’esattore; “il riferimento che la notifica possa essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento – si legge in sentenza – non può essere inteso se non come riguardo direttamente alla persona del concessionario. Ritenere diversamente (…) appare non sorretto da adeguata giustificazione, giacché il ricorso al servizio postale è già previsto dal sistema processuale come una forma con cui l’ufficiale giudiziario e gli altri soggetti indicati nell’art. 26 citato possono fare ricorso per effettuare la notifica”.

In vacanza la quantità di rifiuti non cambia.
Alla ricorrente va decisamente meglio sul fronte dell’illegittimità della tariffa applicata dal Comune. Infatti l’articolo 68 del D.Lgs. n. 507/1993 stabilisce che i Comuni, per l’applicazione della tassa, devono adottare apposito regolamento che deve contenere la classificazione delle eventuali sottocategorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria. Con il comma 2 del predetto articolo il Legislatore ha voluto intendere che l’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto di alcuni gruppi di attività o di utilizzazione, specificando (lett. c) “che sono compresi in un’unica categoria i locali e le aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri”. Nella fattispecie, conclude il collegio di primo grado, il Comune ha violato le disposizioni del menzionato articolo 68 poiché ha assoggettato locali con omogenea potenzialità di rifiuti a diverse tariffe. È indubbio infatti che la capacità produttiva di un esercizio alberghiero e/o di un campeggio sia, almeno in parte, la medesima di quella di una civile abitazione: sarebbe irragionevole sostenere che un nucleo familiare in vacanza produca una maggiore quantità di rifiuti rispetto a quelli ordinariamente prodotti tra le mura domestiche.

Riliquidazione della TARSU.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la CTP di Lecce ha parzialmente accolto il ricorso della società, disponendo, per l’effetto, la riliquidazione della tassa secondo il criterio dell’assimilazione delle superfici destinate alle unità abitative del campeggio a quelle delle civili abitazioni. Spese compensate.
Autore: Redazione Fiscal Focus