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martedì 17 dicembre 2013

Omesso versamento IVA: regime sanzionatorio

Omesso versamento IVA: regime sanzionatorio

La configurazione del reato di omesso versamento IVA comporta l’applicazione della pena detentiva da sei mesi a due anni e alla sentenza di condanna conseguono, oltre alla pena principale, le pene accessorie stabilite dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è prevista la confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter del codice penale.

La confisca per equivalente in caso di patteggiamento - La confisca per equivalente, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 45189 dell’8 Novembre 2013, è sempre prevista, sia in caso di decreto penale ma anche in caso di patteggiamento se il contribuente debitore dell'erario non abbia estinto il suo debito Iva col fisco.

In sostanza, nel caso in cui le parti nel “patteggiamento” dovessero prevedere l'esclusione della confisca, il giudice non è obbligato a recepirlo, o a recepirlo per intero, rimanendo vincolato soltanto alle previsioni dell'accordo che rientrano nella disponibilità delle parti stesse.

Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia pagato per intero l'imposta anche se successivamente alla scadenza penalmente rilevante, pur risultando comunque integrato il reato, la confisca per equivalente non si può più eseguire. Si tradurrebbe, infatti, in una ingiustificata doppia sanzione.

Il “quantum” della confisca -
Sul quantum della confisca per equivalente, la Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 44445 del 4 Novembre 2013, ha evidenziato, da ultimo, che per i reati tributari è possibile applicare la confisca per equivalente non soltanto al prezzo ma anche al profitto del reato. Nel caso di omesso versamento dell'Iva tale profitto coincide proprio con la somma non versata.

Sanzioni tributarie - Il reato penale di omesso versamento IVA non si pone in rapporti di specialità rispetto all'analoga violazione tributaria che prevede la sanzione del 30% dell'importo non versato in base all'articolo 13, co. 1 del D.Lgs. 471/1997.
La mancanza del rapporto di specialità è giustificata dalla diversa composizione degli elementi costitutivi delle violazioni:
  • la presentazione della dichiarazione Iva è richiesta solo ai fini penali;
  • mentre l'omesso versamento degli acconti Iva è richiesto solo per la violazione tributaria.

Non potrà, quindi, invocarsi la non sanzionabilità ai fini tributari degli omessi versamenti in presenza di condanna penale del medesimo trasgressore, a norma dell'articolo 19 del decreto 74/2000.

Le “attenuanti” - Il versamento effettuato “dopo il 27 Dicembre” non esclude la configurazione del reato, però il soggetto attivo può usufruire dell’attenuante prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, norma che prevede la diminuzione fino a un terzo della pena principale prevista ed esclude l’applicazione delle pene accessorie.

Secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, al fine di ottenere, la riduzione della pena, è necessario che l'estinzione integrale del debito avvenga prima dell'apertura del dibattimento. In concreto, quindi, per beneficiare dell'attenuante il contribuente dovrà estinguere le rate prima di tale udienza.

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