Gli
apporti effettuati dai soci, nelle realtà a base familiare, sono
effettuati spesso con poca attenzione a come viene formalizzata la
volontà dei soggetti coinvolti: spesso ci si affida a bonifici con
causali generiche o addirittura, a movimenti in denaro contante.
In una contabilità semplificata come quella della ditta individuale o delle società di persone è molto difficile risalire alla causa effettiva di questi apporti ed è frequente assistere a movimentazioni in entrambe le direzioni: dal socio/familiare alla società/ditta individuale e viceversa, dove la differenza tra prelievo di utili, anticipi di somme o veri e propri finanziamenti è molto vago.
Oggi arriva una buona notizia grazie all’interpretazione dottrinale delle indicazioni fornite nelle istruzioni ministeriali: i titolari delle ditte individuali in semplificata possono evitare la compilazione della comunicazione dei finanziamenti in presenza di conti cointestati.
In tal caso non vanno comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati dal familiare del titolare in contabilità semplificata se:
- i conti correnti non sono intestati esclusivamente al titolare;
- oppure sono utilizzati anche per esigenze personali o familiari
e in assenza di altra documentazione relativa a tali operazioni.
Le istruzioni ministeriali al modello, pubblicate lo scorso 27 novembre 2013, precisano che “l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni esiste sia per le imprese in contabilità ordinaria sia per quelle in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione".
Tale adempimento deve essere effettuato, quindi, sia a prescindere dalla forma in cui viene esercitata l'impresa (individuale o collettiva) sia a prescindere dal regime contabile adottato (semplificato o ordinario).
Tuttavia, l’amministrazione sembra aver preso atto dell’eccessiva difficoltà di individuare i versamenti ricevuti dalla ditta individuale in tutti i casi in cui possono affluire sui conti correnti anche versamenti operati con finalità non inerenti all’esercizio dell’attività commerciale.
Ha quindi previsto un’esenzione specifica, delineando un perimetro ben definito: i conti devono essere cointestati o utilizzati per scopi anche personali, a meno che non esista una scrittura privata o altra documentazione predisposta dagli interessati per provare la motivazione del versamento.
Ad esempio, un imprenditore individuale in contabilità semplificata, con un unico conto corrente utilizzato sia per esigenze personali che per i pagamenti relativi all’impresa, che riceve dal genitore una somma di denaro a titolo di donazione attraverso un versamento sul conto corrente, potrà non inserire questo importo nella comunicazione dei finanziamenti, dato che utilizza tale conto anche per scopi personali o familiari.
Tale esenzione non riguarderebbe, secondo le interpretazioni della dottrina, le ditte individuali e le società in genere in contabilità ordinaria, le quali sono tenute alla comunicazione in ogni caso in cui vi siano dei flussi sopra-soglia fatti dai soci/familiari della ditta verso la società/ditta individuale.
Esclusi i flussi ricevuti da associati in partecipazione – Se la ditta individuale risulta destinataria di finanziamenti da parte di un associato in partecipazione, non sussistono le condizioni per procedere con la comunicazione, in quanto la stessa deve essere effettuata solo quando i soci o i familiari dell'imprenditore effettuano finanziamenti o capitalizzazioni.
Considerando che in tal caso, l'associato in partecipazione non può definirsi socio né parimenti risulta essere familiare del titolare, non deve essere effettuato l’adempimento.
In una contabilità semplificata come quella della ditta individuale o delle società di persone è molto difficile risalire alla causa effettiva di questi apporti ed è frequente assistere a movimentazioni in entrambe le direzioni: dal socio/familiare alla società/ditta individuale e viceversa, dove la differenza tra prelievo di utili, anticipi di somme o veri e propri finanziamenti è molto vago.
Oggi arriva una buona notizia grazie all’interpretazione dottrinale delle indicazioni fornite nelle istruzioni ministeriali: i titolari delle ditte individuali in semplificata possono evitare la compilazione della comunicazione dei finanziamenti in presenza di conti cointestati.
In tal caso non vanno comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati dal familiare del titolare in contabilità semplificata se:
- i conti correnti non sono intestati esclusivamente al titolare;
- oppure sono utilizzati anche per esigenze personali o familiari
e in assenza di altra documentazione relativa a tali operazioni.
Le istruzioni ministeriali al modello, pubblicate lo scorso 27 novembre 2013, precisano che “l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni esiste sia per le imprese in contabilità ordinaria sia per quelle in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione".
Tale adempimento deve essere effettuato, quindi, sia a prescindere dalla forma in cui viene esercitata l'impresa (individuale o collettiva) sia a prescindere dal regime contabile adottato (semplificato o ordinario).
Tuttavia, l’amministrazione sembra aver preso atto dell’eccessiva difficoltà di individuare i versamenti ricevuti dalla ditta individuale in tutti i casi in cui possono affluire sui conti correnti anche versamenti operati con finalità non inerenti all’esercizio dell’attività commerciale.
Ha quindi previsto un’esenzione specifica, delineando un perimetro ben definito: i conti devono essere cointestati o utilizzati per scopi anche personali, a meno che non esista una scrittura privata o altra documentazione predisposta dagli interessati per provare la motivazione del versamento.
Ad esempio, un imprenditore individuale in contabilità semplificata, con un unico conto corrente utilizzato sia per esigenze personali che per i pagamenti relativi all’impresa, che riceve dal genitore una somma di denaro a titolo di donazione attraverso un versamento sul conto corrente, potrà non inserire questo importo nella comunicazione dei finanziamenti, dato che utilizza tale conto anche per scopi personali o familiari.
Tale esenzione non riguarderebbe, secondo le interpretazioni della dottrina, le ditte individuali e le società in genere in contabilità ordinaria, le quali sono tenute alla comunicazione in ogni caso in cui vi siano dei flussi sopra-soglia fatti dai soci/familiari della ditta verso la società/ditta individuale.
Esclusi i flussi ricevuti da associati in partecipazione – Se la ditta individuale risulta destinataria di finanziamenti da parte di un associato in partecipazione, non sussistono le condizioni per procedere con la comunicazione, in quanto la stessa deve essere effettuata solo quando i soci o i familiari dell'imprenditore effettuano finanziamenti o capitalizzazioni.
Considerando che in tal caso, l'associato in partecipazione non può definirsi socio né parimenti risulta essere familiare del titolare, non deve essere effettuato l’adempimento.
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