Requisiti per gli Incaricati
L'attività di Incaricato alle Vendite di cui alla legge 173/2005 e legge 114/98 può essere svolta da tutte le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:
· avere la maggiore età,
· non avere pendenze penali,
· essere in possesso del tesserino di riconoscimento
rilasciato dalla società,
Aspetti
FiscaliTale attività può essere svolta da chiunque, purchè in possesso dei requisiti come sopra riportato, in quanto le provvigioni percepite non cumulano con altri eventuali redditi e non devono essere dichiarati in base alla R.M.180/E del 12.07.95 in quanto sono soggetti ad una ritenuta alla fonte definitiva del 23% sul 78% come contemplato dal D.P.R. 600/73 art.25 Bis. Inoltre le provvigioni incassate non rientrano nel calcolo del limite per essere a carico del coniuge ai fini della detrazione fiscale. Pertanto coloro che percepiscono solo provvigioni derivanti da attività di incaricato alle vendite a domicilio sono sempre fiscalmente a carico del proprio coniuge e pertanto è possibile usufruire della relativa detrazione fiscale. Posizione IVA L'attività di incaricato alle vendite a domicilio può essere svolta senza iscrizione all'Ufficio IVA quando è svolta in modo occasionale per importi annui di provvigioni non superiori a 5.000 Euro netti; superando questo limite subentra l'obbligo di iscrizione all'Iva come contemplato dalla R.M. 18/E del 27.01.2006. Aspetti previdenziali Le provvigioni percepite dagli incaricati sono soggette al contributo INPS in base alla legge 335/95 sull'ammontare oltre i 5.000 euro di provvigioni nette (6.410 -22% detrazione). La quota Inps è a carico di 1/3 per l'incaricato e 2/3 per la società committente; l'adempimento del versamento all'Inps è a carico della società committente in qualità di sostituto di contributo. L'iscrizione all'Inps è a carico dell'incaricato a mezzo del modulo di iscrizione. La riduzione dell'aliquota Inps deve essere inoltrata alla società committente a mezzo specifica dichiarazione. Limitazioni dell'attività I seguenti casi sono situazioni soggettive dove l'attività di incaricato alle vendite a domicilio è sempre consentito ed è compatibile sia fiscalmente che giuridicamente ma ci possono essere delle penalizzazioni in funzione a delle limitazione o revoche dei diritti acquisiti. Pertanto tutti coloro che si trovano nei seguenti casi:
· disoccupazione,
· mobilità,
· pensione di invalidità,
· cassa integrazione,
· pensione previdenziale,
· dipendenti di enti pubblici,
· percettori di assegni assistenziali,
possono subire una
riduzione delle prestazioni concesse o anche la definitiva revoca.Lavoratori dipendenti. L'attività di incaricato alle vendite è FISCALMENTE compatibile con qualunque tipo di attività di lavoro dipendente precisando che:
· lavoratori dipendenti con aziende private,
· lavoratori dipendenti in enti pubblici,
la prima categoria di
dipendenti del settore privato non hanno particolari restrizioni ed i contratti
di lavoro collettivi nazionali di categoria consentono l'attività libera,
purchè non esercitata negli orari preposti all'attività di dipendenza; mentre
la seconda categoria, a seconda degli enti pubblici interessati, sussiste una
incopatibilità dettata dal nuovo contratto nazionale di lavoro, che in certi
casi impone la scelta dell'attività esercitata o la riduzione a part-time per
l'attività pubblica. In questi casi è consigliabile interpellare il proprio
ufficio del personale per chiarire la possibilità a poter svolgere l'attività
di incaricato alle vendite.Pensionati. Per la casistica dei Pensionati dobbiamo specificare i seguenti gruppi principali di appartenenza: Pensioni di Invalidità. Coloro che percepiscono una pensione di invalidità, secondo del tipo di classe di invalidità, svolgendo qualsiasi tipo di attività, quindi anche di I.V.D., possono subire la revoca della pensione dall’ente predisposto. Da valutare attentamente caso per caso. Pensioni di Previdenza. La casistica è molto numerosa e frazionata a seconda degli enti di previdenza e dei periodi di pensionamento. In linea generale l’attività di I.V.D. è compatibile in quanto il pensionato non perde mai il diritto alla pensione. L’unico rischio che può incorrere è quello che se ha una pensione di importi oltre i minimali può avere una riduzione di tale pensione per gli importi superiori a determinate classi di reddito e solo per il periodo in cui percepisce tali redditi. Terminato il periodo di doppio reddito la pensione viene reintegrata secondo la classe di appartenenza. Pensione di reversibilità. La casistica è identica al punto 2 se la pensione di reversibilità è unica. Se invece oltre alla quota di reversibilità, sussiste anche la pensione diretta personale, secondo del cumulo totale, si può incorrere nell’eventuale revoca della quota di reversibilità. Pensione Legge 335/95.La gestione pensionistica è separata ed integrata ad eventuali ulteriori tipi di pensioni. Al momento non sussiste la possibilità del cumulo delle pensioni o il cumulo dei contributi versati per ogni gestione previdenziale. Per avere avere diritto a questo tipo di pensione il contribuente deve aver versato minimo cinque anni completi di contribuzione minima. Conclusioni: relativamente ai casi dei pensionati si deve valutare caso per caso e soggettivamente decidere per ciò che l’attività di I.V.D. può rendere in considerazione di un’eventuale e temporanea riduzione della pensione. |
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martedì 31 dicembre 2013
ASPETTI GENERALI DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE
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