Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

martedì 31 dicembre 2013

ASPETTI GENERALI DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE



Requisiti per gli Incaricati
L'attività di Incaricato alle Vendite di cui alla legge 173/2005 e legge 114/98 può essere svolta da tutte le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:
·  avere la maggiore età,
·  non avere pendenze penali,
·  essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla società,
Aspetti Fiscali
Tale attività può essere svolta da chiunque, purchè in possesso dei requisiti come sopra riportato, in quanto le provvigioni percepite non cumulano con altri eventuali redditi e non devono essere dichiarati in base alla R.M.180/E del 12.07.95 in quanto sono soggetti ad una ritenuta alla fonte definitiva del 23% sul 78% come contemplato dal D.P.R. 600/73 art.25 Bis. Inoltre le provvigioni incassate non rientrano nel calcolo del limite per essere a carico del coniuge ai fini della detrazione fiscale. Pertanto coloro che percepiscono solo provvigioni derivanti da attività di incaricato alle vendite a domicilio sono sempre fiscalmente a carico del proprio coniuge e pertanto è possibile usufruire della relativa detrazione fiscale.

Posizione IVA
L'attività di incaricato alle vendite a domicilio può essere svolta senza iscrizione all'Ufficio IVA quando è svolta in modo occasionale per importi annui di provvigioni non superiori a 5.000 Euro netti; superando questo limite subentra l'obbligo di iscrizione all'Iva come contemplato dalla R.M. 18/E del 27.01.2006.
Aspetti previdenziali
Le provvigioni percepite dagli incaricati sono soggette al contributo INPS in base alla legge 335/95 sull'ammontare oltre i 5.000 euro di provvigioni nette (6.410 -22% detrazione).
La quota Inps è a carico di 1/3 per l'incaricato e 2/3 per la società committente; l'adempimento del versamento all'Inps è a carico della società committente in qualità di sostituto di contributo. L'iscrizione all'Inps è a carico dell'incaricato a mezzo del modulo di iscrizione. La riduzione dell'aliquota Inps deve essere inoltrata alla società committente a mezzo specifica dichiarazione.

Limitazioni dell'attività
I seguenti casi sono situazioni soggettive dove l'attività di incaricato alle vendite a domicilio è sempre consentito ed è compatibile sia fiscalmente che giuridicamente ma ci possono essere delle penalizzazioni in funzione a delle limitazione o revoche dei diritti acquisiti. Pertanto tutti coloro che si trovano nei seguenti casi:

·  disoccupazione,
·  mobilità,
·  pensione di invalidità,
·  cassa integrazione,
·  pensione previdenziale,
·  dipendenti di enti pubblici,
·  percettori di assegni assistenziali,
possono subire una riduzione delle prestazioni concesse o anche la definitiva revoca.


Lavoratori dipendenti.
L'attività di incaricato alle vendite è FISCALMENTE compatibile con qualunque tipo di attività di lavoro dipendente precisando che:

·  lavoratori dipendenti con aziende private,
·  lavoratori dipendenti in enti pubblici,
la prima categoria di dipendenti del settore privato non hanno particolari restrizioni ed i contratti di lavoro collettivi nazionali di categoria consentono l'attività libera, purchè non esercitata negli orari preposti all'attività di dipendenza; mentre la seconda categoria, a seconda degli enti pubblici interessati, sussiste una incopatibilità dettata dal nuovo contratto nazionale di lavoro, che in certi casi impone la scelta dell'attività esercitata o la riduzione a part-time per l'attività pubblica. In questi casi è consigliabile interpellare il proprio ufficio del personale per chiarire la possibilità a poter svolgere l'attività di incaricato alle vendite.


Pensionati.
Per la casistica dei Pensionati dobbiamo specificare i seguenti gruppi principali di appartenenza:

Pensioni di Invalidità. Coloro che percepiscono una pensione di invalidità, secondo del tipo di classe di invalidità, svolgendo qualsiasi tipo di attività, quindi anche di I.V.D., possono subire la revoca della pensione dall’ente predisposto. Da valutare attentamente caso per caso.
Pensioni di Previdenza. La casistica è molto numerosa e frazionata a seconda degli enti di previdenza e dei periodi di pensionamento. In linea generale l’attività di I.V.D. è compatibile in quanto il pensionato non perde mai il diritto alla pensione. L’unico rischio che può incorrere è quello che se ha una pensione di importi oltre i minimali può avere una riduzione di tale pensione per gli importi superiori a determinate classi di reddito e solo per il periodo in cui percepisce tali redditi. Terminato il periodo di doppio reddito la pensione viene reintegrata secondo la classe di appartenenza.
Pensione di reversibilità. La casistica è identica al punto 2 se la pensione di reversibilità è unica. Se invece oltre alla quota di reversibilità, sussiste anche la pensione diretta personale, secondo del cumulo totale, si può incorrere nell’eventuale revoca della quota di reversibilità.
Pensione Legge 335/95.La gestione pensionistica è separata ed integrata ad eventuali ulteriori tipi di pensioni. Al momento non sussiste la possibilità del cumulo delle pensioni o il cumulo dei contributi versati per ogni gestione previdenziale. Per avere avere diritto a questo tipo di pensione il contribuente deve aver versato minimo cinque anni completi di contribuzione minima.

Conclusioni: relativamente ai casi dei pensionati si deve valutare caso per caso e soggettivamente decidere per ciò che l’attività di I.V.D. può rendere in considerazione di un’eventuale e temporanea riduzione della pensione.


 



giovedì 19 dicembre 2013

CASSA NEGATIVA E FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTIFERO

http://servizi.seac.it/documenti/bd/sp/tutela-professionista.pdf

Per tale motivo lo Studio ha predisposto una speci
fi
ca modulistica che è importante venga compilata
nei casi sotto elencati:
1. erogazione finanziamento soci infruttifero – lettera del socio alla società
2. conferma ricezione Suo finanziamento infruttifero - lettera della società al socio
3. restituzione Suo finanziamento infruttifero - lettera della società al socio
4. conferma avvenuto rimborso finanziamento soci - lettera del socio alla società
5. rinuncia irrevocabile da parte del socio alla restituzione del proprio finanziamento
6. conferma della rinuncia alla restituzione del finanziamento - 
7-lettera della società al socio
Vi suggeriamo, pertanto, nelle ipotesi in esame di provvedere alla compilazione della suddetta modulistica.

martedì 17 dicembre 2013

Imposta comunale sugli immobili (IC I)

Imposta comunale sugli immobili (IC
I). Art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93.
Esenzione dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale dal soggetto
passivo. 
 

Esportazione_beni_non_imponibile

http://www.fiscal-focus.it/all/Fiscal_Flash_n._325_del_16.12.2013_Esportazione_beni_non_imponibile.pdf

Trasformazione_impropria.

http://www.fiscal-focus.it/all/Fiscal_News_n._345_del_16.12.2013_Trasformazione_impropria.pdf

Omesso versamento IVA: regime sanzionatorio

Omesso versamento IVA: regime sanzionatorio

La configurazione del reato di omesso versamento IVA comporta l’applicazione della pena detentiva da sei mesi a due anni e alla sentenza di condanna conseguono, oltre alla pena principale, le pene accessorie stabilite dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è prevista la confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter del codice penale.

La confisca per equivalente in caso di patteggiamento - La confisca per equivalente, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 45189 dell’8 Novembre 2013, è sempre prevista, sia in caso di decreto penale ma anche in caso di patteggiamento se il contribuente debitore dell'erario non abbia estinto il suo debito Iva col fisco.

In sostanza, nel caso in cui le parti nel “patteggiamento” dovessero prevedere l'esclusione della confisca, il giudice non è obbligato a recepirlo, o a recepirlo per intero, rimanendo vincolato soltanto alle previsioni dell'accordo che rientrano nella disponibilità delle parti stesse.

Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia pagato per intero l'imposta anche se successivamente alla scadenza penalmente rilevante, pur risultando comunque integrato il reato, la confisca per equivalente non si può più eseguire. Si tradurrebbe, infatti, in una ingiustificata doppia sanzione.

Il “quantum” della confisca -
Sul quantum della confisca per equivalente, la Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 44445 del 4 Novembre 2013, ha evidenziato, da ultimo, che per i reati tributari è possibile applicare la confisca per equivalente non soltanto al prezzo ma anche al profitto del reato. Nel caso di omesso versamento dell'Iva tale profitto coincide proprio con la somma non versata.

Sanzioni tributarie - Il reato penale di omesso versamento IVA non si pone in rapporti di specialità rispetto all'analoga violazione tributaria che prevede la sanzione del 30% dell'importo non versato in base all'articolo 13, co. 1 del D.Lgs. 471/1997.
La mancanza del rapporto di specialità è giustificata dalla diversa composizione degli elementi costitutivi delle violazioni:
  • la presentazione della dichiarazione Iva è richiesta solo ai fini penali;
  • mentre l'omesso versamento degli acconti Iva è richiesto solo per la violazione tributaria.

Non potrà, quindi, invocarsi la non sanzionabilità ai fini tributari degli omessi versamenti in presenza di condanna penale del medesimo trasgressore, a norma dell'articolo 19 del decreto 74/2000.

Le “attenuanti” - Il versamento effettuato “dopo il 27 Dicembre” non esclude la configurazione del reato, però il soggetto attivo può usufruire dell’attenuante prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, norma che prevede la diminuzione fino a un terzo della pena principale prevista ed esclude l’applicazione delle pene accessorie.

Secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, al fine di ottenere, la riduzione della pena, è necessario che l'estinzione integrale del debito avvenga prima dell'apertura del dibattimento. In concreto, quindi, per beneficiare dell'attenuante il contribuente dovrà estinguere le rate prima di tale udienza.

Accertamento sprint, ma con urgenza

Accertamento sprint, ma con urgenza

La Cassazione ritorna sul tema degli atti emessi prima di 60 giorni dal rilascio del verbale

L’avviso di accertamento è illegittimo se emesso prima dello scadere dei 60 giorni dal rilascio del PVC quando la motivazione dell'urgenza fornita dall’Ufficio (nella specie, lo spirare dei termini utili per il controllo) è errata.

La sentenza.
È quanto si evince dalla sentenza 12 dicembre 2013, n. 27831, della Corte di Cassazione, Quinta Sezione Tributaria.

Il caso.
La controversia decisa dagli Ermellini a favore di una società nasce da un provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito d'imposta per gli incrementi occupazionali (art. 7 L. 388/00).

Il termine di 60 giorni. La contribuente in sede contenziosa ha eccepito, per quanto qui interessa, l’illegittimità dell’atto di recupero del credito per essere stato emesso prima del termine di 60 giorni dalla notifica del verbale di constatazione delle violazioni. Come noto l'articolo 12 dello Statuto del contribuente prevede che l'Ufficio non possa emettere l'avviso di accertamento prima che decorrano 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura delle operazioni, fatta salva l'eventuale motivata urgenza. L’adita CTP di Roma ha respinto il ricorso della società, mentre il giudice dell’appello, pur condividendo nel merito le ragioni del contribuente, ha ritenuto sussistente l'urgenza addotta dall'Ufficio circa l'imminente decadenza del potere di accertamento per l'annualità accertata. Ebbene, sotto tale aspetto la sentenza della CTR Lazio è stata censurata dalla Suprema Corte.

Le SS.UU. I giudici di legittimità, accogliendo la doglianza della contribuente circa l’illegittimità della notifica dell’avviso anzi tempo, affermano che è illegittimo l'atto emesso prima del termine, dando così attuazione al principio espresso dalle Sezioni Unite secondo cui l’articolo 12, co. 7, della L. 212 del 2000 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento —decorrente dal rilascio al contribuente della copia del PVC — determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso prima del tempo, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra Fisco e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante, pertanto, non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio (sentenza n. 18184/2013).

Motivo dell’urgenza erroneo
. Nella fattispecie la S.C. ritiene allora che l’Ufficio abbia violato il principio di cooperazione previsto dall’articolo 12 dello Statuto perché l’atto è stato emanato circa una settimana dopo la redazione del processo verbale, senza attendere lo spirare dei 60 giorni dal rilascio della relativa copia; a giustificazione di tale azione anticipata, Ufficio e il giudice del merito hanno rispettivamente prospettato e convenuto sulla natura urgente dell'atto, al fine di rispettare i termini utili per il controllo, ma tale giustificazione era errata perché per notificare l'atto vi erano ancora a disposizione due anni. Insomma, il diritto della contribuente al contraddittorio preprocessuale è stato violato poiché erroneamente è stata invocata l'urgenza motivando che era imminente la scadenza per l’accertamento di anni pregressi.

Integrative_e_ravvedimento

http://www.fiscal-focus.it/all/Esperto_Risponde_n._6_del_17.12.2013_Integrative_e_ravvedimento.pdf

Autotutela._Indirizzi_giurisprudenziali

http://www.fiscal-focus.it/all/Fiscal_Approfondimento_n._50_del_17.12.2013__Autotutela._Indirizzi_giurisprudenziali.pdf

Ristrutturazione_immobili_interessati.

http://www.fiscal-focus.it/all/Fiscal_News_n._348_del_17.12.2013__Ristrutturazione_immobili_interessati.pdf

nventario._Redazione_e_stampa_entro_il_31_dicembre

http://www.fiscal-focus.it/all/Fiscal_News_n._347_del_17.12.2013_Inventario._Redazione_e_stampa_entro_il_31_dicembre.pdf

Polizze_assicurative._Niente_bollino_compenetrativo

http://www.fiscal-focus.it/all/Fiscal_Flash_n._328_del_17.12.2013_Polizze_assicurative._Niente_bollino_compenetrativo.pdf

IMU 2013 RAVVEDIMENTO

http://www.fiscal-focus.it/all/Fiscal_Flash_n._326_del_17.12.2013_Imu._Il_ravvedimento.pdf

lunedì 16 dicembre 2013


N. 05-2013
In evidenza:
Comunicazione beni ai soci: valido l’invio fino al 3
1
gennaio
Il nuovo Isee
Acconti Ires: il quadro definitivo
Antiriciclaggio: segnalazione delle operazioni
sospette
IMU abitazione principale
Associazioni sportive dilettantistiche
Co.co.pro.: scheda di sintesi
Acconto iva: casi pratici
Software anomalie studi di settore
Risparmio energetico: iter da seguire
Assegnazione beni ai soci
Revisori enti locali: la domanda di iscrizione entr
o
il 12 dicembre 
 
I

N. 06-2013
In evidenza:
Saldo IMU
La comunicazione dei beni d’impresa concessi a
soci/familiari e finanziamenti ricevuti
Le spese di manutenzione
Antiriciclaggio
Il nuovo ISEE
Omaggi e regalie: i casi pratici
Il contraddittorio nel vecchio redditometro
Acconto Iva: esempi di calcolo
Pubblicata la bozza del modello 730/2014
IVA 2014: pubblicate le Bozze dei Modelli
dichiarativi
Indagini finanziarie
Pubblicata la bozza dei modelli 740 e Irap 2014
Decreto “Destinazione Italia” 
 

mercoledì 11 dicembre 2013

16 dicembre 2013


SOGGETTI INTERESSATI
Proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili.

ADEMPIMENTO
Versamento del saldo dell'Imposta Municipale Propria (Imu) dovuta per l’anno in corso.

COME SI VERSA
La rata è pari al saldo dell'imposta annuale dovuta, applicando le aliquote deliberate dai comuni e scomputando quanto già versato a titolo di prima rata di giugno.

CODICI TRIBUTO
- 3912 – IMU su abitazione principale e relative pertinenze – Art. 13, c. 7, D.L. 201/2011 – COMUNE;
- 3913 – IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 3914 – IMU per i terreni – COMUNE;
- 3915 – IMU per i terreni – STATO;
- 3916 – IMU per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 3917 – IMU per le aree fabbricabili – STATO;
- 3918 – IMU per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 3919 – IMU per gli altri fabbricati – STATO;
- 3923 – IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE;
- 3924 – IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE;
- 3925 – IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO;
- 3930 – IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE;
- 350E – IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 351E – IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
- 352E – IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO;
- 353E – IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 354E – IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO;
- 355E – IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 356E – IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO;
- 357E – IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE;
- 358E – IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE;
- 359E – IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 360E – IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE.

SANZIONI
Sanzione amministrativa
Omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

La nuova IUC (imposta comunale unica) in vigore dal 2014










                                                                                                                                                       
OGGETTO: La nuova IUC (imposta comunale unica) in vigore dal 2014

La composizione della IUC

La nuova IUC si comporrà di 3 componenti:
·         l’IMU, relativa alla componente patrimoniale;
·         la TASI, sui servizi indivisibili;
·         la TARI, sui rifiuti.

La componente IMU continuerà ad essere pagata dal proprietario o dal detentore di un diritto reale sull’immobile (usufruttuario, ecc.) e non dall’inquilino.
Solo la prima imposta (IMU) non graverà sull’abitazione principale, fatta eccezione per gli immobili di lusso, che sconteranno tutte e tre le componenti.
Su tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, si continuerà a versare anche l’IMU.
Verrà fissato, comunque,  un tetto complessivo del prelievo, che non può superare l’attuale IMU.

La TASI, di spettanza del proprietario e dell’inquilino, se locato, varierà dall’1 per mille al 2,5 per mille per il 2014 (abitazione principale) e avrà la stessa base imponibile dell’IMU.
La somma di IMU e TASI non potrà superare il 10,6 per mille (tetto massimo previsto per l’IMU) per le seconde abitazioni.
Verrà introdotta una detrazione a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ai fini TASI, come funzionava per l’IMU, se i Comuni lo prevedranno nei loro regolamenti e  delibere.

Nessuna novità per la TARI (componente rifiuti), tributo che graverà anche sugli inquilini, che resta commisurato ai metri quadri e al numero degli abitanti, secondo le regole già previste per la Tares, con la possibile istituzione di una tariffa puntuale come facoltà dell’ente comunale.





Il vero problema è che i Comuni, che già oggi arrivano al 10,6 per mille (abbassato di un punto rispetto alla bozza della legge di stabilità) con la sola aliquota IMU, non avranno le risorse sufficienti per coprire il costo dei servizi indivisibili.
Due le possibili soluzioni: ridurre l’IMU al 9,6 per mille, per prevedere anche la TASI (all’1 per mille) o all’8,6 per mille per arrivare a una TASI del 2 per mille, o rinunciare alla TASI del tutto, e reperendo in altro modo le risorse.
La prima strada è sicuramente la migliore perché  la riduzione viene compensata dalla TASI.
La possibilità, poi, di prevedere anche per la TASI un sistema di detrazioni, è del tutto teorica, dato che i Comuni sono liberi di scegliere e se la situazione è quella descritta avranno poco margine per una tale manovra a beneficio  dei contribuenti.
Prevedere una lista di casi specifici che godranno di sconti specifici (immobili dei single, immobili di vacanza, immobili di chi risiede da più di 6 mesi all’estero, ecc.) è un’altra possibilità del Comune, che può basare la graduazione su un criterio reddituale (utilizzando lo strumento dell’ISEE con aggravio degli oneri dei contribuenti) .
In definitiva, molti contribuenti potranno vedersi richiedere un’aliquota TASI al 2,5 per mille sull’abitazione principale, senza detrazioni, arrivando a pagare un’imposta superiore alla vecchia IMU.


Il versamento della IUC
L’imposta sarà unica anche nel versamento: andrà, infatti, corrisposta con un unico bollettino predisposto dall’ente comunale in 4 rate, scadenti il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre.
Il contribuente può, tuttavia, optare per un versamento unico a giugno e i Comuni per una variazione delle scadenze standard.


IUC - SCADENZE  PER IL VERSAMENTO

rata
date di versamento
IUC - rateizzata
16 gennaio 2014
16 aprile 2014
16 luglio 2014
16 ottobre 2014
IUC – unica soluzione
Unica rata
16 giugno 2014


All’interno del F24 che verrà inviato alle abitazioni di ciascuno, vi saranno evidenziati i tre importi distinti con codice tributo autonomo; esclusivamente la componente IMU sull’abitazione principale sarà pari a zero se si tratta di immobili che rispettano i requisiti richiesti e non accatastati come immobili di lusso (categorie A/1, A/8 E A/9).

Deducibilità ai fini IRES/IRPEF e IRAP dell’IMU per gli immobili strumentali

Il testo del maxi-emendamento alla Legge di stabilità 2014 prevede:
-         l’estensione dal 20% al 30% della deducibilità dell’IMU ai fini IRES per gli immobili strumentali delle imprese,
-         e l’applicazione della deducibilità anche all’IRAP.
Con tale possibilità le imprese possono assorbire in parte gli aumenti subiti nell’ultimo biennio.

Fino al 2013 l’IMU non è mai stata deducibile, né ai fini Ires, né tanto meno ai fini Irap.
Con la nuova Legge di stabilità 2014, gli effetti di una deduzione dell'Imu pagata per gli “immobili utilizzati per attività economica”, comportano l’applicazione del principio di cassa (art.99 co. 1 del Tuir) e non quello di competenza, in quanto le imposte diverse da quelle sui redditi “sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”.
Eventuali ritardi nei pagamenti obbligheranno alla registrazione per competenza del costo nel bilancio civilistico e a una variazione in aumento in Unico, con conseguente registrazione delle imposte anticipate, nel rispetto delle condizioni previste dai principi contabili.

Effetti differenziati su diverse tipologie di contribuenti

La deducibilità dell'Imu al 30% (per il 2013) e al 20% (dal 2014) dal reddito d'impresa e professionale avrebbe una ricaduta differenziata sui vari soggetti:
-         per i soggetti Ires, il risparmio d'imposta sarebbe facilmente calcolabile, pari al 30% dell'aliquota ordinaria del 27,5%. Ciò significa, che dal 2013, pagare l'Imu costerebbe, in termini di Ires, l’8,25% in meno e dal 2014 il 5,5% in meno, grazie alla riduzione della variazione in aumento, operata in Unico alla voce "imposte indeducibili o non pagate". Tuttavia, la società in perdita fiscale non genera un effetto immediato, ma porterebbe ad accumulare  un maggior importo di perdite riportabili a bilancio.
È, addirittura, possibile ipotizzare il caso estremo di una società, proprio per il minor recupero dell'Imu, ai fini Ires, passi da una situazione in cui avrebbe versato imposte sui redditi ad una con imponibile nullo o negativo;


ANNO 2013
ANNO 2014
DEDUCIBILITA’
30%
20%
ALIQUOTA IRES
27,5%
27,5%
RISPARMIO
8,25
5,5

per i soggetti Irpef, invece, il risparmio dipenderebbe dall'aliquota marginale, che, nel caso di società di persone, è differente a seconda dei soci che la compongono. In questo caso, infatti, la società si limiterebbe a determinare il reddito imponibile per trasmetterlo "per trasparenza" ai soci. Dal 2013 questo importo non conterrebbe più l'intero ammontare di Imu presente a conto economico, ma sarebbe costituito solo dal 30% per il 2013 e dal 20% per il 2014, di questo. Il risparmio, quindi, si frazionerebbe tra i soci, e impatterebbe sull'aliquota Irpef marginale di ciascuno di essi.
Se vi fosse una situazione di "incapienza" (per via degli oneri deducibili o detraibili), l'effetto del risparmio sarebbe nullo. Nel calcolo andrebbero considerate anche le addizionali locali Irpef, in considerazione che il reddito di partecipazione all'impresa entra a far parte anche della base imponibile di questi tributi, come del resto accade per i contributi Ivs di artigiani e commercianti;
-         l'imprenditore individuale (ma solo per gli immobili relativi all'impresa di cui all'art. 65, co. 1, Tuir, perché per gli altri eventualmente posseduti l'Imu non entra nel calcolo del reddito imponibile) dovrebbe valutare il risparmio solo sulla propria situazione personale;
-         stessa cosa per gli esercenti arti e professioni, che godranno della deducibilità del 30% e poi del 20% dell'Imu assolta sugli immobili strumentali. Anche in questo caso, il reddito professionale (al lordo della ripresa Imu), entrerebbe a far parte dell'imponibile per il contributo previdenziale di categoria, che quindi sarebbe più leggero;
-         caso particolare si avrebbero per le imprese immobiliari, in particolare per quelle costruttrici che dispongono di fabbricati (di qualunque categoria) realizzati per la vendita e non locati (i "beni merce"). Queste società, infatti, fruiscono, per i fabbricati citati, anche dell'abolizione della seconda rata Imu per il 2013, e della totale esenzione a decorrere dal 2014. L'effetto, in questo caso, non sarebbe solo di una minore imposizione sui redditi, ma di un minor onere che "pesa" sul patrimonio immobiliare invenduto, evitando di aggravare bilanci già di per sé deficitari.

DEDUCIBILITÀ AI FINI IRES/IRPEF e IRAP DELL’IMU DAL 2013                                (maxi-emendamento Legge di stabilità 2014)
TIPOLOGIA DI SOGGETTO
SITUAZIONE FISCALE
EFFETTI DELLA DEDUCIBILITA’
SOGGETTI IRES
SRL IN UTILE FISCALE
Risparmio d'imposta pari al 30% dell'aliquota ordinaria del 27,5% (8,25% in meno) nel 2013 grazie alla riduzione della variazione in aumento operata in Unico alla voce "imposte indeducibili o non pagate".
SRL IN PERDITA FISCALE
Accumulo di un maggior importo di perdite riportabili a bilancio.
SRL CHE PASSA DA UTILE A PERDITA
Caso estremo di una società, che proprio per il minor recupero dell'Imu ai fini Ires, passi da una situazione in cui avrebbe versato imposte sui redditi ad una con imponibile nullo o negativo.
IMMOBILIARI DI COSTRUZIONE
(beni merce)
Godono della deducibilità al 30% dell'Imu versata, e fruiscono anche dell'abolizione della seconda rata Imu per il 2013 (e della totale esenzione a decorrere dal 2014).
Minore imposizione sui redditi e minor onere che "pesa" sul patrimonio immobiliare invenduto, evitando di aggravare bilanci già di per sé deficitari.
La prima rata Imu, che comunque è stata pagata e resta dovuta, può fruire della deducibilità del 50% ai fini Irpef/Ires, così come l'imposta pagata sugli immobili strumentali e su quelli "patrimonio".
SOGGETTI IRPEF
SNC, SAS
Risparmio che varia al variare dell'aliquota marginale dei soci che partecipano la società (si fraziona tra i soci) e impatta sull'aliquota Irpef marginale di ciascuno di essi.
Nel calcolo vanno considerate anche le addizionali locali Irpef, in considerazione che il reddito di partecipazione all'impresa entra a far parte anche della base imponibile di questi tributi, come del resto accade per i contributi Ivs di artigiani e commercianti;
Se vi è una situazione di "incapienza" l'effetto del risparmio è nullo.
DITTA INDIVIDUALE (esclusivamente per gli immobili relativi all'impresa di cui all'art. 65, co. 1, Tuir)
Risparmio valutato sulla propria situazione personale (aliquota marginale Irpef, addizionali e base imponibile per i contributi previdenziali).

LAVORATORE AUTONOMO
(sugli immobili strumentali)
Risparmio sull’aliquota marginale e reddito professionale (al lordo della ripresa Imu) che entra a far parte dell'imponibile per il contributo previdenziale di categoria, che quindi sarà più leggero.