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martedì 29 marzo 2011

Ultimi giorni per pagare l’imposta sostitutiva sui leasing


C’è tempo fino al 31 marzo 2011 per corrispondere telematicamente l’imposta sostitutiva
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Restano pochi giorni a disposizione dei contribuenti per il pagamento dell’imposta sostitutiva sui contratti di leasing immobiliare in corso al 1° gennaio 2011.
Si ricorda, infatti, che a norma dell’art. 1 comma 16 della L. 13 dicembre 2010 n. 220, per “tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione” alla data del 1° gennaio 2011, le parti sono tenute a versare un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2011.
L’esigenza di prevedere la corresponsione dell’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale sui leasing in corso al 1° gennaio 2011 scaturisce dalla riforma dell’imposizione indiretta dei contratti di locazione finanziaria, operata dal comma 15 della L. 220/2010. Infatti, in seguito alle novità introdotte con la Legge di stabilità (dal 1° gennaio 2011):
- al momento dell’acquisto del bene oggetto di leasing, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura integrale (e non più dimezzata, com’era previsto, per i contratti di leasing di immobili strumentali, dal DL 223/2006);
- al momento del riscatto del bene oggetto di leasing, in seguito all’opzione per l’acquisto da parte dell’utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, pari a 168 euro ciascuna (mentre durante la vigenza del DL 223/2006, l’imposta di registro era dovuta in misura ordinaria e le imposte ipotecaria e catastale in misura dimezzata, nel caso di beni strumentali).
Ne deriva che i contratti di leasing, stipulati durante la vigenza del DL 223/2006, che hanno determinato l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura dimezzata (2% totale) al momento dell’acquisto dell’immobile strumentale da parte della società di leasing, ora, in applicazione della nuova disciplina dettata dalla Legge di stabilità, in caso di opzione per il riscatto (successiva al 1° gennaio 2011), verrebbero a scontare le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, godendo di un indebito vantaggio.
Pertanto, il Legislatore ha disposto, per tutti i contratti di leasing in corso alla data del 1° gennaio 2011, l’obbligo di corrispondere, entro il 31 marzo 2011, un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale. L’imposta sostitutiva dovrà essere computata operando una riduzione del 4%, moltiplicato per gli anni di residua durata del contratto, sull’imposta che avrebbe dovuto essere corrisposta in base all’art. 35 comma 10-sexies del DL 223/2006 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2010.
Ad esempio, si ipotizzi un contratto di leasing, stipulato nel 2007, avente durata complessiva di 15 anni (con data prevista per il riscatto il 1° aprile 2022), avente ad oggetto un immobile strumentale il cui valore (costo sostenuto per l’acquisto da parte della società di leasing) sia pari a 500.000 euro.
In primo luogo, è necessario calcolare le imposte ipotecaria e catastale dovute in base all’art. 35 comma 10-ter del DL 223/2006, applicando l’aliquota del 2% (per i beni strumentali, ovvero 1,5% + 0,5%) al valore di 500.000, ottenendo il risultato di 10.000 euro.
A tale cifra deve essere sottratto l’ammontare dell’imposta di registro proporzionale (1%, trattandosi di immobile strumentale) pagata fino al momento della corresponsione dell’imposta sostitutiva, che ipotizziamo ammonti a 2.000 euro. La riduzione del 4% (per ogni anno di durata residua) dovrà, quindi, essere applicata alla cifra di 10.000 – 2.000 = 8.000 euro. Per quanto riguarda la durata residua del contratto, essa è pari a:
- 11 anni (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2021);
- e 91 giorni (dal 1° gennaio 2022 al 1° aprile 2022).
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 12/2011, nella determinazione dell’imposta sostitutiva è necessario tenere conto delle frazioni di anno, dividendo il numero dei giorni per 365. Pertanto, nel caso di specie, occorre operare il seguente calcolo: (4% x 11 anni) + (4% x 91/365) = 44 + 0,997 = 44,997%.
L’imposta sostitutiva da corrispondere entro il 31 marzo 2011 ammonterà, quindi, a 8.000 – (8.000 x 44,997%) = 8.000 – 3.599,76 = 4.400,24 euro.
Si ricorda che le modalità del versamento dell’imposta sostitutiva sono state disposte con il provv. Agenzia delle Entrate 14 gennaio 2011 e le specifiche tecniche per il versamento sono state definite e attivate con il provv. Agenzia delle Entrate 4 marzo 2011 n. 35830.
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