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martedì 29 marzo 2011

BOLLO AUTO: IL TERMINE PER LA RISCOSSIONE E’ DI DUE ANNI

BOLLO AUTO: IL TERMINE PER LA RISCOSSIONE E’ DI DUE ANNI
Il termine per la riscossione del bollo auto è di due anni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
Ciò è quanto stabilito da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano (sent. n.14 del 18/01/2011) la quale stabilisce che “… in materia di tasse auto, la cartella successiva alla notifica dell'accertamento va notificata ex art. 25 c. 1 lett. c D.P.R. 602/73 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento si è reso definitivo”.
A distanza, dunque, di pochi mesi dal commento di altre precedenti sentenze delle Commissioni Tributarie di Taranto e di Roma (si vedano le sent. della Ctp di Taranto n. 44 del 27/03/07 e sent. della Ctr del Lazio n.137 del 20/10/2005 liberamente scaricabili dal sito www.studiolegalesances.it – sezione Documenti) che stabilivano il termine triennale è intervenuta questa nuova posizione giurisprudenziale.
Con la presente pronuncia, quindi, i giudici di Milano non hanno accolto la tesi di Equitalia che riteneva di potersi applicare il termine di prescrizione decennale dopo la notifica dell’accertamento del bollo auto.
I giudici, infatti, chiariscono che l’art. 17, comma 10, della legge n.449/97, rinvia al DPR n.602/73 (norma relativa alla riscossione delle imposte sui redditi) per la riscossione del bollo auto.
Alla luce di questa nuova sentenza, dunque, è bene far presente che il contribuente si troverà a dover distinguere tra termini legati all’accertamento e quelli relativi alla riscossione del bollo auto.
In pratica, il contribuente deve essere consapevole del fatto che vi sono due fasi (ossia l’accertamento del tributo e la riscossione) ognuna delle quali deve avvenire entro precisi termini, ossia:
1) il termine per l’accertamento del regolare versamento del bollo auto da parte della regione si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (si veda l’art. 3 del Dl n. 2/1986);
2) il termine per la notifica della cartella da parte del concessionario – in caso di mancato pagamento dopo la notifica dell’accertamento – deve avvenire invece entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo (ossia trascorsi sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento in caso di mancata impugnazione).

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