La CTP di Campobasso segna un punto a favore dei contribuenti che hanno integrato i motivi di ricorso
In
caso di sottoscrizione dell’atto impugnato, da parte di un dirigente
decaduto dopo la pronuncia d’incostituzionalità delle norme sulla nomina
senza concorso dei dirigenti delle Agenzie fiscali, il contribuente può
eccepire il difetto di sottoscrizione e di delega attraverso
l’integrazione dei motivi di ricorso, ex art. 24, comma 4, del D.Lgs.
546/1992.
È quanto emerge dalla sentenza n. 784/3/15 pubblicata il 21 maggio dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso.
Una contribuente, dopo la pubblicazione dell’ormai nota sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, ha dedotto come motivo aggiunto, ex art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 546/92, l’illegittimità del conferimento dell’incarico al dirigente firmatario dell’atto impugnato.
La resistente AdE ha sostenuto l’inammissibilità del motivo aggiunto, poiché non dedotto con il ricorso introduttivo, dunque rientrante tra le situazioni già consolidate, come tali intangibili per effetto dell’intervenuta decadenza dal termine per proporre ricorso.
Ebbene, la CTP molisana ha ritenuto ammissibile lo strumento processuale utilizzato dalla ricorrente per far rilevare la nullità dell’atto in contestazione.
In un passaggio delle motivazioni si legge: “Nella concreta fattispecie correttamente e tempestivamente – nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza della Consulta nella G.U. – la ricorrente ha utilizzato l’istituto dei motivi aggiunti, previsto dall’art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 546/92 a tutela del diritto di difesa e del diritto a ricorrere contro gli atti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.), a nulla rilevando che la testuale formulazione dell’art. 24 cit. limiti l’ammissibilità dei motivi aggiunti alla produzione in giudizio di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti, poiché la interpretazione logico sistematica della norma induce a ritenere l’applicabilità dell’istituto predetto anche alla sopravvenuta illegittimità dell’atto impugnato ad opera della sentenza ex tunc della Corte Costituzionale (che è sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale di una norma che, dunque, deve ritenersi abrogata, e non già sentenza interpretativa)”.
La sentenza della CTP di Campobasso, quindi, si schiera a favore di chi ha fatto rilevare l’illegittimità degli atti firmati da un dirigente decaduto, per effetto della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, mediante l’integrazione dei motivi di ricorso; mentre la CTR della Lombardia (sentenza 2184 del 19 maggio 2015) ha sostenuto la rilevabilità, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo della nullità dell’atto firmato da un dirigente decaduto, sicché il contribuente sarebbe ammesso a sollevare la questione in pubblica udienza (come avvenuto nel caso trattato dalla CTR meneghina) o con memoria illustrativa o nell’atto d’appello o, infine, nel ricorso per Cassazione.
È quanto emerge dalla sentenza n. 784/3/15 pubblicata il 21 maggio dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso.
Una contribuente, dopo la pubblicazione dell’ormai nota sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, ha dedotto come motivo aggiunto, ex art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 546/92, l’illegittimità del conferimento dell’incarico al dirigente firmatario dell’atto impugnato.
La resistente AdE ha sostenuto l’inammissibilità del motivo aggiunto, poiché non dedotto con il ricorso introduttivo, dunque rientrante tra le situazioni già consolidate, come tali intangibili per effetto dell’intervenuta decadenza dal termine per proporre ricorso.
Ebbene, la CTP molisana ha ritenuto ammissibile lo strumento processuale utilizzato dalla ricorrente per far rilevare la nullità dell’atto in contestazione.
In un passaggio delle motivazioni si legge: “Nella concreta fattispecie correttamente e tempestivamente – nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza della Consulta nella G.U. – la ricorrente ha utilizzato l’istituto dei motivi aggiunti, previsto dall’art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 546/92 a tutela del diritto di difesa e del diritto a ricorrere contro gli atti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.), a nulla rilevando che la testuale formulazione dell’art. 24 cit. limiti l’ammissibilità dei motivi aggiunti alla produzione in giudizio di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti, poiché la interpretazione logico sistematica della norma induce a ritenere l’applicabilità dell’istituto predetto anche alla sopravvenuta illegittimità dell’atto impugnato ad opera della sentenza ex tunc della Corte Costituzionale (che è sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale di una norma che, dunque, deve ritenersi abrogata, e non già sentenza interpretativa)”.
La sentenza della CTP di Campobasso, quindi, si schiera a favore di chi ha fatto rilevare l’illegittimità degli atti firmati da un dirigente decaduto, per effetto della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, mediante l’integrazione dei motivi di ricorso; mentre la CTR della Lombardia (sentenza 2184 del 19 maggio 2015) ha sostenuto la rilevabilità, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo della nullità dell’atto firmato da un dirigente decaduto, sicché il contribuente sarebbe ammesso a sollevare la questione in pubblica udienza (come avvenuto nel caso trattato dalla CTR meneghina) o con memoria illustrativa o nell’atto d’appello o, infine, nel ricorso per Cassazione.
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