Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

domenica 17 maggio 2015

Corte costituzionale: gli atti adottati da funzionari nominati senza concorso sono nulli

Effetto shock della sentenza che interviene sul caso dei falsi dirigenti all’Agenzia delle Entrate

ErmelliniCCostLa Corte Costituzionale con la sentenza n. 37 del 25 febbraio 2015 ha dichiarato “fuori legge” più di 700 funzionari pubblici nominati dirigenti dall’Agenzia delle Entrate senza un regolare concorso pubblico, gettando nel panico tutta l’alta sfera dell’Agenzia e lo stesso Governo, per gli effetti che hanno mandato nel mondo della morte giuridica migliaia di atti di accertamenti fiscali e di cartelle esattoriali emessi da soggetti privi del titolo qualificativo di legittimità. La suprema Corte ha dichiarato nulli gli atti compiuti da funzionari nominati, senza concorso, ai sensi dell’art.8 del DL n.16 (decreto Monti) del 2.3.2012.
La Sentenza n.37 ha dichiarato infatti l’illegittimità costituzionale delle seguenti norme:
1) art.8, comma 24 del DL n.16 del 02.03.2012-disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributaria;
2) art.1, comma 14 del DL n.150 del 30.12.2013; proroga dei termini in materia di assunzioni;
3) art.1, comma 8 del DL n.192 del 31.12.2014.-altra proroga dei termini.
Tutte le predette norme sono state dichiarate incostituzionali in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. In buona sostanza la Corte Costituzionale ha riconfermato un principio, costantemente sostenuto, che gli incarichi dirigenziali debbono essere ricoperti solo previo esperimento di un concorso pubblico. Ancor più la Suprema Corte ha ribadito che il concorso è necessario anche nel caso di inquadramento di dipendenti in servizio. L’assunto chiarisce che anche “l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni superiori, deve avvenire attraverso la regola del concorso pubblico”. Il predetto principio segue la conferma di quello stabilito con le precedenti sentenze n. 194 del 2002, n. 293 del 2009, n. 150 del 2010, n. 7 del 2011 e n. 217 del 2012.
La norma sotto accusa è l’art 8 comma 24 del DL n.16/2012 (convertito con modificazione dall’art.1, comma 1 della legge n.44/2012) che ha dettato disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento, e di potenziamento delle procedure di accertamento. La Suprema Corte non solo ha dichiarato la decadenza degli incarichi dirigenziali di tutti coloro che sono stati nominati in forza delle norme dichiarate incostituzionali, ma soprattutto la illegittimità degli avvisi di accertamento e della documentazione relativa  prodotta e sottoscritta dal personale incaricato, durante  i periodi in questione (2012-2014). La decisione, a mente dell’art. 136 Costituzione ha effetto retroattivo, in quanto con la pubblicazione della sentenza sulla G.U. n. 12 del 25 marzo 2015 è decaduta automaticamente la normativa censurata. Ne deriva, per gli effetti precettivi costituzionali, che gli avvisi di accertamento e i documenti fiscali emessi e sottoscritti da dirigenti nominati in forza delle leggi dichiarate incostituzionali sono illegittimi e tali sono anche le deleghe conferite.
Tutta la normativa regolamentare, richiamata nei procedimenti amministrativi subisce gli effetti della decisione della Corte. L’art. 21 septies della legge 241/90 dichiara infatti la nullità assoluta del provvedimento mancante di uno degli elementi essenziali, che nel caso di cui sopra è   la qualifica funzionale. La nullità assoluta può essere eccepita in qualsiasi grado e stato di giudizio, anche d’ufficio, come più volte ha stabilito la stessa Cassazione. Orbene tutti gli avvisi di accertamento firmati da un dirigente ricadente nella suddetta fattispecie sono nulli di diritto. Sono illegittimi gli accertamenti, i ruoli, la consegna e la notificazione degli stessi e le eccezioni possono essere sollevate dai difensori, in qualsiasi fase processuale, richiamando le considerazioni della Corte.
Sul piano giuridico, la mancanza di un elemento assoluto non è sanabile, in quanto nel frattempo sono maturate conseguenze incidenti nella sfera dei diritti dei cittadini, che vanno posti sullo stesso piano compensativo con i poteri dello Stato. La decisione della Corte Costituzionale ha riaperto una questione, già peraltro più volte rilevata dalla Corte dei Conti, che gli atti devono essere emessi e sottoscritti da figure professionali legittimate a ricoprire funzioni attraverso regolari selezioni pubbliche. C’è già chi sostiene che lo Stato, in materia di tributi e tasse proprie,  debba riassumere il ruolo centrale sotto la guida ed il controllo responsabile del Ministero delle Finanze, per ristabilire il clima di certezza e di fiducia del cittadino, sottoposto con la gestione dell’Agenzia ed Equitalia ad azioni fortemente vessatorie, proprie  di un sistema e di una cultura che si volle  sopprimere con le nuove istituzioni.
Il clamore ha già messo in allarme gli Enti pubblici territoriali, Regione, province e Comuni dove le manipolazioni legislative hanno seguito piuttosto la strada della “opportunità politica”. Il problema anche per questi Enti viene da lontano e secondo la logica rivendicata dell’autonomia fiscale, spesso messa sotto accusa dalla Corte dei Conti.  Il Ministero della Funzione pubblica, con la riforma Brunetta, con l’entrata in vigore della legge 15/2009 e del d.lgs 150/2009 è intervenuto sulla  materia delle assunzioni e delle progressioni di carriera al fine di obbligare le amministrazioni ad osservare rigorosamente e senza eccezioni il principio del concorso. Infatti dal 1992 con la legge delega n. 421 gli Enti territoriali hanno confuso la materia dell’accesso pubblico con quello della gradualità della carriera, spingendo il principio verso il regime completamente privatistico.
Solo l’intervento della Suprema Corte di Cassazione, a Sezione Unite n.15403 del 2003 ha fermato la confusione, stabilendo che l’accesso al lavoro e le procedure funzionali alla progressione della carriera devono avvenire attraverso il concorso pubblico. La Giurisprudenza di merito, intervenendo sul testo dell’art. 63, co.4 del d.lgs n.165/77, ha esteso il concetto delle procedure concorsuali dell’assunzione, affermando che il termine “assunzione”deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso in pianta organica. La Suprema Corte ha riconfermato quindi l’obbligo del concorso soprattutto nella gradualità delle funzioni, mettendo un punto fermo in una pratica diffusa di  attribuzioni funzionali secondo criteri discrezionali, ancorati alle “opportunità politiche”.
Il predetto principio in verità ha seguito l’orientamento della Corte Costituzionale che già con la decisione del 1999 aveva osservato che“anche il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore, comportando l’accesso ad un nuovo posto di lavoro, corrispondente a funzioni più elevate, è soggetto alla regola del pubblico concorso enunciato dal terzo comma dell’art. 97 della Costituzione”. Negli Enti territoriali il predetto principio è stato completamente disatteso o raggirato attraverso interpretazioni di comodo, non assoggettate, purtroppo, a nessun controllo, per la carente normativa e per la limitata attività della Corte dei Conti. Il personale assunto attraverso leggi eccezionali, come quelle sul terremoto o della ex 285/77, o trasferito, con artificiose procedure, in regime di mobilità è stato “sospinto” in posizioni funzionali di responsabilità, senza concorso pubblico, confortato da pareri di comodo di funzionari nominati dirigenti, privi anch’essi del legittimo titolo pubblico.
A proposito del personale proveniente dalla ex 285/77 il Consiglio di Stato sez V 6 luglio 2002 n.3730 ha sentenziato che i  contratti di formazione e lavoro stipulati con i giovani ex legge 1.6.1977 n. 285 devono ritenersipreliminari e precari, anche se di natura pubblicistica, per il tempo del sostegno economico assicurato dallo Stato. Gli stessi posti in condizione privilegiata per il sostegno economico, sono obbligati a partecipare a concorsi pubblici come tutti i cittadini, in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La sentenza della Corte Costituzione n. 37 del 25 febbraio 2015 ha riaperto  il discorso anche per gli Enti territoriali. Secondo i corollari della Suprema Corte tutti gli atti adottati e firmati dal personale incaricato e nominato in violazione dei principi sopra richiamati, sono nulli con gli effetti di nullità degli atti conseguenti, come accertamenti, avviso ruoli e cartelle esattoriali.
Ai predetti principi soggiace anche la Società di riscossione Equitalia costituita, con legge dello Stato nella forma pubblica al 51%. La giurisprudenza amministrativa e contabile ha spesso confermato il principio anche per questi Soggetti, stabilendo che gli incarichi e le funzioni vanno coperte attraverso concorso pubblico, in quanto prevale il principio pubblico del 51%. Il 49% deve osservare le regole pubbliche, come per lo Stato e gli Enti territoriali. Il varco aperto dalla Corte Costituzionale rischia di allargarsi a tutti i comparti della P.A.  E’ messo in discussione l’operato di molte amministrazioni che hanno affidato l’attività pubblica ed i procedimenti amministrativi a figure professionali che non possedevano e tutt’ora non possiedono i requisiti per emettere o delegare provvedimenti incidenti nella sfera dei diritti dei cittadini.
La crisi economica ha fatto scoppiare tutte le contraddizioni della P.A  amministrata e gestita con metodi e criteri di opportunità politica contrari ai principi di uguaglianza, legalità e buon andamento amministrativo, fissati nell’art. 3, 51 e 97 della Costituzione.
Si aprirà dunque una nuova stagione di contenzioso tributario, civile e contabile.
di Gerardo Spira 24 - aprile - 2015

Nessun commento:

Posta un commento