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lunedì 25 maggio 2015

Avviso di accertamento nullo se firmato dal capo team


E’ nullo l’avviso di accertamento che sia stato sottoscritto dal capo team (preposto al reparto competente) e non dal capo ufficio, laddove non vi è alcuna traccia, né scritta, né allegata, di delega; Sentenza n. 1429/01/14 CTP di Salerno

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La firma del capo team non salva l’accertamento; E’ nullo infatti l’avviso di accertamento che sia stato sottoscritto dal capo team e non dal capo ufficio, laddove non vi è alcuna traccia, né scritta, né allegata, di delega, ad affermarlo la CTP di Salerno che con sentenza n. 1429/01/14,che nell’accogliere il ricorso del contribuente, ha ritenuto che il denunciato vizio, sub specie mancata legittimazione a sottoscrivere l’atto, comporti la nullità insanabile dell’avviso.

Commento alla Sentenza del CTP di Salerno n. 1429/01/14

Difatti l’art .42 del, del D.P.R. 600/1973 dispone che l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione del soggetto legittimato, ossia il dirigente o altro funzionario delegato.
Quanto evidenziato trova conferma in alcune decisioni della Corte di Cassazione, che in motivazione ritengono che l’operato dell’Ufficio accertatore sia affetto da nullità insanabile, allorquando si procede all’emissione dell’avviso di accertamento “omettendo l’esibizione e l’allegazione e l’allegazione della delega del capo ufficio alla sottoscrizione degli stessi da parte del funzionario delegato “.
Lo stesso art. 7 dello Statuto dell’Amministrazione, osservano i giudici di merito, attribuisce ai soli direttori degli uffici locali la legittimazione alla sottoscrizione degli atti impositivi, a meno che tale potere non sia stato oggetto di una specifica delega, conferita ad un funzionario di carriera dirigenziale.
La vicenda esaminata dai giudici di Salerno riguarda un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef per l’annualità 2007; il contribuente presentava ricorso eccependo, in via preliminare, la nullità dell’avviso perché privo della firma del Capo Ufficio, unico soggetto competente alla sottoscrizione dell’atto.
Si costituiva l’Ufficio sostenendo che la sottoscrizione dell’atto era stata validamente apposta in quanto proveniente dal preposto al reparto competente (capo team); l’art. 7 della Legge n. 212/2000, sosteneva l’Ufficio, non prevede la sottoscrizione come elemento necessario dei provvedimenti tributari e lo stesso articolo l’art. 21 octies, comma 2, della Legge n. 241/1990, esclude l’annullabilità del provvedimento in presenza di vizi formali o, comunque, non caducatori.
La Commissione ha accolto il ricorso argomentando che l’atto accertativo, espressione dell’esercizio del potere impositivo, sottoscritto da un funzionario delegato, e non dal Direttore titolare, può ritenersi legittimo solo se “nell’atto impositivo stesso siano riportati gli estremi identificativi dell’atto di delega, o, in alternativa, quest’ultimo sia allegato all’avviso di accertamento”.
Come evidenziato dalla stessa giurisprudenza di legittimità incombe all’Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo o la presenza di delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’Amministrazione finanziaria (Cass n.14626/2000 ;Cass.17400/2012 ; Cassn.14942/2013).
Di certo l’accertamento giudiziale della legittimità della delega non può essere censurato poiché “rappresenta un controllo non sull’organizzazione interna della p.a., ma sulla legittimità dell’esercizio dell’azione amministrativa e degli atti integranti la relativa estrinsecazione “.
In particolare il Collegio ritiene che la delega, per la sua validità, deve essere conferita a soggetti dell’area dirigenziale; tali dovrebbero essere, nell’assetto delle Direzioni provinciali, il Direttore dell’ufficio preposto all’accertamento, i dirigenti in genere, e i soggetti che fanno parte della terza area funzionale.
Si evidenzia che l’avviso di accertamento, in assenza di indicazioni normative contrarie, è nullo anche se sottoscritto da un dirigente (o da un funzionario delegato) la cui nomina sia stata ritenuta illegittima dal giudice ordinario o amministrativo (Ctp messina n. 128/01/2013).
Il tema è di particolare attualità, atteso che il Tar Lazio (sentenza n.6884/2011) ha dichiarato l’illegittimità della nomina di circa 700 dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, in quanto, per espressa previsione del regolamento di amministrazione, essa sarebbe avvenuta in violazione delle varie leggi amministrative che impongono l’adozione del concorso pubblico.

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