Sino
ad oggi, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi
unicamente su questioni relative alle conseguenze derivanti dalla
mancata compilazione della relata di notifica delle cartelle di
pagamento. Mentre non è stato assolutamente sollevato dinnanzi alla
stessa il diverso problema della inesistenza della notifica perché
effettuata da un soggetto non abilitato dalla legge.
È bene precisare preliminarmente, infatti, che si tratta di due
questioni giuridiche totalmente differenti, in quanto la compilazione
della relata di notifica è finalizzata all’identificazione del soggetto
ricevente, la cui non identificabilità è semplicemente causa di nullità
(che peraltro nel nostro ordinamento sono tassativamente previste
dall’art. 160 c.p.c.), e quindi in quanto tale sanabile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 156 c.p.c, secondo comma.
La questione giuridica riguardante il soggetto abilitato dalla
legge, nei casi di notifiche eseguite a mezzo posta, a consegnare
all’Agente Postale l’atto da notificare è cosa ben diversa!!!
L’art. 160 c.p.c. già citato, infatti, prescrive la nullità della
notificazione tassativamente nei casi di inosservanza delle
“disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la
copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla
data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157 c.p.c.”.
E si evince facilmente come la norma appena riportata non annoveri tra
le cause di nullità della notifica l’esecuzione della stessa da parte di
soggetto a ciò non abilitato.
Tali premesse sono senza dubbio essenziali per l’esatto inquadramento
della problematica, soprattutto alla luce del dettato normativo di cui
all’art. 156, primo comma, il quale, infatti, stabilisce che: “
non
può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun
atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”.
È utile l’interpretazione di tale norma, non solo dal punto di vista
della tassatività delle cause di nullità, ma anche al fine di
comprendere la volontà del legislatore di riferire tale disciplina delle
nullità, come anche della sanatoria prevista dal secondo comma dello
stesso articolo, ai soli atti del processo.
Al contrario, la presente problematica si riferisce esclusivamente alle notifiche per posta degli atti sostanziali (per esempio, cartelle esattoriali, atti della procedura esecutiva ecc.) e
non riguarda assolutamente gli atti del processo tributario, (
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 20 giugno 2007, n. 14294) per i quali, invece, la notificazione, oltre ad ammettere spesso l’utilizzo di forme semplificate (
le cc.dd. notifiche dirette),
costituisce condizione di giuridica efficacia e, se viziata da nullità,
comporta l’operatività della sanatoria ex art. 156 c.p.c., con effetto
retroattivo, per raggiungimento dello scopo o per rinnovazione.
È d’uopo l’affermazione appena fatta poiché
la notifica della
cartella di pagamento non ha unicamente la finalità di far conoscere
l’atto al contribuente, ma essendo la stessa cartella di pagamento un
atto unilaterale recettizio la sua notifica ha la funzione di
perfezionarne l’esistenza giuridica.
Si capisce pertanto come la sanatoria per il raggiungimento dello scopo
prevista dall’art. 156 c.p.c. non possa in questo caso trovare
applicazione.
L’art. 26 del D.P.R. 602/1973 stabilisce al primo comma che “La
cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri
soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge
ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai
messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di
ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma
o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda”.
L’interpretazione letterale dell’art. 26 porta a ritenere che il Legislatore abbia voluto stabilire
una garanzia maggiore per le notificazioni di atti sostanziali
(e non processuali, lo si sottolinea ancora) che incidono sulla sfera
patrimoniale del contribuente, prevedendo che solo i soggetti
tassativamente indicati possano validamente effettuarle.
All’interno dello stesso primo comma, l’art. 26 cit. disciplina poi le
modalità con cui gli stessi soggetti possono
notificare gli atti, tra le quali annovera anche l’invio dell’atto per
posta. È senz’altro privo di fondamento giuridico inserire all’interno
dello stesso comma del medesimo articolo due statuizioni per poi
intendere che le stesse siano interpretate ed applicate in senso non
uniforme e collegato!!!
Per focalizzare bene i termini giuridici del problema è importante
precisare che, in tema di notificazioni delle cartelle di pagamento per
posta, occorre distinguere
due distinte fasi procedimentali:
-
la prima, quella di consegna materiale della cartella dal
concessionario all’agente postale (tramite la busta verde e non la busta
bianca);
-
la seconda, quella di notifica da parte dell’agente postale al contribuente; in sostanza, l’agente postale agisce sempre come “nuncius”, cioè ausiliario dell’agente notificatore.
I due momenti temporali sono nettamente distinti e disciplinati
dall’art.
26, primo comma, cit. che, è bene subito chiarire, è stato modificato
nel corso degli anni ed ha avuto la seguente formulazione giuridica:
-
dal 1° gennaio 1974 sino al 30 giugno 1999:
“La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi
notificatori dell’esattoria o dagli Ufficiali esattoriali ovvero dagli
Ufficiali giudiziari e nei comuni, che non sono sede di pretura, da
messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in
comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l’esattore
territorialmente competente, previa delegazione da parte dell’esattoria
che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche
mediante invio,
da parte dell’esattore, di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data
indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone
previste dal comma successivo”;
-
dall’01 luglio 1999 sino all’08/06/2001, a seguito delle modifiche
introdotte dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999:
“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri
soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge
ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai
messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica
può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e
la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di
ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo
comma”;
-
dal 09/06/2001 sino ad oggi, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001 (G.U. n. 120 del 25 maggio 2001):
“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri
soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge
ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai
messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica
può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e
la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di
ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma
o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.
Come può facilmente notarsi dallo sviluppo normativo di cui sopra,
per la notifica a mezzo posta, il legislatore: in un primo momento storico
, ha tassativamente previsto che fosse fatta direttamente
“da parte dell’esattore”;
successivamente,
ha cancellato tale inciso e, di conseguenza, ha previsto che fosse
fatta soltanto dai soggetti tassativamente indicati nell’art. 26, comma
1, prima parte, cit. (Ufficiali della riscossione; altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge; ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario
dai messi comunali, o dagli agenti della polizia municipale).
Il significato proprio delle parole e l’intenzione del legislatore sono chiari
nell’escludere,
a far data dall’01 luglio 1999, l’esattore (oggi concessionario) dalla
notificazione mediante invio diretto della lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Dopo queste preliminari ed imprescindibili precisazioni si comprende
facilmente la differenza tra la problematica della mancata compilazione
della relata di notifica che si trova sulla cartella di pagamento che
comporta la nullità della notifica stessa e quella attinente alle
conseguenze che possono derivare dalla esecuzione della notifica da
parte di soggetto a ciò non abilitato dalla legge. È comprensibile
infatti che il Legislatore abbia voluto prevedere una garanzia maggiore
per la notifica degli atti tributari sostanziali in quanto questi
incidono direttamente sulla sfera patrimoniale del destinatario e,
pertanto, è più che coerente che le notifiche degli stessi debbano
essere poste in essere mediante procedure ben definite e da soggetti
abilitati, così da poter garantire l’effettiva conoscenza dell’atto da
parte del soggetto destinatario. A maggior ragione, poi, se la notifica
della cartella di pagamento ha altresì la finalità di rendere l’atto
perfetto in senso giuridico.
Consolidata dottrina e ricorrente giurisprudenza nell’affermare che
“l’inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest’ultima
manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto
dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel
modello legale della figura” non connotano di impossibilità giuridica
l’istituto della inesistenza della notificazione, ma anzi ne affermano
la ricorrenza, quand’anche eccezionale, tutte le volte in cui la
notificazione si discosti dal modello legale previsto dalla legge.
Circostanza, questa, che ad avviso di chi scrive, si verifica tutte le
volte in cui non sia identificabile il soggetto che abbia eseguito la
notificazione, con la conseguenza che non sia possibile verificare se
egli rientri tra i soggetti abilitati, poiché in caso contrario ci si
troverebbe in presenza di una situazione estranea al modello legale, che
non può che determinare l’inesistenza della notificazione.
E quindi si ribadisce la circostanza che la Corte di Cassazione sullo
specifico argomento della notifica effettuata da soggetto non abilitato
non si è mai fino ad ora assolutamente pronunciata. Tanto più se si
pensa che tale questione di diritto è stata solo recentemente sollevata
per la prima volta dinnanzi ai giudici di prima istanza. E pertanto, si
può facilmente concludere che le eccezioni di Equitalia, come le tesi
dottrinali contrarie a quanto in questa sede sostenuto e che portano a
sostegno la giurisprudenza della Suprema Corte, sono senza dubbio alcuno
giuridicamente infondate ed immotivate, perché come si è più volte
precisato, tali interpretazioni sono frutto della confusione delle due
assolutamente differenti problematiche.
Infatti, vi è stato chi ha portato a sostegno delle proprie
argomentazioni contrarie all’inesistenza delle notifiche effettuate
direttamente dal concessionario,
l’ordinanza della Corte di Cassazione del 6 luglio 2010, n. 15948.
In tale ordinanza, tuttavia la Suprema Corte si pronuncia sulle
conseguenze giuridiche della mancata redazione della relata di notifica,
che come si è detto nella parte iniziale del presente articolo,
comporta la nullità ai sensi dell’art. 160 c.p.c.
Attinenti alla
diversa probl.ematica delle notifiche
effettuate da soggetto non abilitato dalla legge ad eseguirle, o in ogni
caso da soggetto non identificabile, vi sono numerose pronunce dei
giudici di merito, le quali, giusta l’interpretazione della norma di cui
al primo comma dell’art. 26, D.P.R. 602/1973, concludono dichiarando
l’inesistenza della notifica a mezzo posta della cartella di pagamento
quando non sia effettuata dai soggetti tassativamente indicati dal primo
comma dell’art. 26 cit..
Valga tra tutte, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale
di Lecce del 29/12/2010, n. 533, della quale se ne riporta quasi
integralmente la motivazione, data la sua compiutezza e linearità
espositiva.
“
Le contro deduzioni di Equitalia fanno ricorso al secondo periodo
del primo comma dell'art. 26 del citato D.P.R., laddove si legge :"La notifica può esse eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
Tale interpretazione non convince il Collegio in quanto la locuzione su citata viene letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita. La stessa non è altro che la prosecuzione del primo periodo dell'art. 26 del citato Dpr. tenendo come riferimento il punto principale dell'articolato laddove specifica che "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati" e la
possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della
riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del
servizio postale mentre sono illegittime le notifiche eseguite
direttamente dall'Agente della riscossione.
Il tema della notifica di atti che incidono nella sfera patrimoniale del cittadino è stato rigorosamente disciplinato dal legislatore negli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73, laddove vengono dettate
tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del
ricevimento dell'atto da parte del destinatario ed attribuire certezza
all'esito del procedimento notificatorio.
Con l'art. 14 della L. 890/82 il legislatore ha riservato la possibilità di eseguire "la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della posta direttamente dagli uffici .finanziari". Detta
previsione è chiaramente riservata agli uffici che esercitano potestà
impositiva, con esclusione degli Agenti della riscossione che sono
preposti solo alla fase riscossiva.
Va peraltro osservato che mentre con l'originario testo dell'art. 26 D.P.R. 602/73, l° comma, la notificazione era stabilito che potesse essere eseguita "anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ", oltrechè
dai messi notificatori dell'esattoria; dagli ufficiali esattoriali
ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei Comuni non sede di pretura dai
messi comunali e dai messi di conciliazione, la disposizione è
sensibilmente variata con l'avvento della riforma della riscossione
mediante ruolo (D.Lgs. 26.02.1999, n. 46; D.Lgs. 13.04.1999, n. 112).
L'art. 26 predetto, come sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 46/1999, ora dispone che "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa.
eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o
dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita
anche mediante. invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
Disposizione quest'ultima che, a differenza della formulazione precedente, non contempla la espressione "da parte dell'esattore" che è invece sostanzialmente rimasta nell'art. 14 L. 20 novembre 1982 n. 890 prima richiamato, che attribuendo agli uffici finanziari il potere di notificare "a mezzo posta direttamente" gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, ha inteso fornire una giustificazione "catione subiecti ", alla
differente disciplina, sostituendo un pubblico funzionario all'organo
della notificazione, limitatamente all'atto di cui trattasi, in
considerazione di tale sua qualità, non rivestita invece dal
concessionario della riscossione che è una società commerciale di
diritto privato.
Ne è riprova che l'art. 26, D.P.R. 602/73, nella vigente
formulazione, esordisce affidando a soggetti specifici la funzione della
notificazione delle cartelle, in primo luogo agli ufficiali della
riscossione per i quali l'art. 42, D.Lgs. 112/98 stabilisce criteri e modalità per la acquisizione della idoneità allo svolgimento delle funzioni e rimette al prefetto l'autorizzazione al loro esercizio, con il potere di revoca; controllo che suppone una abilitazione di partenza e una verifica in corso di attività per la natura del ruolo svolto, che il sistema ha apertamente escluso che possa essere direttamente, quanto all'adempimento di cui si tratta, esercitato dal concessionario, tant'è che l'art. 43 afferma che "1 'ufficiale della riscossione non può, farsi rappresentare né sostituire".
Ne deriva che la previsione contenuta nell'art. 26 della notifica
mediante raccomandata con avviso di ricevimento debba essere letta
esclusivamente come modalità esecutive, alla stregua di quanto
stabilisce la L. 890/1982, pur sempre affidata all'organo della
notificazione, all'interno della struttura operativa (l'art. 45, D.Lgs.
112/1999 prevede che il concessionario per la notifica delle', cartelle
di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere possa
nominare uno o più messi notificatori che non possono farsi
rappresentare o sostituire) ovvero all'esterno di essa (ex art. 26, D.P.R. 602/73,
messi comunali o agenti della polizia municipale), sicché una volta che
la notificazione risulti sottratta al concessionario, la attività che a
riguardo sia da lui compiuta è inesistente e il vizio relativo non è
sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c. che, quand'anche fosse ritenuto
applicabile ad atti diversi da quelli processuali (la cartella in
questione tale non è), non può essere invocato al di fuori delle ipotesi
di nullità”. … “A fronte di tali rilievi non è condivisibile quanto assume la Corte di legittimità (Ord. 15948/2010, ordinanza già brevemente commentata)
che non risulta essersi fatta carico della soluzione normativa del
D.P.R. 602/73, ancor più quando considera il disposto dell'art. 127,
D.P.R. n. 43/1988 che per le notifiche degli atti e dei provvedimenti
previsti dal D.P.R. 602/73 opera un rinvio all'art. 60, D.P.R. 600/73,
che espressamente richiama le norme del Codice di procedura civile
(artt. 137 e ss.) che disciplinano la notificazione come atto proprio ed
esclusivo dell'ufficiale giudiziario, anche quando si avvale del
servizio postale”.
In tal senso anche la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara che
nella sentenza n. 743/4/10 del 3 novembre 2010, stabilisce che “
Osserva
il Collegio che per inquadrare i termini della questione su cui le
parti controvertono è d'uopo leggere - con il criterio di ermeneutica
fornito dall'art. 12 delle Preleggi - l'articolo 26 del D.P.R. 602/73
che disciplina la notifica degli atti di riscossione, del quale è utile
trascrivere il primo comma: «La cartella è notificata dagli ufficiali
della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle
forme previste dalla legge, ovvero previa convenzione tra comune e
concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è
notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella
data indicata nell' avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda»… In buona sostanza, pur rimanendo
fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che
direttamente, possono ricorrere all'ausilio del servizio postale;
consequenzialmente, l'Agente della riscossione non pare possa ricorrere
in alcun modo alla notifica diretta, ma deve, necessariamente, passare
attraverso i soggetti menzionati nel primo comma: essi sono gli unici a
poter fruire del servizio postale. A queste conclusioni è giunta
la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, che, con sentenza n.
909/05/2009 del 23 ottobre 2009, ha stabilito che «la possibilità di
notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso
di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o
altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale,
mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente
dall'Agente della riscossione. Il tema della notifica degli atti che
incidono nella sfera patrimoniale del cittadino è stato rigorosamente
disciplinato dal legislatore negli artt. 26, D.P.R. 602 del 29 settembre
1973 e 60 D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, laddove vengono dettate
tassative prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del
ricevimento dell'atto da parte del destinatario ed attribuire certezza
all'esito del procedimento notificatorio». In tal senso si sono espressi
i Giudice del Tribunale di Udine, i quali, con sentenza n. 1183/2008 hanno concluso
che «non è consentito al concessionario di estendere la norma (l'art.
26 D.P.R. del 29 settembre 1973) fino al punto da rendere anonimo ed
impersonale l'invio della lettera raccomandata e di impedire qualsiasi
forma di verifica sul rispetto della procedura”.
Alla luce di tutte le considerazioni fatte nel presente articolo, della
giurisprudenza richiamata e riportata, è evidente che comincia ad
emergere la diversità giuridica tra la questione attinente alla mancata
compilazione della relata di notifica che comporta la nullità della
stessa e quella attinente, invece, alla inesistenza della notifica
perché eseguita da soggetto non abilitato. L’inesistenza è un vizio
insanabile dell’atto e, pertanto, quando sulla questione specifica
troverà a pronunciarsi PER LA PRIMA VOLTA la Suprema Corte di
Cassazione, qualora dovesse accogliere tale interpretazione, potrebbe
derivarne un grosso danno per l’Erario, in quanto l’inesistenza della
notifica comporterà l’annullamento immediato dell’atto impositivo, con
conseguente e più che legittima perdita della potestà impositiva nel
caso concreto con quell’atto esercitata.
Si è dimostrato in questo elaborato che sempre più numerose sono le
decisioni dei giudici di merito che accolgono la questione
dell’inesistenza della notifica eseguita da soggetto non abilitato, in
quanto tale prassi notificatoria è riconosciuta essere assolutamente
estranea al modello legale che, invece, prevede che le notifiche degli
atti tributari sostanziali siano effettuate solo dai soggetti
tassativamente indicati nel primo comma dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973
per motivi di garanzia legale di tutte le parti (fisco e contribuente).
Articolo 11.02.2011 (, )