L’Agente della riscossione deve notificare
la cartella esattoriale entro certi termini, di prescrizione e/o di
decadenza. Se questi termini non sono rispettati, la cartella può essere
impugnata dinanzi al Giudice competente.
I termini di decadenza e di prescrizione: nozione
La cartella esattoriale deve essere notificata entro termini ben precisi.
Questi termini si distinguono in termini di decadenza e termini di prescrizione.
I termini di decadenza, ove non rispettati, comportano la perdita
della possibilità di esercitare un determinato potere. Ad esempio, nel
caso della cartella esattoriale notificata oltre il termine di
decadenza, l’ente creditore perde il potere di procedere alla
riscossione tramite ruolo.
Resta salvo, tuttavia, il credito preteso, che potrebbe essere
recuperato mediante le procedure ordinarie previste dal codice di
procedura civile, quali ad esempio il ricorso per decreto ingiuntivo.
I termini di decadenza non possono essere sospesi né interrotti (a
differenza dei termini di prescrizione). In altre parole, la decadenza è
impedita solo dal compimento dell’atto previsto dalla legge (o
dall’accordo delle parti).
I termini di prescrizione, invece, ove non rispettati, comportano
l’estinzione del diritto. Una volta decorsa la prescrizione, pertanto,
l’ente creditore non può più chiedere il pagamento né tramite ruolo né
tramite altre procedure.
I termini di prescrizione possono essere sospesi o interrotti. Ad
esempio, interrompe la prescrizione la richiesta di pagamento o il
riconoscimento del debito da parte del debitore. Dal giorno
dell’interruzione, inizia a decorrere ex novo il termine di
prescrizione.
In materia di riscossione tramite ruolo, i termini di prescrizione e
di decadenza sono diversi a seconda del tipo di credito per cui si
procede.
Le imposte sul reddito
Termini di prescrizione
I tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA,..) si prescrivono nel termine
di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno
dell’ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al
contribuente (articolo 2946 del Codice civile
[1]).
In proposito la Cassazione ha specificato che a questi crediti non
può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista
dall’articolo 2948 n. 4 del Codice civile
[2] per le cosiddette “prestazioni periodiche”.
I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi “prestazioni
periodiche”, in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma
valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In
altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni
sono tra loro autonomi e manca dunque la “causa debendi continuativa”,
che caratterizza le prestazioni periodiche.
Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di
altra disposizione speciale (Cassazione, sezione tributaria civile,
sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).
I nuovi termini di decadenza
In materia di imposte sul reddito, l’articolo 25 del D.P.R. n.
602/1973 prevede che la cartella esattoriale deve essere notificata, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
- del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o
ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla
dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la
dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito
dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme
che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività
di controllo formale prevista dall’articolo 36 ter del citato D.P.R. n.
600 del 1973;
- del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è
divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti
dell’ufficio.
Questi termini sono stati introdotti dal Decreto Legge del 17 giugno
2005, n. 106, articolo 1, comma 5 ter, che ha modificato il citato
articolo 25.
Essi, tuttavia, valgono anche per le cartelle notificate
anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Legge del 17 giugno
2005, n. 106.
Ciò in base ai principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite
nella sentenza del 30 novembre 2005, secondo cui i nuovi termini
previsti dal citato articolo 25 hanno efficacia retroattiva, salvo il
particolare regime transitorio previsto per le somme che risultano
dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36
bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di seguito esposto.
Il regime transitorio
Il legislatore ha previsto un regime transitorio per le dichiarazioni presentate fino all’anno 2003.
Tale regime si riferisce esclusivamente alle somme che risultano
dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni di
cui all’articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973.
In questi casi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5 bis, del Decreto
Legge del 17 giugno 2005, n. 106, la cartella di pagamento è notificata,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
- del terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate a partire dal
1 gennaio 2004;
- del quarto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni
2002 e 2003;
- del quinto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31
dicembre 2001.
I tributi locali
Termini di prescrizione
I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno
in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo
tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 n. 4 del
Codice civile).
L’applicazione del termine breve di cinque anni (in luogo di quello
ordinario di dieci anni) è stata affermata dalla Cassazione con sentenza
del 23 febbraio 2010.
In particolare la Cassazione sostiene che i tributi locali (a
differenza di quelli erariali) sono “prestazioni periodiche” e, come
tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2948 n. 4 del
Codice civile, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.
I tributi locali (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione
di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di
bonifica) – dice la Corte – sono “elementi strutturali di un rapporto
sinallagmatico caratterizzati da una ‘causa debendi’ di tipo
continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in
relazione alla quale l’utente è tenuto ad una erogazione periodica,
dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata
dall’ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso”
(Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n.
4283).
Termini di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento
Prima della cartella esattoriale, il contribuente deve ricevere un
avviso di accertamento motivato (Legge 27 dicembre 2006, n. 296,
articolo 1, commi 161 e 162
[3]).
Fanno eccezione alcuni tributi, quale la
TARSU, per i quali, non essendo prevista una denuncia annuale, non è neppure prevista la notifica dell’avviso di accertamento.
Tributi successivi al 1 gennaio 2007
A partire dal 1 gennaio 2007, per effetto della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, articolo 1, comma 161, gli avvisi di accertamento in
rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le
sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.
Tributi anteriori al 1 gennaio 2007
Il suddetto termine quinquennale è stato introdotto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1 gennaio 2007.
Per i tributi locali relativi agli anni anteriori al 2007, le nuove
regole si applicano solo se i rapporti di imposta erano ancora pendenti
alla data del 1 gennaio 2007, ossia se a tale data non erano ancora
decorsi i previgenti termini previsti dall’articolo 71 del Decreto
Legislativo n. 507/1993.
Ciò in base al comma 171, dell’articolo 1 della Legge n. 296, secondo
cui: “Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai
rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge”.
Al contrario, per i rapporti di imposta non più pendenti alla data
del 1 gennaio 2007 valgono i termini in precedenza vigenti (previsti
dall’articolo 71 del Decreto Legislativo n. 507/1993), ossia:
- in caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune deve notificare
un avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa, a pena
di decadenza.
- in caso di omessa denuncia, il Comune deve notificare l’avviso di
accertamento d’ufficio entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello in cui la denuncia doveva essere presentata, a pena di
decadenza.
Il termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo
Dopo l’avviso di accertamento, l’ente creditore iscrive il credito a ruolo.
Entro quali termini?
Si ritiene tacitamente abrogato il termine annuale di decadenza previsto per l’iscrizione a ruolo dall’articolo 72
[4] del Decreto Legislativo n. 507/93.
Tale abrogazione ha effetto dal 1 gennaio 2007, per effetto della entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Se, dunque, si riceve una cartella per tributi locali relativi ad
anni anteriori al 2007, è bene verificare che il Comune abbia effettuato
l’iscrizione a ruolo entro l’anno successivo a quello per il quale è
dovuto il tributo. Altrimenti si può eccepire la decadenza ai sensi
dell’articolo 72 citato, allora vigente.
Successivamente al 1 gennaio 2007, non rileva la data dell’iscrizione a ruolo.
Termini di decadenza per la notifica della cartella
Dopo l’avviso di accertamento e l’iscrizione a ruolo, è prevista la
notifica della cartella esattoriale tramite l’Agente della riscossione.
Entro quali termini?
Il Decreto Legge n. 106/2005, che ha modificato l’articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973, non si riferisce ai tributi locali.
A colmare la lacuna è intervenuta la finanziaria del 2007 (Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, comma 163) che ha stabilito:
“Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo
esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.
In mancanza di un atto di accertamento (come nel caso di omesso
pagamento della TARSU), il termine suindicato coincide con la fine del
terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, o a
quello per il quale la tassa è dovuta (Corte di Cassazione, sentenza n.
10590 del 9 maggio 2007, secondo cui “il titolo derivante dalla
dichiarazione del contribuente equivale all’accertamento definitivo”).
La norma si applica ai rapporti d’imposta “pendenti” al 1° gennaio 2007, data d’entrata in vigore della legge (comma 171).
Le sanzioni amministrative
Termini di prescrizione
Per le sanzioni amministrative, quali ad esempio quelle previste dal
Codice della strada, il termine di prescrizione è di cinque anni dalla
data dell’infrazione (articolo 28 della Legge n. 689/81: “Il diritto a
riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente
legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata
commessa la violazione”).
La corretta notifica del verbale di accertamento (che necessariamente
precede la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire ex novo.
Termini di decadenza
Dal 1° gennaio 2008, per le sanzioni amministrative relative a
violazioni del Codice della strada, di spettanza comunale, la cartella
deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, a pena
di decadenza.
Ciò in forza dell’articolo 1, comma 153, della Legge n. 244/2007
(finanziaria 2008), che ha modificato l’articolo 3 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, per il quale: “A decorrere dal 1º gennaio 2008
gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate
al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data
dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era
stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».
Si noti bene che la norma fa riferimento alle sanzioni di spettanza
comunale. Il termine di due anni, quindi, vale per le “multe” elevate,
ad esempio, dalla Polizia Municipale, e non per quelle elevate dalla
Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Polizia Provinciale e da altre
autorità abilitate che non fanno capo al Comune.
I crediti contributivi
Termini di prescrizione
La Legge 335/95 (entrata in vigore il 17 agosto 1995) ha modificato i
termini di prescrizione in materia contributiva, effettuando delle
distinzioni tra i crediti relativi ai periodi antecedenti il 1 gennaio
1996 e quelli relativi ai periodi successivi.
Contributi successivi al 1 gennaio 1996
Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono nei seguenti termini:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche
obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto
dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed
esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle
gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è
ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi
superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Contributi anteriori al 1 gennaio 1996
Per le contribuzioni relative a periodi precedenti al 1 gennaio 1996
(data fissata dalla legge 335/95 per la decorrenza del nuovo termine di
prescrizione di cinque anni, in luogo del vecchio termine di dieci anni)
bisogna fare le seguenti distinzioni:
- se è stato compiuto un atto interruttivo prima del 17 agosto 1995,
si applica il termine decennale, a cui va aggiunto un termine di tre
anni per la sospensione prevista dalla legge 11 novembre 1983 n. 638.
Quindi possono essere recuperati i contributi IVS risalenti ai tredici
anni precedenti (Cassazione, sentenza del 7.1.2004 n. 46);
- se è stato compiuto un atto interruttivo tra il 17 agosto 1995 ed il
31 dicembre 1995, il recupero dei contributi potrà retroagire per dieci
anni;
- se non è stato compiuto alcun atto interruttivo, si applicano i nuovi termini introdotti dalla Legge 335/95.
I contributi minori
I contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN, etc .) si prescrivono in
cinque anni anche a seguito della legge n. 335/1995, in quanto nulla è
cambiato rispetto alle precedenti disposizioni.
Per i contributi dovuti da artigiani, da esercenti attività
commerciali e da lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata si
applicano i termini introdotti dalla citata legge n. 335/1995.
Facciamo una precisazione riguardo il giorno da cui decorre il
termine prescrizionale previsto per la contribuzione dovuta sulla quota
di reddito eccedente il minimale imponibile di cui alla legge n.
233/1990: il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i
contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa
vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo
risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.
Termini di decadenza
Nel
procedimento di riscossione
mediante ruolo dei crediti contributivi, l’unico termine di decadenza
previsto dalla legge riguarda l’obbligo di rendere esecutivo il ruolo.
In particolare l’INPS ha l’obbligo di rendere esecutivi i ruoli entro (articolo 25 del Decreto Legislativo n. 46/99):
- il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il
versamento, per i contributi o premi non versati dal debitore; in caso
di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale
termine decorre dalla data di conoscenza da parte dell’ente;
- il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del
provvedimento per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti
effettuati dagli uffici;
- il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento
è divenuto definitivo per quelli sottoposti a gravame giudiziario.
I suddetti termini decadenziali hanno decorrenza per le debenze
maturate dopo l’1.1.2001 (articolo 1, comma 20, del Decreto Legge n.
346/2000).
Ma cosa vuol dire “rendere esecutivo il ruolo”?
Ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 il ruolo
(ossia l’elenco dei debitori formato dall’INPS dopo la scadenza dei
termini di pagamento) è reso esecutivo mediante la sottoscrizione da
parte del titolare dell’ufficio o di un suo delegato
[5].
La data in cui il ruolo è reso esecutivo deve essere riportata nella
successiva cartella di pagamento in modo da consentire al contribuente
di conoscere e verificare la tempestività dell’adempimento (articolo 25,
comma 2 bis, del D.P.R. 602/73
[6], inserito dall’articolo 8, del Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32).
Questa regola si applica ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1°
luglio 2001 (articolo 8, comma 3, del Decreto legislativo del 26 gennaio
2001, n. 32).
Una volta reso esecutivo il ruolo, questo viene consegnato all’Agente
della riscossione affinchè proceda alla notifica della cartella
esattoriale, che vale anche come notifica del ruolo.
Non è previsto un termine di decadenza per la notifica della cartella
avente ad oggetto crediti contributivi. L’unico termine da rispettare è
quindi quello di prescrizione, sopra indicato.
Il mancato rispetto dei termini
Se i termini sopra indicati non sono rispettati, si può contestare la cartella, eccependo:
- la decadenza dal potere di procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo, nel caso si tratti di termini di decadenza.
In proposito segnaliamo un’altra tesi, secondo cui il mancato rispetto
dei termini di decadenza comporta esclusivamente la decadenza dalla
facoltà di avvalersi dello strumento del recupero mediante ruolo
(sistema più favorevole all’ente impositore) rimanendo tuttavia intatta
la possibilità di agire secondo le norme del Codice di procedura civile,
comunque entro i termini di prescrizione del credito.
Ad esempio, secondo questa tesi, l’ente creditore, decaduto dalla
possibilità di riscuotere mediante ruolo, potrebbe ancora proporre
ricorso per decreto ingiuntivo oppure un ricorso ordinario o una
citazione per l’accertamento e la condanna del debitore al pagamento
delle somme dovute.
- l’estinzione del credito preteso, nel caso si tratti di termini di prescrizione.
Per contestare la cartella è necessario fare
ricorso al Giudice competente.
Note
- ^
Art. 2946. Prescrizione ordinaria: “Salvi i casi in cui la legge
dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il
decorso di dieci anni”.
- ^Art.
2948. Prescrizione di cinque anni: “Si prescrivono in cinque anni:
<….> 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi
periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
- ^
Art. 1, co. 161: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria
competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o
infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento
d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con
avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di
accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto
essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o
irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli
16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere
motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche
che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne
riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere,
altresi’, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile
ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del
responsabile del procedimento, dell’organo o dell’ autorità
amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche
nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e
dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonchè il
termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale
per la gestione del tributo”.
- ^Art.
72. Riscossione: “1. L’importo del tributo ed addizionali, degli
accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell’anno
precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei
termini di cui all’art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario
responsabile di cui all’articolo 74 in ruoli principali ovvero, con
scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare
all’intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di
ciascun anno <….>”.
- ^12. Formazione e contenuto dei ruoli:
“1. L’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti
territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono
iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio
fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si
riferisce.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure
della sua formazione, nonché le modalità dell’intervento in tali
procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.
3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice
fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo
diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di
accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della
pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo
all’iscrizione.
4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal
titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il
ruolo diviene esecutivo”.
- ^Articolo
25. Cartella di pagamento: “<…> 2-bis. La cartella di pagamento
contiene anche l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso
esecutivo”.
25 settembre 2014
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