Le cartelle
che non hanno dato luogo ad alcuna attività di riscossione o di transazione o
dilazione devono essere discaricate (annullate): pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia.
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Anche se con un netto
ritardo dal varo della normativa [1] che disponeva la rottamazione (o
meglio, l’annullamento) dei ruoli affidati ad Equitalia fino al 2000,
finalmente ieri è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze [2]: in particolare il
provvedimento disciplina le modalità operative con cui dovrà avvenire il
discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (con
conseguente rimborso ad Equitalia delle relative spese sostenute per le
procedure esecutive avviate).
Ricordiamo che la norma in questione ha stabilito la rottamazione dei ruoli di
importo fino a 2mila euro e il discarico, da parte di Equitalia e
degli altri agenti della riscossione, per quelli di importo superiore.
In particolare:
– i crediti di importo fino
a 2mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a
ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999,
sono automaticamente annullati. In forza di ciò, Equitalia è tenuta a inviare,
all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via telematica.
Tali importi così comunicati vengono automaticamente discaricati;
– anche i ruoli di importo
superiore a 2mila euro – iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31
dicembre 1999 – devono essere discaricati dagli agenti e così tornare nella
disponibilità degli enti titolari del diritto di credito.
In tali casi si tratta,
nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto,
non hanno dato luogo a procedure esecutive esattoriali, o per le quali
non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono stati oggetto di
accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali, da
insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero, da dilazioni in
corso.
In pratica, con
riferimento ai crediti di importo superiore a 2mila euro, se successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto pubblicato ieri le somme in
questione non sono state integralmente riscosse per effetto di procedure di espropriazione
o di pignoramento già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali
piani di rateazione concessi al contribuente o a seguito della definizione
degli accordi di ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di
fallimenti o altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono
inserite in un elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente
creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività.
Al contrario, restano, invece, in gestione ad Equitalia le somme (e le
relative cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra
elencati.
Tuttavia, qualora
successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione
dovesse verificare l’impossibilità di incassare le predette somme, le
stesse saranno trasmesse in un elenco all’ente creditore entro due mesi dalla
conclusione delle attività di recupero.
[1] Legge n. 228/2012 commi 527 e 528 dell’art.1.
[2] Gazz. Uff. n. 142 del 23.06.15.
Fonte: Sole24Ore
Equitalia: cancellati i ruoli fino a 2mila euro
Le
cartelle che non hanno dato luogo ad alcuna attività di riscossione o di
transazione o dilazione devono essere discaricate (annullate):
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia.
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Anche se con un netto ritardo dal varo della normativa
[1] che disponeva la
rottamazione (o meglio, l’
annullamento)
dei ruoli affidati ad Equitalia fino al 2000, finalmente ieri è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
[2]: in particolare il provvedimento disciplina le modalità operative con cui dovrà avvenire il discarico dei
ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (con conseguente rimborso ad
Equitalia delle relative spese sostenute per le procedure esecutive avviate).
Ricordiamo che la norma in questione ha stabilito la
rottamazione dei ruoli di importo fino a
2mila euro e il discarico, da parte di
Equitalia e degli altri agenti della riscossione, per quelli di importo superiore.
In particolare:
– i crediti di importo
fino a 2mila euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999,
sono automaticamente annullati. In forza di ciò, Equitalia è tenuta a
inviare, all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via
telematica. Tali importi così comunicati vengono
automaticamente discaricati;
– anche i ruoli di importo
superiore a 2mila euro –
iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – devono
essere discaricati dagli agenti e così tornare nella disponibilità degli
enti titolari del diritto di credito.
In tali casi si tratta, nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno dato luogo a
procedure esecutive esattoriali,
o per le quali non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono
stati oggetto di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e
previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte,
ovvero, da
dilazioni in corso.
In pratica, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2mila
euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
pubblicato ieri le somme in questione non sono state integralmente
riscosse per effetto di procedure di
espropriazione o di
pignoramento
già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione
concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di
ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o
altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono inserite
in un
elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività.
Al contrario, restano, invece, in gestione ad
Equitalia le somme (e le relative
cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra elencati.
Tuttavia, qualora successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione dovesse verificare l’
impossibilità di incassare le predette somme, le stesse saranno trasmesse in un elenco all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività di recupero.
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[1] Legge n. 228/2012 commi 527 e 528 dell’art.1.
[2] Gazz. Uff. n. 142 del 23.06.15.
Fonte: Sole24Ore
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Equitalia: cancellati i ruoli fino a 2mila euro
Le
cartelle che non hanno dato luogo ad alcuna attività di riscossione o di
transazione o dilazione devono essere discaricate (annullate):
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Anche se con un netto ritardo dal varo della normativa
[1] che disponeva la
rottamazione (o meglio, l’
annullamento)
dei ruoli affidati ad Equitalia fino al 2000, finalmente ieri è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
[2]: in particolare il provvedimento disciplina le modalità operative con cui dovrà avvenire il discarico dei
ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (con conseguente rimborso ad
Equitalia delle relative spese sostenute per le procedure esecutive avviate).
Ricordiamo che la norma in questione ha stabilito la
rottamazione dei ruoli di importo fino a
2mila euro e il discarico, da parte di
Equitalia e degli altri agenti della riscossione, per quelli di importo superiore.
In particolare:
– i crediti di importo
fino a 2mila euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999,
sono automaticamente annullati. In forza di ciò, Equitalia è tenuta a
inviare, all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via
telematica. Tali importi così comunicati vengono
automaticamente discaricati;
– anche i ruoli di importo
superiore a 2mila euro –
iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – devono
essere discaricati dagli agenti e così tornare nella disponibilità degli
enti titolari del diritto di credito.
In tali casi si tratta, nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno dato luogo a
procedure esecutive esattoriali,
o per le quali non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono
stati oggetto di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e
previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte,
ovvero, da
dilazioni in corso.
In pratica, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2mila
euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
pubblicato ieri le somme in questione non sono state integralmente
riscosse per effetto di procedure di
espropriazione o di
pignoramento
già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione
concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di
ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o
altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono inserite
in un
elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività.
Al contrario, restano, invece, in gestione ad
Equitalia le somme (e le relative
cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra elencati.
Tuttavia, qualora successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione dovesse verificare l’
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[2]: in particolare il provvedimento disciplina le modalità operative con cui dovrà avvenire il discarico dei
ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (con conseguente rimborso ad
Equitalia delle relative spese sostenute per le procedure esecutive avviate).
Ricordiamo che la norma in questione ha stabilito la
rottamazione dei ruoli di importo fino a
2mila euro e il discarico, da parte di
Equitalia e degli altri agenti della riscossione, per quelli di importo superiore.
In particolare:
– i crediti di importo
fino a 2mila euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999,
sono automaticamente annullati. In forza di ciò, Equitalia è tenuta a
inviare, all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via
telematica. Tali importi così comunicati vengono
automaticamente discaricati;
– anche i ruoli di importo
superiore a 2mila euro –
iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – devono
essere discaricati dagli agenti e così tornare nella disponibilità degli
enti titolari del diritto di credito.
In tali casi si tratta, nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno dato luogo a
procedure esecutive esattoriali,
o per le quali non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono
stati oggetto di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e
previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte,
ovvero, da
dilazioni in corso.
In pratica, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2mila
euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
pubblicato ieri le somme in questione non sono state integralmente
riscosse per effetto di procedure di
espropriazione o di
pignoramento
già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione
concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di
ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o
altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono inserite
in un
elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività.
Al contrario, restano, invece, in gestione ad
Equitalia le somme (e le relative
cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra elencati.
Tuttavia, qualora successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione dovesse verificare l’
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[2]: in particolare il provvedimento disciplina le modalità operative con cui dovrà avvenire il discarico dei
ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (con conseguente rimborso ad
Equitalia delle relative spese sostenute per le procedure esecutive avviate).
Ricordiamo che la norma in questione ha stabilito la
rottamazione dei ruoli di importo fino a
2mila euro e il discarico, da parte di
Equitalia e degli altri agenti della riscossione, per quelli di importo superiore.
In particolare:
– i crediti di importo
fino a 2mila euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999,
sono automaticamente annullati. In forza di ciò, Equitalia è tenuta a
inviare, all’ente titolare del credito, l’elenco dei ruoli minori in via
telematica. Tali importi così comunicati vengono
automaticamente discaricati;
– anche i ruoli di importo
superiore a 2mila euro –
iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 – devono
essere discaricati dagli agenti e così tornare nella disponibilità degli
enti titolari del diritto di credito.
In tali casi si tratta, nel dettaglio, di quelle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto, non hanno dato luogo a
procedure esecutive esattoriali,
o per le quali non pendono ricorsi avviati dal contribuente, o non sono
stati oggetto di accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e
previdenziali, da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte,
ovvero, da
dilazioni in corso.
In pratica, con riferimento ai crediti di importo superiore a 2mila
euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
pubblicato ieri le somme in questione non sono state integralmente
riscosse per effetto di procedure di
espropriazione o di
pignoramento
già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione
concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di
ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o
altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, sono inserite
in un
elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività.
Al contrario, restano, invece, in gestione ad
Equitalia le somme (e le relative
cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra elencati.
Tuttavia, qualora successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione dovesse verificare l’
impossibilità di incassare le predette somme, le stesse saranno trasmesse in un elenco all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività di recupero.
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