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lunedì 27 luglio 2015

Modello 770/2015: proroga anche per le certificazioni uniche - CU/2015

Modello 770/2015: proroga anche per le certificazioni uniche

 26 Luglio 2015 - 22:14

La proroga del modello 770/2015 comporta, automaticamente, lo slittamento del termine di scadenza delle certificazioni uniche dei lavoratori autonomi. Ecco le nuove scadenze ed i soggetti coinvolti.


Ormai mancano poche ore all’ufficialità della proroga al 21 settembre 2015 per il modello 770/2015, la cui scadenza al momento è sempre al 31 luglio 2015. Tale proroga inciderà direttamente anche su un altro adempimento: la trasmissione telematica delle certificazioni uniche (CU) relative a redditi non dichiarabili tramite il modello 730.
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Proroga al 21 settembre 2015 della trasmissione telematica certificazioni uniche

La scadenza originaria delle certificazioni uniche era fissata al 7 marzo. Tuttavia, con il comunicato stampa del 12 febbraio scorso e la circolare 6/E/2015, l’Agenzia delle entrate ha previsto, solo per il 2015, la proroga della scadenza delle certificazioni uniche. In risposta alle FAQ proposte dagli operatori del settore l’Agenzia delle Entrate ha poi esplicitato che il termine ultimo per la trasmissione delle certificazioni uniche è lo stesso del modello 770/2015 semplificato. In questo modo la scadenza delle certificazioni uniche è stata automaticamente prorogata al 31 luglio 2015, senza che si rischi di incorrere nelle sanzioni di 100 euro per ciascuna CU omessa, tardiva o errata. Di conseguenza, la proroga del modello 770/2015, richiesta a gran voce dagli ordini professionali, comporta l’automatico slittamento anche per la scadenza delle certificazioni uniche, per la gioia degli operatori del settore oberati dalla concentrazione eccessiva di tanti adempimenti nell’arco di poche settimane.
Come annunciato alla Camera dal viceministro dell’Economia Luigi Casero, il nuovo termine di scadenza per il modello 770/2015 e, quindi, per le certificazioni uniche sarà il 21 settembre 2015.

Scadenza certificazioni uniche e presentazione del modello cartaceo al percettore del compenso

Il termine di presentazione della certificazione unica rimane comunque sganciata da quello della relativa consegna del modello cartaceo al destinatario percettore del reddito. Quest’ultima rimane, in linea di principio, il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui il compenso si riferisce. La mancata coincidenza tra i due termini non comporta, in ogni caso, alcun ostacolo agli adempimenti dichiarativi da parte del percettore del reddito.

Proroga scadenza certificazioni uniche: soggetti coinvolti e prestazioni da certificare

La Certificazione Unica, a partire da quest’anno, sarà ricevuta anche dai lavoratori autonomi, al posto delle vecchie certificazioni dei compensi, che fino allo scorso anno venivano rilasciate dai sostituti d’imposta in forma libera.
Per questi soggetti, la Certificazione Unica è fondamentale per poter verificare le ritenute d’acconto subite nell’anno precedente, in modo da poterle portare a riduzione delle imposte dovute nel 2014 all’interno del modello Unico.
Così come elencato dalle istruzioni ministeriali, le tipologie di prestazioni da certificare riguardano:
A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
B – utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
C – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
D – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
E – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
G – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
H – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;
I – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
L – redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore e inventore);
L1 – redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
M1 – redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;
N – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: – nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; – in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
O – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
O1 – redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);
P – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all’art. 15, comma 2 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);
Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
S – provvigioni corrisposte a commissionario;
T – provvigioni corrisposte a mediatore;
U – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
V – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
V1 – redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari o incaricato per le vendite a domicilio);
W – corrispettivi erogati nel 2014 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
X – canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
Y – canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell’Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
Z – titolo diverso dai precedenti.

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