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Ricorsi Tributari

domenica 28 giugno 2015

Addio cartella Equitalia senza criteri di calcolo dell’imposta




Cartelle di pagamento di Equitalia ancora incomplete perché prive dei criteri di calcolo usati dall’Agente della riscossione esattoriale per recuperare le imposte: la CTR di Catanzaro annulla la richiesta di pagamento di Equitalia.

È nulla la cartella di pagamento di Equitalia priva delle modalità di calcolo usate dall’amministrazione finanziaria per il recupero d’imposta. Lo ha affermato, in una recente sentenza, la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro [1] che, così facendo, ha accolto la richiesta di un contribuente che chiedeva l’annullamento della cartella di Equitalia.

Ancora una volta, nel mirino dei giudici tributari, c’è la cartella esattoriale di Equitalia: la sua ricorrente incompletezza e la scarsa trasparenza rispetto ai formati “standard” richiesti dalla legge non garantiscono al cittadino il controllo e l’eventuale diritto di difesa. L’invalidità dell’atto sussiste a maggior ragione quando la cartella di pagamento non è stato preceduto dall’accertamento inviato dall’Agenzia delle Entrate.

Già più volte la stessa Cassazione, con una linea interpretativa ormai consolidata, ha raccomandato ad Equitalia di motivare espressamente le proprie cartelle prima della notifica al contribuente: il che significa non solo indicare le modalità di calcolo degli interessi, il saggio applicato e l’importo per ciascuna annualità, ma anche una chiara e dettagliata motivazione delle cartelle con cui si effettua il recupero d’imposta. Non spetta, infatti, al cittadino dover ricostruire le ragioni per cui il fisco bussa alla sua porta; non deve essere il contribuente a tentare di interpretare gli elementi offerti in forma criptica dalla cartella di pagamento.

Capita poi che, in alcuni casi, la cartella esattoriale di Equitalia non sia preceduta da alcun avviso di accertamento: ebbene, a maggior ragione in casi come questi, essa deve riportare in modo analitico gli addebiti, la causale, la descrizione e l’indicazione di come sono stati effettuati i calcoli e i motivi che hanno portato al recupero del rimborso. Diversamente deve essere annullata dal giudice.

 [1] CTR Catanzaro sent. n. 917 del 9.06.2015.

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