Cartelle
di pagamento di Equitalia ancora incomplete perché prive dei criteri di calcolo
usati dall’Agente della riscossione esattoriale per recuperare le imposte: la
CTR di Catanzaro annulla la richiesta di pagamento di Equitalia.
È nulla la cartella
di pagamento di Equitalia priva delle modalità di calcolo usate
dall’amministrazione finanziaria per il recupero d’imposta. Lo ha affermato, in
una recente sentenza, la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro [1]
che, così facendo, ha accolto la richiesta di un contribuente che chiedeva l’annullamento
della cartella di Equitalia.
Ancora una
volta, nel mirino dei giudici tributari, c’è la cartella esattoriale di
Equitalia: la sua ricorrente incompletezza e la scarsa trasparenza rispetto
ai formati “standard” richiesti dalla legge non garantiscono al cittadino il
controllo e l’eventuale diritto di difesa. L’invalidità dell’atto sussiste a
maggior ragione quando la cartella di pagamento non è stato preceduto
dall’accertamento inviato dall’Agenzia delle Entrate.
Già più
volte la stessa Cassazione, con una linea interpretativa ormai
consolidata, ha raccomandato ad Equitalia di motivare espressamente le
proprie cartelle prima della notifica al contribuente: il che significa
non solo indicare le modalità di calcolo degli interessi, il saggio
applicato e l’importo per ciascuna annualità, ma anche una chiara e dettagliata
motivazione delle cartelle con cui si effettua il recupero d’imposta.
Non spetta, infatti, al cittadino dover ricostruire le ragioni per cui il fisco
bussa alla sua porta; non deve essere il contribuente a tentare di interpretare
gli elementi offerti in forma criptica dalla cartella di pagamento.
Capita poi
che, in alcuni casi, la cartella esattoriale di Equitalia non sia preceduta
da alcun avviso di accertamento: ebbene, a maggior ragione in casi come questi,
essa deve riportare in modo analitico gli addebiti, la causale,
la descrizione e l’indicazione di come sono stati effettuati i
calcoli e i motivi che hanno portato al recupero del rimborso. Diversamente
deve essere annullata dal giudice.
[1] CTR Catanzaro sent. n. 917 del 9.06.2015.
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